Ordinanza del 13/05/2015 n. 375 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Mancato deposito dell'appello presso la segreteria della CTP ex art. 53, co. 2, seconda parte d.lgs. 546/92 - Inammissibilità dell'appello - Contrasto con il diritto di effettivo esercizio di difesa - Incompatibilità con gli artt. 3, 24, e 11 co.2 della Costituzione - Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale dubita della compatibilità con gli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost. dell’art. 53, comma 2, seconda parte, d.lgs. 546/1992, applicabile agli appelli notificati prima del 13 dicembre 2014, che prevedeva l’inammissibilità dell’appello per omesso deposito di copia presso la segreteria della CTP. La sanzione colpisce, secondo l’interpretazione della Cassazione, il contribuente che notifichi personalmente l’appello, ma non l’Amministrazione quando l’omissione dipenda dal proprio messo notificatore, determinando una disparità di trattamento e un’eccessiva difficoltà nell’esercizio del diritto di difesa. Il giudizio è sospeso e gli atti sono trasmessi alla Corte costituzionale.
Questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di depositare l’appello presso la CTP, con sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Obbligo di deposito dell’appello presso la CTP e questione costituzionale
L’ordinanza esamina la compatibilità costituzionale dell’art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella versione applicabile prima della sua abrogazione. La disposizione stabiliva che, quando l’appello non fosse notificato tramite ufficiale giudiziario, l’appellante dovesse depositare, a pena di inammissibilità, una copia dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che aveva pronunciato la sentenza impugnata.
La Commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, prospettando un possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione, in relazione ai principi di uguaglianza, effettività del diritto di difesa e parità delle parti nel processo.
Controversia tributaria e svolgimento del processo
La contribuente, sig.ra M. P., aveva impugnato una cartella di pagamento di euro 399,39, relativa a interessi e sanzioni per omesso o carente versamento IRAP riferito all’anno d’imposta 2005. La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.
Nel ricorso la contribuente aveva inoltre chiesto il riconoscimento di un credito IRAP di euro 2.253,00, asseritamente versato a saldo mediante modello F24 il 20 luglio 2006.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 234/51/13, aveva rigettato il ricorso, compensando le spese, sul presupposto che la contribuente avesse formulato soltanto asserzioni, senza produrre documentazione a sostegno della non debenza dell’imposta.
La contribuente aveva proposto appello sostenendo di svolgere attività di amministratore di condominio in assenza del requisito dell’autonoma organizzazione necessario per l’assoggettamento a IRAP. Aveva descritto un’attività svolta:
- in un locale di pochi metri quadrati ricavato nella propria abitazione;
- con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile;
- con l’aiuto occasionale di una sola persona, incaricata della pulizia della stanza e della spedizione della corrispondenza.
L’appellante aveva chiesto l’annullamento della cartella e il riconoscimento del credito IRAP di euro 2.253,00, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla restituzione della somma.
Eccezioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto di verificare il deposito di copia dell’appello presso la segreteria della CTP, in applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Aveva inoltre sostenuto che:
- la contribuente non potesse stare personalmente in giudizio, poiché il valore della controversia avrebbe superato euro 2.582,28, rendendo necessaria la nomina di un difensore ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 546/1992;
- la domanda di riconoscimento del credito IRAP fosse inammissibile per mancata presentazione di una specifica istanza di rimborso;
- nel merito, l’utilizzo di prestazioni di lavoro altrui per euro 3.290,00 dimostrasse la sussistenza dell’autonoma organizzazione e quindi la legittimità dell’IRAP.
All’udienza del 16 aprile 2015 l’Ufficio era assente. La contribuente si era riportata all’atto di appello e aveva confermato la volontà di stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Valore della controversia e assistenza tecnica
La Commissione esclude che fosse necessaria la nomina di un difensore.
L’ulteriore domanda di riconoscimento del credito IRAP e di rimborso viene ritenuta improponibile e irrilevante nel giudizio, poiché non risultava presentata una preventiva domanda di restituzione. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546/1992 è impugnabile il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi non dovuti; ai sensi dell’art. 21, comma 2, il ricorso contro il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, presentata nei termini previsti dalla legge d’imposta.
Poiché tale domanda non risultava presentata, la richiesta di rimborso non poteva incidere sul valore della lite.
La Commissione osserva inoltre che:
- nelle controdeduzioni dell’Ufficio in primo grado il valore della controversia era stato indicato in euro 399;
- la CTP non aveva invitato la contribuente a munirsi di assistenza tecnica;
- anche considerando il credito IRAP di euro 2.253,00, non dovevano essere computati interessi e sanzioni, secondo l’art. 12, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992, che individua il valore della lite nell’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni.
