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Sentenza

Sentenza del 02/11/2020 n. 2869 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Contributi consortili di bonifica - Indefettibilità de presupposto del beneficio fondiario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della previsione normativa (art. 23, comma 1, lett. a), legge Regione Calabria 27/03/2003 n.11) che imponeva il contributo consortile di bonifica per spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali "indipendentemente dal beneficio fondiario". Il ricorrente ha dedotto che non può essere imposta una contribuzione in assenza del concreto beneficio fondiario e ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità di tale disposizione.

La decisione

La Corte costituzionale, con sentenza 19 ottobre 2018 n. 188, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale Calabria n. 11/2003. Conseguentemente, il contributo consortile relativo alle spese per il perseguimento dei fini istituzionali del consorzio non è più dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario", ma soltanto se è effettivamente presente un beneficio fondiario a favore del contribuente. In pratica la norma regionale che consentiva l'imposizione anche senza beneficio è stata annullata dalla Corte.

Norme richiamate

  • legge della Regione Calabria 27 marzo 2003, n. 11, art. 23, comma 1, lett. a)

    testo non presente nel materiale fornito

    La disposizione consentiva di imporre il contributo per le spese istituzionali "indipendentemente dal beneficio fondiario"; la Corte ha ritenuto tale previsione incompatibile con i limiti costituzionali all'imposizione contributiva in assenza di beneficio.

  • sentenza Corte costituzionale 19 ottobre 2018, n. 188

    sentenza e data indicate nel testo fornito

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23 richiamato, affermando che il presupposto del beneficio fondiario è necessario per l'obbligo contributivo; quindi l'imposizione è legittima solo se è accertato il concreto beneficio.

Massime di principio

  • Il contributo consortile di bonifica destinato a coprire spese per i fini istituzionali può essere richiesto solo se esiste un beneficio fondiario concreto e attuale per il terreno o il proprietario gravato; l'assenza di tale beneficio esclude l'obbligo contributivo.
  • In caso di norme regionali o disciplinari che prevedano contributi "indipendentemente dal beneficio", è possibile impugnare tali disposizioni con esito favorevole quando manchi il presupposto del beneficio; le autorità non possono derogarvi per via amministrativa.
  • Il soggetto che pretende il contributo (es. consorzio o ente pubblico) deve essere in grado di dimostrare l'esistenza del beneficio fondiario; l'onere della prova può gravare sull'ente impositore.
  • Prima di pagare o di procedere a riscossione, il contribuente deve verificare e, se necessario, contestare l'effettiva sussistenza del beneficio: in assenza di accertamento del beneficio, il pagamento non è dovuto.
  • La pronuncia costituzionale valorizza il principio secondo cui gli oneri contributivi legati a funzioni di carattere collettivo devono rispettare limiti di correlazione tra vantaggio e prelievo; norme che violano tale correlazione possono essere dichiarate illegittime.

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