Corte di giustizia, Ordinanza C-571/22
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 5 December 2022. — Unite the Union v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-571/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere di Unite the Union contro la sentenza del Tribunale in materia di revoca di un marchio UE. Ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato, in modo sufficientemente preciso, che i motivi di appello sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’appello non è stato ammesso e Unite the Union è stata condannata alle proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: richiesta di autorizzazione a procedere respinta perché non dimostrava che i motivi sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO potesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, ossia se i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se fosse sufficientemente prospettata una censura sull’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e sulla violazione del diritto di essere ascoltato.
Principio di diritto
Un ricorso contro una sentenza del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO è autorizzato a procedere solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera allegazione di un errore di interpretazione o di una violazione del diritto di essere ascoltato, senza spiegare puntualmente la contraddizione giuridica e la sua incidenza sull’esito della causa, è insufficiente. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non soddisfatto tale onere e ha respinto la richiesta di autorizzazione, senza esaminare nel merito i motivi di appello.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 34 TFUE
- Articolo 36 TFUE
Ricorso in materia di marchio UE e richiesta di autorizzazione a procedere
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera competente a decidere se i ricorsi possano procedere, nell’ambito di un appello proposto contro una sentenza del Tribunale relativa a un contenzioso su un marchio dell’Unione europea. La controversia nasceva da un procedimento di revoca tra Unite the Union e WWRD Ireland IPCO LLC, con EUIPO parte convenuta in primo grado.
Fatti e procedimento
Unite the Union chiedeva l’annullamento dell’ordinanza/sentenza del Tribunale del 22 giugno 2022, che aveva respinto il suo ricorso avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2020. L’appello alla Corte era soggetto al filtro di ammissibilità previsto per le impugnazioni avverso decisioni del Tribunale relative a decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis dello Statuto della Corte, che subordina la procedibilità dell’appello all’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170 bis e l’articolo 170 ter del regolamento di procedura, che disciplinano la richiesta di autorizzazione a procedere e i relativi requisiti di contenuto;
- l’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, nonché l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) dello stesso regolamento, invocati nel merito dal ricorrente;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, richiamato per la doglianza relativa al diritto di essere ascoltato.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La richiesta di autorizzazione si fondava essenzialmente su due linee argomentative:
- una presunta erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in quanto avrebbe assimilato indebitamente i presupposti di revoca del marchio a quelli di registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), facendo leva sulla sentenza Emanuel;
- una presunta violazione del diritto di essere ascoltato ex articolo 41 della Carta, per non avere il Tribunale esaminato le prove prodotte da Unite the Union.
Ragionamento della Corte sulla procedibilità
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di valutare tale requisito e deve indicare con chiarezza:
- il motivo di ricorso;
- la norma o la giurisprudenza asseritamente violate;
- l’errore di diritto imputato al Tribunale;
- l’incidenza concreta dell’errore sull’esito della decisione.
Quanto alla censura relativa all’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), la Corte osserva che il ricorrente si limitava a sostenere in termini generali che il Tribunale aveva applicato una nozione sviluppata in un contesto diverso, senza spiegare con precisione in cosa consistesse la contraddizione con la giurisprudenza invocata né come essa avesse inciso sul dispositivo della sentenza impugnata. In particolare, non veniva chiarito perché l’applicazione della nozione di inganno del consumatore fosse incompatibile con il criterio ermeneutico che impone di considerare testo, contesto e finalità della norma.
Quanto alla doglianza sul diritto di essere ascoltato, la Corte rileva che Unite the Union si limitava ad affermare che il Tribunale non aveva esaminato le prove prodotte, senza dimostrare in che modo tale allegazione potesse porre una questione significativa per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la richiesta non soddisfa il requisito di dimostrare una questione significativa ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto. L’appello non è quindi autorizzato a procedere. In applicazione delle regole sulle spese, Unite the Union è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Nei ricorsi soggetti al filtro di procedibilità previsto per le impugnazioni in materia EUIPO, non basta lamentare un errore di interpretazione del diritto dell’Unione o una violazione del diritto di difesa: occorre dimostrare in modo circostanziato che la censura solleva una questione di rilievo sistemico per il diritto dell’Unione e spiegare concretamente la sua incidenza sull’esito della controversia.
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