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Ordinanza

Ordinanza del 16/06/2015 n. 528 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Contenzioso tributario - Reclamo avverso ordinanza di rigetto della istanza cautelare di parte della Commissione tributaria regionale - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione tributaria regionale dichiara inammissibile il reclamo proposto contro l’ordinanza con cui una propria sezione aveva respinto l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado. Il giudice tributario d’appello non dispone del potere di sospendere l’esecuzione delle sentenze della Commissione provinciale e, conseguentemente, non è ammissibile neppure il reclamo contro la relativa ordinanza cautelare. La parte reclamante è condannata al pagamento di € 500,00 per spese.

Inammissibilità del reclamo contro l’ordinanza cautelare della Commissione tributaria regionale

Inammissibilità del reclamo cautelare in grado d’appello

Il provvedimento riguarda il reclamo proposto da una società con sede a Reggio Emilia contro l’ordinanza n. 89/03/15 del 28 gennaio 2015, emessa dalla Terza Sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna nell’ambito di un giudizio d’appello. L’ordinanza aveva respinto l’istanza di sospensione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.

La Commissione tributaria regionale dichiara il reclamo inammissibile, ritenendo che il giudice tributario d’appello non disponga del potere di sospendere l’esecuzione della sentenza di primo grado. Di conseguenza, non può essere ammesso neppure il reclamo contro l’ordinanza con cui una sezione della Commissione regionale abbia deciso un’istanza cautelare di tale natura.

Parti e provvedimenti coinvolti

Il reclamo è stato proposto dalla società contribuente, rappresentata e difesa dai propri avvocati, contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia, Ufficio Controlli.

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, nonché dal processo verbale di constatazione redatto il 9 aprile 2013 dall’Ufficio Antifrode della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna:

  • avviso di accertamento n. THS034601265/2013, anno 2010, per € 2.756.163,51;
  • avviso di accertamento n. THS034601267/2013, anno 2011, per € 2.768.503,74;
  • processo verbale di constatazione del 9 aprile 2013.

La sentenza n. 229/02/2014 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia aveva respinto i ricorsi della società contro gli accertamenti. La società aveva quindi proposto appello, chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado.

Svolgimento della fase cautelare

L’istanza di sospensione era stata respinta in sede collegiale dalla Terza Sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna con l’ordinanza n. 89/03/15 del 28 gennaio 2015, sulla base di una valutazione sommaria negativa delle censure proposte e, in particolare, per assenza del fumus.

La società aveva presentato reclamo al Presidente della Terza Sezione in data 12 febbraio 2015, sostenendo l’illegittimità dell’ordinanza sotto diversi profili sostanziali e processuali e affermando l’ammissibilità del reclamo, con richiesta di sospensione interinale della sentenza provinciale.

L’Agenzia delle Entrate si era costituita contestando l’ammissibilità del reclamo e rilevando che il provvedimento impugnato riguardava un’istanza che il legislatore aveva previsto come non impugnabile. L’Amministrazione aveva definito l’iniziativa un “strappo interpretativo” rispetto alla disciplina del processo tributario.

Con ordinanza n. 458/3/15 del 25 marzo 2015, il Presidente della Terza Sezione aveva rilevato l’esistenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell’art. 51, n. 4, c.p.c. e aveva rimesso il reclamo al Presidente della Commissione tributaria regionale affinché fosse assegnato a un’altra sezione. La Commissione regionale ha condiviso tale valutazione e ha ritenuto necessario decidere immediatamente il reclamo, in considerazione dell’accelerazione propria dei procedimenti cautelari.

Riferimenti normativi e costituzionali

La decisione richiama l’art. 30, comma 1, lettere e) e z), della legge n. 413/1991, evidenziando che la legge delega di riforma del contenzioso tributario aveva escluso l’attribuzione alla Commissione tributaria regionale di un generale potere cautelare in relazione alle sentenze di primo grado.

Vengono inoltre richiamate le ordinanze della Corte costituzionale n. 310/2002 e n. 119/2007. Secondo il provvedimento, la Corte costituzionale, pur essendo stata più volte investita della questione, non ha riconosciuto al giudice tributario d’appello un potere inibitorio consistente nella sospensione dell’efficacia delle sentenze della Commissione tributaria provinciale.

La decisione distingue tale situazione dalla sospensione, ammessa dalla Corte costituzionale in via additiva, delle sentenze della Commissione tributaria regionale quando pende ricorso per cassazione. Tale possibilità non viene ritenuta estensibile alle sentenze della Commissione provinciale impugnate davanti alla Commissione regionale.

Ragioni dell’inammissibilità

La Commissione regionale individua le seguenti ragioni ostative all’ammissibilità del reclamo:

  • la prassi, anche se consolidata, seguita da alcune Commissioni regionali o da alcune sezioni della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, non può superare i limiti derivanti dalla legge delega;
  • l’eventuale sospensione delle sentenze regionali durante il giudizio di cassazione non può essere estesa alle sentenze provinciali durante il giudizio d’appello;
  • la decisione di una sezione della Commissione regionale su un’istanza di sospensione non comporta l’esistenza di un diritto al reclamo davanti a un’altra sezione della stessa Commissione;
  • il processo tributario di secondo grado, allo stato della disciplina applicabile, non comprende né la sospensione della sentenza di primo grado mediante decreto monocratico o ordinanza collegiale, né il reclamo contro l’ordinanza che abbia deciso tale istanza;
  • l’ulteriore esame dei presupposti della sospensione da parte di un’altra sezione della medesima Commissione regionale sarebbe incompatibile con l’interpretazione costituzionalmente orientata dei poteri delle Commissioni tributarie.

La Commissione precisa che l’inammissibilità processuale impedisce qualsiasi esame del merito delle contestazioni mosse dalla società contro l’ordinanza cautelare originaria. Pertanto, non vengono esaminati i profili sostanziali dedotti nel reclamo.

Spese della fase cautelare

La Commissione applica anche alla fase cautelare il principio generale della soccombenza, ritenendo dovuta la regolazione delle spese nonostante l’instaurazione impropria del procedimento.

Il reclamo viene quindi dichiarato inammissibile e la società reclamante viene condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Emilia le spese della fase, liquidate in € 500,00.

La Segreteria viene incaricata di effettuare le comunicazioni alle parti costituite.

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