Circolare numero 10 del 27-1-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative per fruire dello sgravio contributivo previsto per le navi che svolgono attività di cabotaggio marittimo. Richiamata la disciplina originaria del 25% per il triennio 2003-2005, viene comunicato che, per effetto delle risorse disponibili e della nota ministeriale, la misura del beneficio è elevata al 50% per gli anni 2004 e 2005. Sono quindi indicate le modalità di esposizione nel modello DM10/2, il recupero del maggior sgravio già fruito dal gennaio 2004 e i canali per la regolarizzazione dei periodi pregressi, compresi compensazione F24, rimborso e procedura ordinaria.
Sgravio contributivo per le imprese armatoriali del cabotaggio: aumento della misura al 50% per il 2004-2005
Sgravio contributivo per il cabotaggio marittimo e aumento al 50%
La circolare interviene sul regime di sgravio contributivo previsto per le imprese armatoriali che impiegano navi adibite ad attività di cabotaggio marittimo. Dopo aver richiamato la disciplina originaria, il documento chiarisce che per gli anni 2004 e 2005 il beneficio può essere fruito nella misura del 50% anziché del 25%.
Quadro normativo di riferimento
Il beneficio trova fondamento nell'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che per il periodo 2003-2005 estende gli sgravi contributivi alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche non in via esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, con esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che abbiano con lo Stato convenzioni o contratti di servizio.
Successivamente, l'art. 14 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ha stabilito che i benefici possono essere concessi anche in misura superiore al 25% qualora ciò sia consentito dagli stanziamenti disponibili. La circolare dà atto della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui tale possibilità consente di applicare, per il 2004 e il 2005, lo sgravio nella misura del 50%.
Ambito di applicazione e rinvio alle precedenti istruzioni
La circolare specifica che non vengono ridefiniti gli ambiti soggettivi e oggettivi del beneficio. Restano valide le istruzioni già fornite con le precedenti circolari per quanto riguarda:
- le navi che rientrano nello sgravio,
- i lavoratori interessati,
- la codifica delle aziende,
- gli ulteriori profili applicativi.
L'intervento si concentra esclusivamente sulle modalità pratiche necessarie per fruire della nuova misura del beneficio.
Modalità di esposizione e conguaglio nel modello DM10/2
Ai fini del conguaglio contributivo, i datori di lavoro devono:
- esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del modello DM10/2 secondo le modalità comuni;
- calcolare mensilmente l'importo complessivo dello sgravio spettante, pari al 50% della contribuzione, comprensiva sia della quota a carico del datore di lavoro sia di quella a carico del lavoratore;
- indicare tale importo nel quadro D del modello DM10/2 con il codice C930, che identifica lo "sgravio cabot. ex art. 21 L. 289/2002".
La circolare richiama inoltre la necessità di utilizzare correttamente i codici statistici C000, X000 e N000 secondo le modalità già dettate nelle circolari n. 160/1992 e n. 162/1998.
Recupero del maggior beneficio spettante
Poiché la nuova misura del 50% opera anche con riferimento allo sgravio già fruito a decorrere dal periodo di paga gennaio 2004, le imprese devono determinare la differenza tra quanto già compensato e quanto effettivamente spettante con la misura maggiorata. L'importo di tale differenza va esposto nel quadro D del DM10/2 con il codice C931, relativo all'adeguamento dello sgravio cabotaggio ex art. 21 L. 289/2002.
Termine per l'operazione
Il recupero del maggior sgravio deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, in coerenza con quanto richiamato dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e utilizzo dei crediti
La circolare disciplina infine il recupero dell'eventuale credito maturato per i periodi pregressi. Le aziende possono procedere in tre modi:
- compensazione tramite modello F24, nel limite massimo di euro 516.456,90, fissato dall'art. 34 della legge n. 388/2000 a decorrere dal 1 gennaio 2001;
- richiesta di rimborso del credito, o dell'eccedenza, alla competente Sede dell'Istituto;
- richiesta di compensazione del credito mediante procedura ordinaria.
È inoltre precisato che i crediti risultanti dalle denunce DM10/2 sono compensabili su F24, entro il predetto limite complessivo, a partire dalla denuncia da cui emerge il credito contributivo e nei dodici mesi successivi, purché il contribuente non abbia chiesto il rimborso nella medesima denuncia.
Indicazione della fonte ministeriale
La circolare richiama la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, prot. n. 01289 del 21 dicembre 2004, che comunica sia la possibilità di elevare lo sgravio sia l'avvenuto assenso comunitario alla facoltà prevista dall'art. 14 della legge n. 172/2003.
Punti principali
Oggetto della circolare e variazione della misura del beneficio
La circolare riguarda lo sgravio contributivo riconosciuto alle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge n. 289/2002. La misura originaria del 25%, prevista per gli anni 2003-2005, viene innalzata al 50% per gli anni 2004 e 2005, in base alla successiva previsione dell'art. 14 della legge n. 172/2003 e alla comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ambito di applicazione e rinvio alla disciplina precedente
La circolare precisa che restano ferme le disposizioni già fornite con le precedenti circolari per tutti gli aspetti diversi dalla misura del beneficio, come l'individuazione delle navi rientranti nello sgravio, dei lavoratori interessati e la codifica delle aziende. Il documento interviene quindi solo sulle istruzioni necessarie per la concreta fruizione dello sgravio nella nuova percentuale.
Modalità operative nel modello DM10/2
Per il conguaglio dell'agevolazione i datori di lavoro devono esporre il personale avente titolo allo sgravio nei quadri B-C del modello DM10/2 secondo le modalità ordinarie. Devono inoltre calcolare mensilmente l'importo complessivo del beneficio, pari al 50% della contribuzione sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore, ed esporlo nel quadro D con il codice C930, avente il significato di sgravio cabotaggio ex art. 21 L. 289/2002.
Recupero del maggior sgravio già fruito
Per recuperare le somme spettanti a titolo di maggior sgravio, i datori di lavoro devono determinare la differenza tra quanto già fruito a decorrere dal periodo di paga gennaio 2004 e quanto spettante secondo la nuova misura del 50%. Tale differenza va indicata nel quadro D del DM10/2 con il codice C931, relativo all'arrotondamento o adeguamento dello sgravio cabotaggio ex art. 21 L. 289/2002.
Termine per l'operazione di conguaglio
L'operazione di recupero della differenza tra lo sgravio già fruito e quello spettante deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, secondo il richiamo alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993.
Regolarizzazione dei periodi pregressi e recupero dei crediti
L'eventuale credito maturato può essere recuperato dalle aziende mediante tre modalità: compensazione su modello F24, nel limite massimo di euro 516.456,90; richiesta di rimborso del credito o dell'eccedenza alla competente Sede dell'Istituto; richiesta di compensazione del credito mediante la procedura ordinaria. È inoltre precisato che i crediti risultanti dalle denunce DM10/2 possono essere compensati su F24, entro il limite complessivo indicato, a partire dalla denuncia da cui emerge il credito e nei dodici mesi successivi, purché non sia stato chiesto il rimborso nella stessa denuncia.
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