Corte di giustizia, Ordinanza C-612/22
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 5 December 2022. — Tigercat International Inc. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-612/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto, nella fase di filtro, la domanda di Tigercat International Inc. di far procedere il ricorso contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la richiesta non spiegasse in modo sufficientemente preciso perché le censure sulla valutazione della somiglianza dei segni sollevassero una questione significativa per il diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a procedere e Tigercat è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non ricevibile nella fase di ammissibilità: la domanda di autorizzazione a procedere non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se la domanda di autorizzazione a procedere con l’impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e dell’articolo 170 bis del regolamento di procedura, fosse sufficientemente motivata per dimostrare che il ricorso sollevava una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare con riferimento alla valutazione della somiglianza tra i segni ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Principio di diritto
La Corte conferma che, nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, grava sul ricorrente l’onere di indicare in modo chiaro, preciso e specifico quale questione di diritto sia significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione e per quali ragioni. Il mero richiamo a presunti errori del Tribunale o a un preteso contrasto con la giurisprudenza, senza spiegare puntualmente la contraddizione e la sua rilevanza sistemica, non basta: in tal caso l’impugnazione non è ammessa a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 quater del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
Filtro di ammissibilità dell’impugnazione in materia di marchio UE
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, emessa dalla camera competente a stabilire se le impugnazioni possano essere trattate, in un ricorso proposto da Tigercat International Inc. contro una sentenza del Tribunale relativa a un’opposizione in materia di marchio dell’Unione europea.
Fatti e svolgimento del procedimento
Tigercat International Inc. impugnava la sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022, causa T-251/21, con la quale era stata respinta la sua azione di annullamento e riforma della decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2021, resa in una controversia oppositiva tra Tigercat e Caterpillar Inc. L’impugnazione riguardava dunque un contenzioso sul marchio dell’Unione europea.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama innanzitutto il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui i ricorsi avverso decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non procedono salvo autorizzazione della Corte. L’autorizzazione può essere concessa solo se il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Richiama inoltre:
- l’articolo 170 bis del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda di autorizzazione a procedere contenente l’indicazione della questione rilevante;
- l’articolo 170 ter e l’articolo 170 quater del regolamento di procedura, richiamati nel quadro della disciplina del filtro;
- l’articolo 137 e l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ai fini delle spese;
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, invocato dalla ricorrente come base del motivo relativo alla valutazione del rischio di confusione tra i segni.
Argomentazioni della ricorrente
A sostegno della domanda di ammissione, Tigercat sosteneva che il ricorso sollevasse una questione rilevante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il motivo unico denunciava la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, perché il Tribunale avrebbe errato nel valutare la somiglianza tra i marchi in conflitto.
In particolare, la ricorrente contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui il pubblico di riferimento avrebbe scomposto il segno verbale "Tigercat" nei suoi elementi "tiger" e "cat". Secondo Tigercat, tale impostazione sarebbe stata incompatibile con:
- la giurisprudenza del Tribunale nei casi Vedial / OHIM – France Distribution (HUBERT) e Plus / OHIM – Bälz and Hiller (Turkish Power), che avevano valorizzato l’unità concettuale e logica di taluni segni composti;
- la giurisprudenza della Corte nella causa Becker / Harman International Industries, sulla valutazione globale del rischio di confusione;
- la sentenza EUROCOOL, che secondo la ricorrente riguarderebbe però solo parole inventate o prive di significato lessicale.
La ricorrente aggiungeva che, dato il notevole contenzioso in materia, sarebbe importante chiarire se la giurisprudenza richiamata fosse ancora valida o fosse stata superata tacitamente dal Tribunale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni dedotte sono effettivamente significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il solo fatto di sostenere che il Tribunale abbia disatteso la propria giurisprudenza o quella della Corte non è sufficiente.
La domanda di autorizzazione deve invece:
- indicare chiaramente e in dettaglio i motivi di impugnazione;
- identificare la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- spiegare in che modo tale questione sia significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- esporre le ragioni specifiche per cui tale rilievo sistemico sussisterebbe.
Quando si denuncia una contraddizione con la giurisprudenza, occorre inoltre precisare con chiarezza:
- i punti della decisione impugnata contestati;
- i punti delle pronunce asseritamente violate;
- le ragioni concrete per cui il contrasto sarebbe rilevante ai fini del filtro di ammissibilità.
Nel caso di specie, la Corte rileva che Tigercat si è limitata ad argomenti generali, senza spiegare in modo chiaro e preciso perché l’asserita contraddizione con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte ponesse una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. La domanda non conteneva quindi le informazioni necessarie per dimostrare la significatività della questione.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è autorizzata a procedere.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti e prima che queste sostenessero costi, Tigercat è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58 bis dello Statuto, la domanda di autorizzazione a procedere deve contenere una motivazione puntuale e autosufficiente sulla significatività della questione di diritto dedotta. Un richiamo generico a presunti errori del Tribunale o a un presunto contrasto giurisprudenziale non basta a superare il filtro.
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