Cassazione Penale, Sentenza n. 40926/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari. Il motivo unico di ricorso denunciava la violazione degli artt. 178 lett. c) e 293, comma 3 c.p.p. per aver impedito alla difesa di ottenere copia delle registrazioni delle intercettazioni (richiesta depositata il 28/10/2021) poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 336/2008 e dedotta nullità dell'ordinanza per inutilizzabilità delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Pubblico Ministero avesse autorizzato il rilascio delle copie delle intercettazioni con provvedimento del 1/11/2021; non sussiste obbligo di legge di notificare tale provvedimento al difensore. La giurisprudenza citata impone alla difesa l'onere di verificare l'esito della propria istanza e di dimostrare l'effettiva impossibilità di ottenere le copie nei tempi necessari; nel caso concreto la difesa non ha dimostrato di aver controllato l'esito della sua richiesta nei ventotto giorni successivi né di aver chiesto l'accesso alla segreteria del P.M.. Perciò non è configurabile la nullità invocata e non si è verificata una compressione dei diritti di difesa enucleati dalla Corte Costituzionale. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte esclude la nullità a regime intermedio invocata dal ricorrente: l'assenza di una notifica formale del provvedimento autorizzativo non determina automaticamente la nullità quando risulti che la richiesta difensiva è stata tempestivamente formulata e il P.M. ha comunque autorizzato il rilascio.
art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
Secondo la Corte non esiste obbligo di legge di notificare al difensore le determinazioni autorizzative del P.M. relative alla visione o al rilascio di copie di atti o supporti informatici contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.
art. 269 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'archivio riservato delle intercettazioni: la normativa non implica un obbligo di notifica al difensore delle determinazioni del P.M., ma garantisce comunque la possibilità di accesso che la difesa deve attivare e provare di aver fatto in caso di contestazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 336/2008
La Corte Costituzionale riconosce il diritto della difesa ad ottenere la trasposizione delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare; tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità, tale diritto richiede che la difesa richieda tempestivamente le copie e si attivi per verificarne l'esito, dovendo dimostrare l'eventuale impedimento a ottenerle in tempo utile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021; Sez. 2, n. 51935 del 28/09/2018)
Orientamento consolidato secondo cui il P.M. deve provvedere in tempo utile all'esercizio del diritto di difesa, ma non è tenuto a notificare l'esito all'istante; grava invece sulla difesa l'onere di verificare e di provare di non aver ottenuto copie in tempo utile.
Massime di principio
- La difesa ha diritto a ottenere copia/trasposizione delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare, ma deve formulare tempestiva istanza e attivarsi per verificarne l'esito.
- Il Pubblico Ministero deve autorizzare il rilascio in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di riesame, ma non è obbligato a notificare formalmente al difensore il provvedimento autorizzativo.
- La mancata ricezione materiale delle registrazioni prima dell'udienza non determina automaticamente la nullità della misura cautelare: il giudice valuta se la difesa abbia realmente tentato e documentato l'accesso e se sussista un pregiudizio procedurale.
- In caso di contestazione della mancata consegna, grava sulla difesa l'onere di dimostrare di aver verificato gli esiti della propria istanza e di aver chiesto e non ottenuto l'accesso nei termini utili.
- Quando l'udienza di riesame è imminente conviene esplicitare l'urgenza e documentare i tentativi concreti di acquisizione delle copie (es. richieste scritte, accessi alla segreteria del P.M., attestazioni di ritiro), per poter dedurre efficacemente una compressione del diritto di difesa.
- La mera tardiva disponibilità delle copie, se non accompagnata da prova di omissione ingiustificata del P.M. o di pregiudizio reale alla difesa, difficilmente determina l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
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