Sentenza n. 1968/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento della Questura di Venezia in data 19 maggio 2026, notificato in data 10 settembre 2026, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 7 novembre 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, motivato dalla ritenuta condanna per un reato ostativo in materia di stupefacenti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura di Venezia il 19 maggio 2026, notificato il 10 settembre 2026, deducendo l’erroneità del presupposto di fatto e l’illegittimità della motivazione. La Questura aveva ritenuto che fosse stato condannato, con sentenza di patteggiamento, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e che tale condanna costituisse un motivo automaticamente ostativo al soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha invece documentato che la sentenza penale aveva derubricato il fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, applicando otto mesi di reclusione con sospensione condizionale; ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, che esclude l’automatismo ostativo per tale fattispecie, e ha lamentato l’omessa valutazione del percorso lavorativo e dell’inserimento sociale, documentati con estratto previdenziale, contratti di lavoro e dichiarazione dei redditi. Il Ministero ha sostenuto che la Questura avrebbe svolto una valutazione concreta e un bilanciamento tra la condotta penale e gli elementi favorevoli emersi nel contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato anzitutto il travisamento del presupposto: la Questura aveva attribuito al ricorrente una condanna per l’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, mentre la sentenza penale attestava il patteggiamento per la fattispecie meno grave di cui al comma 5. Il diniego aveva quindi trattato la condanna come automaticamente ostativa, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, senza che dalla motivazione emergesse una valutazione individualizzata della concreta pericolosità e della situazione del richiedente. Il richiamo alla prevalenza dell’ordine pubblico e all’insufficienza dell’attività lavorativa e dell’inserimento sociale è stato giudicato apodittico: non spiega perché, nel caso concreto, tali elementi non fossero sufficienti né dimostra il bilanciamento sostenuto in giudizio dal Ministero. Le difese processuali dell’Amministrazione non hanno colmato le carenze della motivazione del provvedimento. Il diniego è stato annullato, con salvezza dei successivi provvedimenti: la Questura dovrà riesaminare l’istanza attenendosi ai criteri indicati in sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88 - con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, per contrasto con agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. in riferimento all’art. 8 CEDU, nella parte in cui, richiamando tutti i reati inerenti gli stupefacenti prevedeva che la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 fosse automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno - l’Amministrazione è tenuta a valutare la situazione concreta dell’interessato ed il suo percorso di inserimento sociale, tenendo conto della tipologia del reato commesso e della sua condizione familiare e lavorativa, in base agli elementi di fatto dal medesimo forniti, effettuando il necessario bilanciamento tra i contrapposti interessi e fornendo un’adeguata motivazione sulla scelta operata (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2023, n. 9667).
La condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può costituire automaticamente motivo ostativo al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno. L’amministrazione deve valutare concretamente il caso, considerando il reato, la situazione familiare e lavorativa e l’inserimento sociale, bilanciando gli interessi e motivando adeguatamente la decisione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88 - con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, per contrasto con agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. in riferimento all’art. 8 CEDU, nella parte in cui, richiamando tutti i reati inerenti gli stupefacenti prevedeva che la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 fosse automaticamente ostativa al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno - l’Amministrazione è tenuta a valutare la situazione concreta dell’interessato ed il suo percorso di inserimento sociale, tenendo conto della tipologia del reato commesso e della sua condizione familiare e lavorativa, in base agli elementi di fatto dal medesimo forniti, effettuando il necessario bilanciamento tra i contrapposti interessi e fornendo un’adeguata motivazione sulla scelta operata (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2023, n. 9667).
La pronuncia richiama l’eliminazione, da parte della Corte costituzionale, dell’automatismo ostativo anche con riferimento all’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; il rinnovo deve essere deciso attraverso una valutazione individualizzata e motivata della situazione concreta.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Ebbene, dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince innanzi tutto che la Questura di Venezia - avendo erroneamente ritenuto che a carico del ricorrente vi sia una sentenza di patteggiamento per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990, mentre dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. 917 del 2024 (versata in atti dal ricorrente) si evince inequivocabilmente che il ricorrente ha patteggiato la pena di otto mesi di reclusione per il (meno grave) reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 - ha individuato in tale sentenza un «motivo ostativo automatico all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato», ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. con l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.
La fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 deve essere distinta dal reato di cui al comma 1; confondere le due ipotesi e applicare alla prima un automatismo ostativo determina un travisamento rilevante ai fini della legittimità del diniego.
art. 60 c.p.a.
Preliminarmente il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio e averne verificato i presupposti.
Massime di principio
- Quando la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno riguarda una condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, l’amministrazione non può applicare un automatismo ostativo: deve svolgere una valutazione individualizzata della situazione concreta, considerando la tipologia e le modalità del fatto, il percorso di inserimento sociale e la condizione familiare e lavorativa, e bilanciare tali elementi con l’interesse pubblico alla sicurezza.
- Il diniego di rinnovo fondato sulla condotta penale deve indicare in modo concreto e comprensibile le ragioni per cui gli elementi favorevoli addotti dall’interessato non prevalgono nel caso specifico; il mero richiamo alla pericolosità sociale o alla prevalenza dell’ordine pubblico, senza esplicitare il bilanciamento effettuato, integra un difetto di motivazione.
- La corretta individuazione della fattispecie penale è essenziale nella valutazione amministrativa: attribuire all’interessato una condanna per l’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 quando la sentenza penale attesta il reato di lieve entità di cui al comma 5 costituisce travisamento dei presupposti di fatto.
- Le carenze della motivazione del provvedimento non possono essere superate da una ricostruzione difensiva dell’amministrazione formulata soltanto nel giudizio, se il provvedimento impugnato non documenta la valutazione concreta e il bilanciamento che l’amministrazione afferma di avere svolto.
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