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Sentenza

Sentenza del 14/12/2017 n. 2539 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Azioni cautelari e conservative - Preavviso di fermo amministrativo - Impugnazione per prescrizione del credito - Non sussiste la prescrizione del credito se il preavviso di fermo amministrativo è notificato entro il termine di dieci anni dalla notifica della cartella di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo sostenendo che il credito posto a fondamento della riscossione fosse prescritto. La questione riguardava il termine applicabile e il momento dal quale calcolarlo: secondo il contribuente, per tributi locali e sanzioni avrebbe dovuto trovare applicazione il termine quinquennale; secondo la ricostruzione accolta, invece, dopo la notifica della cartella di pagamento il credito è incorporato nella cartella e si applica il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica della cartella.

La decisione

L'impugnazione è stata respinta. Il preavviso di fermo amministrativo, notificato prima del decorso di dieci anni dalla notifica della cartella di pagamento, è stato ritenuto tempestivo e idoneo a interrompere la prescrizione. La regola è stata ritenuta applicabile anche ai crediti relativi a tributi locali e sanzioni, nonostante per tali pretese sia normalmente previsto un termine quinquennale, poiché il credito risultante dalla cartella notificata è soggetto al termine decennale.

Norme richiamate

  • Termine di prescrizione decennale dei crediti tributari incorporati nella cartella di pagamento

    La notifica della cartella di pagamento fa decorrere il termine prescrizionale decennale riferito al credito risultante dalla cartella, anche quando il credito originario riguardi tributi locali o sanzioni.

  • Prescrizione quinquennale delle pretese relative a tributi locali e sanzioni

    Il termine quinquennale proprio della pretesa originaria viene ritenuto superato, ai fini della riscossione del credito ormai incorporato nella cartella, dal termine decennale applicabile al credito cartellizzato.

  • Funzione interruttiva del preavviso di fermo amministrativo

    La notifica del preavviso di fermo, se effettuata prima del decorso del termine decennale dalla cartella, costituisce un atto idoneo a interrompere la prescrizione.

Massime di principio

  • Per verificare la prescrizione di un credito oggetto di riscossione, occorre individuare la data di notifica della cartella di pagamento e calcolare da tale momento il termine applicabile secondo la ricostruzione accolta nella sentenza.
  • Se il preavviso di fermo amministrativo è notificato entro dieci anni dalla cartella, non può essere contestato con successo per prescrizione del credito e può interrompere il decorso della prescrizione.
  • La natura originaria del credito, come tributo locale o sanzione soggetta in astratto a prescrizione quinquennale, non determina necessariamente il termine applicabile dopo la formazione e notifica della cartella: il credito cartellizzato può essere assoggettato al termine decennale.
  • È essenziale ricostruire tutti gli atti notificati nel tempo, poiché ciascun atto idoneo può interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.

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