Sentenza del 20/06/2019 n. 16544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di rettifica relativo a IVA e IRAP per l'anno 2004, fondato sugli studi di settore, con cui era stato accertato un maggior reddito di 24.816 euro. Ha contestato l'illegittimità costituzionale delle norme sugli studi di settore, sostenendo che non tutelassero adeguatamente la posizione individuale del contribuente, e ha dedotto l'inapplicabilità degli studi al caso concreto per una situazione di stallo e inattività produttiva della società, nonché per un errore di contabilizzazione. In Cassazione ha inoltre lamentato la violazione del contraddittorio, l'omessa valutazione delle proprie allegazioni, un vizio di motivazione e il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, la questione di legittimità costituzionale, osservando comunque che gli studi di settore sono strumenti di accertamento e non di automatica determinazione del reddito, compatibili con Costituzione e diritto dell'Unione Europea quando sia garantito il contraddittorio con il contribuente. Nel caso concreto il contraddittorio risultava instaurato. Le contestazioni sulla situazione di inattività sono state considerate generiche e non supportate da prove idonee a dimostrare quali eventi oggettivi l'avessero determinata e in quale misura essa avesse inciso sullo scostamento. Anche l'errore contabile non era stato adeguatamente provato né tempestivamente dedotto. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito in legge
Le disposizioni costituiscono la base normativa degli studi di settore e del loro impiego nell'accertamento induttivo dei redditi.
L. n. 146 del 1998, art. 10
Disciplina l'utilizzazione degli studi di settore nell'accertamento tributario, nel rispetto del contraddittorio e della possibilità per il contribuente di fornire elementi contrari.
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva non è violato dall'utilizzo degli studi di settore, purché questi operino come strumenti presuntivi di accertamento e il contribuente possa contestarne concretamente i risultati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione; le censure devono essere specifiche e non possono limitarsi a chiedere un nuovo esame del merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Prevede i poteri istruttori del giudice tributario, ma la parte che ne denuncia il mancato esercizio deve indicare quali accertamenti sarebbero stati necessari e perché avrebbero potuto incidere decisivamente sull'esito della controversia.
Corte costituzionale, ordinanza n. 187 del 2017
Conferma indirettamente la compatibilità costituzionale degli studi di settore quando sia garantita la partecipazione del contribuente al procedimento.
Corte di giustizia dell'Unione Europea, causa C-648/16, sentenza 21 novembre 2018
L'Amministrazione può ricorrere a un metodo induttivo basato sugli studi di settore "a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso ... di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo".
Gli studi di settore sono compatibili con il diritto dell'Unione se rispettano neutralità fiscale, proporzionalità e diritti di difesa, inclusa la possibilità effettiva di fornire prova contraria.
Massime di principio
- Gli studi di settore non determinano automaticamente il reddito, ma costituiscono elementi presuntivi utilizzabili per l'accertamento; il contribuente deve poter partecipare al contraddittorio e fornire prova contraria.
- La mera dimostrazione di inattività, crisi o stallo aziendale non è sufficiente: occorre indicare e provare gli eventi oggettivi e straordinari che li hanno causati e quantificare il loro effetto sullo scostamento dagli studi di settore.
- Una contabilità formalmente regolare non esclude necessariamente l'occultamento di ricavi e non neutralizza, da sola, le risultanze degli studi di settore.
- Le contestazioni devono essere specifiche, tempestive e documentate; in Cassazione non è possibile ottenere un semplice riesame del merito o compensare l'assenza di prova chiedendo genericamente l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.
- La questione di legittimità costituzionale deve indicare con precisione la norma contestata, il parametro costituzionale violato e le ragioni della violazione; una censura generica è inammissibile.
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