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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13593/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato l'assoluzione in primo grado per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2 lett. b) C.d.S.) per applicazione dell'art.131-bis cod.pen. (particolare tenuità). Il ricorrente deduceva che il reato si era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello e che il periodo di sospensione della prescrizione introdotto dalla legge Orlando (art.159, comma 2 cod.pen., art.1, comma 11 lett. b) L.23/06/2017 n.103) avrebbe dovuto essere computato. La questione coinvolgeva la corretta disciplina intertemporale della prescrizione e l'applicabilità della sospensione in caso di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.131-bis.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l'interesse del ricorrente e ha ritenuto non applicabile la sospensione prevista dalla legge Orlando al caso di sentenza assolutoria pronunciata ai sensi dell'art.131-bis (la sospensione prevista dalla legge del 23/06/2017 riguarda le sentenze di condanna). Tuttavia, valutando il computo dei termini di prescrizione applicabili (con riferimento agli artt.157 e 161 cod.pen. e al regime temporale delle leggi sulla prescrizione), la Corte ha accertato che il termine prescrizionale si era compiuto per il reato commesso il 10/05/2019 e che, alla data della pronuncia in appello (07/06/2024), la prescrizione era maturata. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art.186, comma 2 lett. b) Codice della Strada

    Norma che disciplina la contravvenzione contestata (guida in stato di ebbrezza); è il fatto materiale oggetto del procedimento.

  • art.131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; nella specie l'assoluzione è stata pronunciata ai sensi di questa norma ma la Corte ha osservato che l'estinzione del reato per prescrizione è un esito più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità.

  • art.157 cod. pen.

    Disciplina il tempo necessario per la prescrizione in relazione alla pena edittale; rilevante per il calcolo del termine prescrizionale nel caso concreto.

  • art.159 cod. pen., comma 2

    Comma modificato dalla L. 23/06/2017 n.103 che prevede la sospensione del decorso della prescrizione in relazione a termini per la motivazione e alle pronunce di grado; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge Orlando solo con riferimento alle sentenze di condanna.

  • art.160 cod. pen.

    Regole sul computo della prescrizione e sue modalità di calcolo, richiamato nella questione relativa alla decorrenza e maturazione del termine.

  • art.161-bis cod. pen.

    Introdotto dalla legge 27/09/2021 n.134; sospende definitivamente il corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado e introduce l'istituto dell'improcedibilità. Rilevante nel quadro delle modifiche normative successive e nella determinazione del regime più favorevole o meno.

  • L. 23/06/2017 n.103, art.1 comma 11 lett. b)

    Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

    La sospensione prevista dalla legge Orlando riguarda espressamente le sentenze di condanna; la Corte ha ritenuto che tale sospensione non operi se la sentenza del grado precedente è di assoluzione ai sensi dell'art.131-bis.

  • Legge 9 gennaio 2019 n.3

    Introdusse una diversa disciplina che sospendeva la prescrizione dopo la sentenza di primo grado a decorrere dal 1 gennaio 2020; la Corte osserva che le leggi contengono disposizioni di applicabilità temporale ai reati commessi da determinate date.

  • Legge 27 settembre 2021 n.134

    Ha abrogato il comma 2 dell'art.159 e introdotto l'art.161-bis; ha modificato in modo sostanziale il regime della prescrizione rendendolo meno favorevole con l'introduzione dell'improcedibilità.

  • art.544 cod. proc. pen.

    Fissava il termine per il deposito della motivazione della sentenza; rilevante per il calcolo della sospensione contemplata dalla legge Orlando.

  • Pronuncia delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n.19/2024, 12/12/2024)

    Ha confermato la vigenza, per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge Orlando (sospensione del decorso della prescrizione per sentenze di condanna, fino a 1 anno e 6 mesi). La Corte ha fatto riferimento a tale orientamento per stabilire l'ambito di applicazione temporale delle norme sulla prescrizione.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è un esito più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) e può giustificare l'annullamento della sentenza assolutoria per riconoscere l'estinzione del reato.
  • La sospensione della prescrizione introdotta dalla L. 23/06/2017 n.103 (c.d. legge Orlando, art.159 comma 2) si applica espressamente alle sentenze di condanna; non trova applicazione quando la sentenza di primo grado è un'assoluzione ai sensi dell'art.131-bis.
  • Per stabilire quale regime prescrizionale si applichi occorre valutare con attenzione la cronologia delle modifiche legislative e la data del fatto: la legge Orlando si applica ai reati commessi nel periodo indicato dalla norma (3/8/2017-31/12/2019), mentre le successive riforme (2019, 2021) hanno introdotto regimi diversi.
  • Se, applicando la norma applicabile ratione temporis e le regole di computo (artt.157, 159, 161 cod. pen.), si verifica che il termine prescrizionale è maturato prima della pronuncia della sentenza di appello, il reato si estingue e la sentenza di grado successivo va annullata senza rinvio per prescrizione.
  • Nella pratica difensiva: verificare sempre (i) data del fatto, (ii) natura della pronuncia di primo grado (condanna o assoluzione e motivo), (iii) quale disciplina sulla prescrizione era vigente per quella data e (iv) eventuali periodi di sospensione o astensione applicabili, perché tali elementi determinano se la prescrizione è maturata o se è sospesa.

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