Il valore risultava quindi comunque inferiore alla soglia di euro 2.582,28, entro la quale la parte poteva stare personalmente in giudizio.
Applicabilità temporale della disposizione abrogata
L’art. 36 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, ha eliminato il secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto, non è quindi più necessario depositare presso la segreteria della CTP una copia dell’appello notificato alla CTR.
Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 30 dicembre 2014, in assenza di una disciplina transitoria opera il principio generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta disciplina i singoli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore, anche se il processo era già iniziato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata nell’ordinanza, ha affermato che:
- la nuova norma si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014;
- gli atti compiuti prima di tale data devono essere valutati secondo la disciplina previgente;
- la maggiore o minore rigorosità della disciplina non modifica tale criterio temporale.
Nel caso concreto l’appello era stato notificato il 3 luglio 2014 e depositato presso la Commissione tributaria regionale il 31 luglio 2014. Doveva pertanto applicarsi la precedente disciplina, che prevedeva l’inammissibilità dell’appello in caso di omesso deposito della copia presso la CTP.
Omesso deposito e modalità della notificazione
La contribuente aveva notificato l’appello personalmente mediante raccomandata, come risultava dalla ricevuta di spedizione e dall’avviso di ricevimento allegati all’atto.
La Commissione richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui la notifica a mezzo posta effettuata dal difensore ai sensi della legge n. 53/1994 equivale alla notifica eseguita tramite ufficiale giudiziario. In tal caso, l’omesso deposito della copia presso la CTP non determina l’inammissibilità, trovando applicazione l’art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che impone all’ufficiale giudiziario di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione alla segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza.
Tale equiparazione è stata estesa dalla Cassazione anche:
- alla notifica eseguita dal messo notificatore ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992;
- alla notifica effettuata dal difensore ai sensi della legge n. 53/1994.
La Cassazione, con ordinanza n. 22639 del 4 ottobre 2014, ha infatti ritenuto che, in tali ipotesi, il messo notificatore e il difensore siano gravati dall’obbligo di dare immediato avviso scritto alla segreteria della commissione tributaria provinciale, analogamente all’ufficiale giudiziario, con conseguente esclusione dell’inammissibilità per mancato deposito della copia dell’appello.
Diversamente, nel caso in esame la notifica era stata effettuata direttamente dalla contribuente mediante raccomandata. Secondo la disciplina allora vigente, il mancato deposito comportava quindi l’inammissibilità dell’appello.
Rilevanza della questione di costituzionalità
La Commissione ritiene sussistente la rilevanza della questione perché l’appello era tempestivo e la mancata osservanza dell’obbligo di deposito costituiva l’unico ostacolo all’esame del merito.
L’appello riguardava un giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/2009, e risultava tempestivo. La contribuente aveva inoltre allegato documenti relativi all’asserita insussistenza dell’autonoma organizzazione, questione decisiva per valutare l’assoggettabilità a IRAP.
L’esame di tali documenti e delle doglianze di merito era tuttavia precluso dalla causa di inammissibilità derivante dall’omesso deposito presso la CTP. La decisione sulla legittimità costituzionale della disposizione era quindi necessaria per definire il giudizio.
Precedenti della Corte costituzionale
La Commissione esamina i precedenti nei quali la Corte costituzionale aveva già valutato l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Con sentenza n. 321 del 4 dicembre 2009, la Corte aveva individuato la ratio della disposizione nell’esigenza di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado della proposizione dell’appello, evitando l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza.
La Corte aveva escluso che tale finalità potesse essere assicurata dalla sola richiesta di trasmissione del fascicolo prevista dall’art. 53, comma 3, poiché tale richiesta interviene dopo la costituzione dell’appellante e non garantisce una comunicazione tempestiva alla segreteria della CTP.
Con ordinanza n. 43 del 2010 la Corte aveva dichiarato manifestamente infondata una questione analoga, osservando che:
- la norma aveva una ragionevole funzione informativa;
- quando la notifica è effettuata dall’ufficiale giudiziario, la segreteria riceve tempestivamente l’avviso previsto dall’art. 123 disp. att. c.p.c.;
- la diversa disciplina tra notifica tramite ufficiale giudiziario e notifica mediante raccomandata rientrava nella discrezionalità legislativa;
- l’onere imposto non rendeva estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa.
