Cassazione Penale, Sentenza n. 14435/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello dell'8/06/2023 che, pur riformando parzialmente il giudicato di primo grado, aveva ritenuto sussistenti i delitti di utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000) nell'ambito di un sistema organizzato dal Mugnaini tramite un consorzio e cooperative 'teste di legno'. Le censure vertevano principalmente sulla erronea qualificazione dell'operatività e autonomia delle cooperative (sostenendo che erano operative e non fittizie), sulla mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 8 (cioè la finalità di consentire l'evasione fiscale), sulla mancata valutazione di elementi di prova favorevoli (per es. perizia e documenti) e sul mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 114 c.p. e dei benefici/sostituzioni di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha confermato il consolidato impianto motivazionale dei giudici di merito, richiamando la 'doppia conforme' (integrazione dell'argomentazione di primo grado e appello), e ha ritenuto congrua la valutazione secondo cui le cooperative erano formalmente esistenti ma, nella sostanza e nei fatti, prive di autonomia operativa essendo eterodirette dal Mugnaini e create per emettere fatture soggettivamente inesistenti utilizzate dal consorzio. La Corte ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico degli amministratori di diritto (teste di legno) per la consapevolezza e la partecipazione al sistema criminoso e ha rigettato le richieste di attenuanti, sospensione condizionale subordinata ad attività non retribuita e sostituzione della pena. Ha altresì respinto la eccezione di prescrizione sollevata in sede di conclusioni perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e non poteva essere rilevata la prescrizione successiva.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Norma sull'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: con riguardo alle imposte dirette integra il reato l'inesistenza oggettiva (diversità tra costi indicati e costi sostenuti). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione all'utilizzazione dei costi fittizi nel consorzio.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti: può operare anche tra società formalmente riconducibili allo stesso centro decisionale; richiede dolo specifico (finalità di consentire a terzi l'evasione), che può essere desunto dalla consapevolezza dell'emittente e da elementi fattuali circostanti anche se l'evasione non si realizza effettivamente.
codice penale, art. 114
Attenuante per partecipazione di minima importanza: non riconosciuta quando l'amministratore formale, pur senza poteri effettivi, omette controllo e fornisce un apporto essenziale alla realizzazione del programma criminoso.
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 45, comma 1, lett. c)
Riferimento alla categoria del 'consorzio stabile': la Corte ha osservato che la qualificazione formale non esclude la necessità di autonoma collaborazione e contrattazione; la mera qualificazione come consorzio stabile non giustifica l'assenza di autonomia gestionale delle cooperative.
codice di procedura penale, art. 125
Regole di formazione della prova: i ricorrenti non hanno efficacemente contestato il valutato insieme probatorio posto a fondamento della decisione di merito.
codice penale, art. 192
Principio della valutazione della prova da parte del giudice: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto adeguata valutazione argomentata degli elementi probatori.
codice di procedura penale, art. 129
Cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ha ricordato che, una volta dichiarato inammissibile il ricorso, non può essere rilevata in cassazione una prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.
codice di procedura penale, art. 616
Onere delle spese di giudizio per il ricorrente in caso di inammissibilità: la Corte ha imposto il pagamento delle spese e un contributo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera esistenza giuridica di una società non esclude che le fatture emesse da essa siano considerate soggettivamente inesistenti: i giudici valutano l'operatività reale e l'autonomia gestionale nella sua concretezza.
- Il dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 (finalità di consentire l'evasione) può essere desunto dal complesso dei rapporti e dalla consapevolezza dell'amministratore di diritto (‘testa di legno’), dalla retribuzione ricevuta, dalle intercettazioni e dall'omessa vigilanza.
- La configurazione di un 'sistema' organizzato (consorzio + cooperative 'cartiere' o 'teste di legno') costituisce forte indizio della finalità evasiva e legittima la qualificazione delle fatture come soggettivamente inesistenti.
- In presenza di una decisione 'doppia conforme' (giudicato di primo grado e appello armonizzati), la Corte di cassazione ha limitata cognizione di merito e frequente inammissibilità dei ricorsi che non affrontano specificamente la motivazione dei giudici di merito.
- Per essere ammissibile in Cassazione, il ricorso deve confrontarsi puntualmente e criticamente con i passaggi argomentativi della decisione impugnata: doglianze generiche o ripetitive dei motivi già discussi non sono sufficienti.
- Le attenuanti per partecipazione di minima importanza e le richieste di benefici sostitutivi sono valutate con discrezionalità dal giudice di merito e richiedono una prova/argomentazione prognostica convincente della rieducazione o della scarsa pericolosità.
- La prescrizione sopravvenuta non può essere rilevata dalla Corte di cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile: la questione deve essere tempestivamente sollevata e valorizzata nei gradi utili.
- Chi agisce come amministratore 'di facciata' deve esercitare almeno i controlli minimi richiesti dal ruolo: l'omesso controllo può integrare un contributo essenziale al reato e precludere attenuanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14425/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14426/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14429/2025 del 14/04/2025
- Sentenza penale · 14 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 14431/2025 del 14/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →