Circolare numero 8 del 27-1-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2005 per gli iscritti alla Gestione separata, distinguendo tra soggetti privi di altra tutela previdenziale, pensionati e titolari di altri rapporti assicurativi. Vengono indicati i limiti di reddito e massimale per il 2005, la contribuzione aggiuntiva per maternità, assegno al nucleo familiare e malattia, la ripartizione dell’onere tra collaboratore e committente, la rivalsa per i professionisti e il minimale utile ai fini dell’accredito contributivo. È inoltre richiamata l’aliquota per gli associati in partecipazione confluiti nella Gestione separata.
Gestione Separata: aliquote contributive 2005
Gestione Separata - Aliquote contributive 2005
La circolare definisce le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2005, aggiornando il quadro applicativo dal 1° gennaio 2005. Il documento richiama la precedente evoluzione normativa e indica, per le diverse categorie di assicurati, le percentuali applicabili, i relativi limiti di reddito e le regole accessorie su ripartizione dell’onere e accredito dei contributi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama la circolare n. 27 del 10 febbraio 2004, che aveva illustrato le innovazioni introdotte dall’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale intervento aveva disposto, dal 2004, l’equiparazione dell’aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla Gestione separata non assicurati ad altre forme obbligatorie a quella prevista per la Gestione previdenziale dei commercianti.
Aliquote per gli iscritti privi di altra tutela previdenziale
Per l’anno 2005, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, l’aliquota del contributo IVS è fissata al 17,50% fino al reddito di € 38.641,00. Sulla parte di reddito eccedente tale soglia e fino al massimale previsto, l’aliquota sale al 18,50%.
A tali percentuali si aggiunge la contribuzione dello 0,50% per le tutele di maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero, prevista dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. Ne deriva un’aliquota complessiva pari al 18,00% fino a € 38.641,00 e al 19,00% sulla quota eccedente.
Pensionati e soggetti con altra copertura previdenziale
La circolare ribadisce che resta ferma la disciplina già in vigore per i titolari di pensione diretta, per i quali l’aliquota è del 15%, e per gli altri pensionati nonché per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi, per i quali l’aliquota è del 10%.
Tali percentuali si applicano ai redditi conseguiti dai soggetti iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a € 84.049,00 per il 2005.
Soggetti interessati e limiti di reddito
Le aliquote del 10%, 15%, 18,00% e 19,00% devono essere applicate ai redditi dei collaboratori coordinati e continuativi, degli incaricati alle vendite a domicilio, dei lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, cioè i professionisti privi di cassa di categoria, e dei lavoratori autonomi occasionali richiamati dall’art. 44 del D.L. n. 269/2003.
Il massimale di reddito da prendere a riferimento è quello previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, fissato per il 2005 in € 84.049,00.
Ripartizione del contributo e rivalsa
La circolare precisa che non vi sono modifiche nella ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, che resta pari a 1/3 e 2/3 rispettivamente.
Resta inoltre ferma la rivalsa del 4% prevista in favore dei lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Minimale utile all’accredito dei contributi
Ai soli fini dell’accredito dei contributi mensili, il minimale di reddito da considerare per il 2005 è pari a € 13.133,00, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990.
Associati in partecipazione
Per completezza, la circolare segnala che gli associati in partecipazione confluiti nella Gestione separata ai sensi dell’art. 1, comma 157, della legge n. 311/2004 sono soggetti, dal 1° gennaio 2005, a un’aliquota del 17,50% sui compensi non eccedenti € 38.641,00 e del 18,50% sulla parte eccedente, fino al massimale di € 84.049,00.
La circolare rinvia, per tale categoria, alle direttive in corso di emanazione.
Punti principali
Aliquote per gli iscritti senza altra tutela previdenziale
Per il 2005, gli iscritti alla Gestione separata privi di altra copertura previdenziale sono assoggettati a un’aliquota IVS del 17,50% fino al reddito di € 38.641,00 e del 18,50% sulla quota eccedente fino al massimale di € 84.049,00. A tale aliquota si aggiunge lo 0,50% per maternità, assegno per il nucleo familiare e malattia in caso di ricovero ospedaliero, con aliquota complessiva pari al 18,00% fino al limite e al 19,00% oltre il limite stesso.
Aliquote per pensionati e soggetti già assicurati
Resta ferma la disciplina precedente per i titolari di pensione diretta, per i quali l’aliquota è pari al 15%, e per gli altri pensionati o per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi, per i quali l’aliquota è pari al 10%. Tali aliquote si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito di € 84.049,00.
Soggetti interessati e massimale di reddito
Le aliquote indicate devono essere applicate ai redditi dei collaboratori coordinati e continuativi, degli incaricati alle vendite a domicilio, dei lavoratori autonomi ex art. 53, comma 1, TUIR (professionisti privi di cassa di categoria) e dei lavoratori autonomi occasionali richiamati dal D.L. n. 269/2003. Per tutti vale il massimale annuo di reddito di € 84.049,00 previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Ripartizione dell’onere e rivalsa
Non cambia la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, che resta fissata in un terzo e due terzi rispettivamente. Per i lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, TUIR iscritti alla Gestione separata, continua ad applicarsi la rivalsa del 4% prevista dall’art. 1, comma 212, della legge n. 662/1996.
Minimale di reddito per l’accredito contributivo
Ai soli fini dell’accredito dei contributi mensili, il minimale di reddito da considerare per il 2005, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 13.133,00.
Associati in partecipazione
Per gli associati in partecipazione confluiti nella Gestione separata ai sensi dell’art. 1, comma 157, della legge n. 311/2004, l’aliquota contributiva in vigore dal 1° gennaio 2005 è del 17,50% sui compensi fino a € 38.641,00 e del 18,50% sui compensi eccedenti tale importo, fino al massimale di € 84.049,00.
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