La Corte aveva inoltre esaminato la questione con la sentenza n. 17 del 2011 e con l’ordinanza n. 141 del 2011, escludendo una disparità di trattamento tra le diverse modalità di notificazione, in ragione della diversa disciplina legislativa e del carattere pubblico dell’ufficiale giudiziario, obbligato a dare l’avviso alla segreteria.
Nuovi profili derivanti dall’orientamento della Cassazione
La Commissione ritiene che la questione sottoposta alla Corte costituzionale presenti profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.
L’orientamento più recente della Cassazione, espresso in particolare nell’ordinanza n. 22639/2014, ha equiparato alla notifica dell’ufficiale giudiziario quella eseguita dal messo notificatore dell’amministrazione finanziaria e quella compiuta dal difensore. In queste ipotesi, l’omesso deposito della copia dell’appello non comporta l’inammissibilità, poiché opera l’obbligo di avviso previsto dall’art. 123 disp. att. c.p.c.
Ne deriva che la sanzione dell’inammissibilità resta sostanzialmente applicabile al contribuente che proponga personalmente l’appello e lo notifichi mediante raccomandata, mentre non opera nei confronti dell’Ufficio quando la notifica sia eseguita tramite il proprio messo notificatore.
La questione non riguarda quindi più la ratio dell’obbligo di comunicare alla CTP la proposizione dell’appello, ritenuta in sé legittima, ma la compatibilità costituzionale della diversa conseguenza processuale applicata alle parti private e pubbliche.
Disparità di trattamento e diritto di difesa
La Commissione ritiene che la disciplina determini una disparità tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Il contribuente che agisce personalmente, senza assistenza tecnica, è il soggetto potenzialmente meno preparato a conoscere e rispettare le formalità processuali richieste. Egli è esposto alla perdita definitiva del diritto di impugnare la sentenza per il mancato compimento di un adempimento ulteriore rispetto alla notifica e al deposito dell’appello presso la commissione tributaria regionale.
L’Amministrazione finanziaria, invece, può avvalersi di propri messi notificatori autorizzati. Secondo l’interpretazione della Cassazione, l’eventuale omissione dell’avviso alla segreteria della CTP da parte di tali soggetti non comporta l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.
La Commissione evidenzia che:
- il messo notificatore dell’amministrazione finanziaria è organo di una delle parti del processo, pur essendo inserito in un ufficio pubblico;
- la Cassazione lo ha equiparato, ai fini dell’art. 53, comma 2, all’ufficiale giudiziario;
- l’omissione del messo notificatore non comporta la decadenza dell’Amministrazione;
- l’omissione del contribuente personalmente notificante comporta invece l’inammissibilità dell’impugnazione.
Tale differenza, secondo la Commissione, non appare compatibile con l’uguaglianza delle parti, con la parità delle armi processuali e con l’effettività del diritto di difesa. L’onere imposto al contribuente rende eccessivamente difficoltoso l’accesso all’esame del merito, soprattutto se rapportato alla limitata rilevanza dell’adempimento e alla possibilità di rimediare successivamente all’eventuale erronea attestazione del passaggio in giudicato.
La Commissione osserva infatti che l’errore potrebbe verificarsi anche qualora il messo notificatore omettesse di trasmettere l’avviso alla segreteria della CTP. Inoltre, l’eventuale attestazione di definitività della sentenza potrebbe essere cancellata quando la segreteria della CTR richiedesse la trasmissione del fascicolo ai sensi dell’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati
L’ordinanza richiama:
- artt. 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione;
- art. 11 delle preleggi;
- art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
- artt. 19, comma 1, lett. g), 21, comma 2, 53, commi 2 e 3, e 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992;
- art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992;
- art. 123 disp. att. c.p.c.;
- art. 36 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
- art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973;
- legge 21 gennaio 1994, n. 53;
- circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 30 dicembre 2014;
- Corte costituzionale, sentenze nn. 321/2009, 17/2011 e 520/2002, ordinanze nn. 43/2010 e 141/2011;
- Corte di cassazione, sentenze nn. 18261/2014, 3688/2011, 6811/2011, 2249/2005 e 21516/2005, nonché ordinanza n. 22639/2014.
Decisione della Commissione
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. n. 546/1992, la Commissione:
- sospende il giudizio;
- dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- ordina alla segreteria di notificare l’ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- dispone la comunicazione dell’ordinanza ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
La questione viene quindi rimessa alla Corte costituzionale perché valuti se la sanzione di inammissibilità, applicata al solo contribuente che abbia notificato personalmente l’appello senza depositarne copia presso la CTP, sia compatibile con gli artt. 3, 24 e 111, comma 2, della Costituzione.
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