Ordinanza n. 1152/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Ordinanza n. 68 del 12/03/2026, attraverso cui l'Ufficio preposto, nella persona della Dirigente p.t. ha ordinato la sospensione dell'attività per giorni 3 (16.04.2026; 17.04.2026; 18.04.2026) (cfr. all. 1); 2) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dell'attività per tre giorni, adottata per asserita reiterazione di una violazione dell'art. 20 Codice della strada
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che disponeva la sospensione dell'attività per i giorni 16, 17 e 18 aprile 2026, nonché gli atti presupposti e conseguenziali. Il giudice ha ritenuto prima facie sussistente il fumus boni iuris poiché, prima dell'adozione del provvedimento sanzionatorio, sarebbe mancata un'istruttoria completa sulla concreta sussistenza dei presupposti della reiterazione dell'illecito e della propensione a ripeterlo. In particolare, il secondo verbale di contestazione, elevato il 15 dicembre 2025 per violazione dell'art. 20 Codice della strada, era stato impugnato con ricorso al Prefetto e non era stato ancora definito; pertanto, tale accertamento non presentava il necessario carattere di definitività. È stato inoltre dedotto e ritenuto sussistente il periculum in mora, consistente nel rischio che il periodo di sospensione si consumasse inutilmente, rendendo necessaria una successiva riedizione del potere.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella possibile insufficienza dell'istruttoria relativa alla reiterazione dell'illecito, non potendo il verbale del 15 dicembre 2025, ancora sub iudice in sede prefettizia, essere considerato un accertamento definitivo. Ha ravvisato il periculum in mora nel fatto che l'esecuzione immediata della sospensione avrebbe comportato il decorso inutile del periodo sanzionatorio e l'eventuale necessità di rieditare il potere. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 27 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20 Codice della strada
La violazione contestata alla società costituiva il presupposto del secondo verbale posto a fondamento della sospensione; poiché il verbale era stato impugnato con ricorso al Prefetto e non era stato definito, il giudice lo ha ritenuto privo del requisito della definitività necessario per fondare, allo stato, la reiterazione dell'illecito.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base processuale per la decisione sulla domanda incidentale di sospensione.
Massime di principio
- Ai fini dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio fondato sulla reiterazione di un illecito, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria completa e verificare concretamente sia l'effettiva reiterazione sia la propensione dell'interessato a ripetere la condotta illecita.
- Un verbale di contestazione impugnato con ricorso al Prefetto e non ancora definito non integra, allo stato, un accertamento dotato del requisito della definitività necessario per fondare la reiterazione dell'illecito posta a base di una sospensione sanzionatoria.
- Sussiste il periculum in mora quando l'esecuzione immediata di una sospensione temporalmente delimitata comporti il consumo del periodo sanzionatorio prima della decisione di merito, con possibile necessità di riedizione del potere.
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