Sentenza del 28/04/2016 n. 3767 - Comm. Trib. Prov. Milano
MISURE CAUTELARI - Iscrizione ipotecaria - Legittimità di iscrizione ipotecaria su Fondo Patrimoniale - Sussiste - Natura di atto esecutivo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La costituzione del fondo patrimoniale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di iscrivere ipoteca sui beni vincolati, poiché l'iscrizione ha natura cautelare e non costituisce un atto esecutivo. Il debitore che intenda opporsi deve allegare e dimostrare sia che i debiti siano estranei alle esigenze della famiglia, sia che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in un fondo patrimoniale, sostenendo che il vincolo familiare impedisse all'Amministrazione finanziaria di agire su tali beni. La questione riguardava, in particolare, se l'iscrizione ipotecaria dovesse essere considerata un atto esecutivo, incompatibile con la funzione protettiva del fondo, oppure una misura cautelare.
Norme richiamate
Codice civile, disciplina del fondo patrimoniale
La costituzione del fondo patrimoniale non preclude l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo.
Il vincolo del fondo patrimoniale limita l'esecuzione sui beni per debiti estranei ai bisogni della famiglia, ma non impedisce l'iscrizione di un'ipoteca, che ha funzione cautelare e conservativa.
Art. 170 del Codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La tutela opera quando il debito è estraneo alle esigenze familiari e il creditore conosceva tale estraneità. L'onere di allegare e provare queste circostanze grava sul debitore che contesta l'ipoteca.
Massime di principio
- Il fondo patrimoniale non rende i beni completamente intangibili rispetto ai creditori e non impedisce, di per sé, l'iscrizione di un'ipoteca cautelare.
- È necessario distinguere tra iscrizione ipotecaria, avente natura cautelare, e successiva esecuzione forzata, che costituisce una fase diversa e può essere soggetta ai limiti previsti per i debiti estranei ai bisogni della famiglia.
- Chi contesta l'iscrizione deve provare cumulativamente che il debito non riguarda esigenze familiari e che il creditore era consapevole di tale estraneità.
- La mera esistenza del fondo patrimoniale non è sufficiente a ottenere la cancellazione dell'ipoteca: occorrono elementi concreti sul tipo di debito e sulla conoscenza del creditore.
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