Ordinanza del 29/06/2015 n. 1058 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che la concessione di una misura cautelare richiede la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il fumus consiste nell’esclusione di una manifesta carenza di ogni ragione favorevole al contribuente, mentre il periculum non sussiste quando il danno prospettato deriva da un’obbligazione pecuniaria, normalmente riparabile, soprattutto se il ricorso per cassazione sarà trattato in tempi brevi.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora in presenza di un’obbligazione pecuniaria e di una prossima trattazione del ricorso per cassazione
Misure cautelari e insussistenza del periculum in mora
Il documento esamina i presupposti per l’adozione di una misura cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora. La conclusione è nel senso che il periculum non sussiste nelle circostanze considerate.
Fumus boni iuris
La valutazione del fumus boni iuris viene descritta come un giudizio negativo volto a verificare l’eventuale carenza di qualsivoglia ipotesi di “buona ragione” in favore del contribuente. Il presupposto cautelare ricorre quindi quando non emerga una manifesta infondatezza delle ragioni prospettate, mentre la verifica riguarda l’assenza di elementi che consentano di riconoscere al contribuente una plausibile posizione giuridica favorevole.
Periculum in mora e obbligazione pecuniaria
Il periculum in mora è ritenuto insussistente quando il pregiudizio dedotto deriva da un’obbligazione pecuniaria. Il danno economico, infatti, non viene considerato irreparabile, poiché può essere normalmente reintegrato mediante restituzione o risarcimento. La mera esigenza di sostenere un esborso monetario non è quindi sufficiente, di per sé, a giustificare la sospensione cautelare.
Rilevanza della prossima trattazione del ricorso per cassazione
L’assenza di irreparabilità del danno è ulteriormente valorizzata quando il ricorso per cassazione è destinato a essere trattato a breve. La prossimità della decisione riduce il rischio che l’esecuzione dell’obbligazione produca conseguenze definitivamente pregiudizievoli e rende meno giustificabile l’adozione di una misura cautelare.
Principio conclusivo
In presenza di un pregiudizio esclusivamente patrimoniale e della prossima trattazione del ricorso per cassazione, non risulta integrato il periculum in mora necessario per la concessione della misura cautelare. La valutazione del fumus resta distinta e richiede l’accertamento dell’assenza o della plausibilità delle ragioni del contribuente, ma la mancanza del periculum è sufficiente a escludere l’accoglimento della richiesta cautelare.
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