Cassazione Penale, Ordinanza n. 21053/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto, con il primo motivo, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità della condotta; con il secondo motivo ha censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha poi depositato memoria difensiva per illustrare ulteriormente le censure già formulate. La Corte rileva che la doglianza sulla lieve entità non risultava dedotta in appello, né il ricorrente ha contestato la sintesi dei motivi d'appello contenuta nella sentenza impugnata; per il resto, la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta congrua e non illogica, valorizzando il quantitativo di droga, il grado di purezza, la possibilità di ricavarne circa 500 dosi, il rinvenimento di denaro contante, nonché i precedenti specifici e infraquinquennali del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto nuova e quindi non scrutinabile in cassazione la censura sul mancato riconoscimento della lieve entità, poiché non devoluta in appello. Quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, ha reputato immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata, che aveva contenuto la pena base vicino al minimo edittale in ragione dei dati oggettivi della sostanza e aveva legittimamente valorizzato i precedenti penali specifici e ravvicinati nel tempo per escludere le attenuanti. Conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La censura non devoluta al giudice di appello è inammissibile in sede di legittimità come motivo nuovo.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
La riforma ha inciso sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, escludendo che la sola incensuratezza sia sufficiente per la concessione.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente; nessuna interpretazione ricavabile con certezza dal testo.
Massime di principio
- In cassazione non può essere esaminata una doglianza che non risulti dedotta in appello, salvo che il ricorrente contesti specificamente l'esattezza della sintesi dei motivi d'appello operata nella sentenza impugnata.
- Il giudizio di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione: non è sufficiente prospettare una diversa valutazione del fatto o dei parametri sanzionatori.
- Nel reato in materia di stupefacenti, ai fini della determinazione della pena possono rilevare il quantitativo della sostanza, il grado di purezza, la potenzialità offensiva desumibile dal numero di dosi ricavabili e il rinvenimento di denaro contante.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami elementi negativi significativi della personalità dell'imputato, come precedenti specifici e infraquinquennali, e non è necessario che vengano esaminati tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza non è più sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi ulteriori.
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