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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14435/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello dell'8/06/2023 che, pur riformando parzialmente il giudicato di primo grado, aveva ritenuto sussistenti i delitti di utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000) nell'ambito di un sistema organizzato dal Mugnaini tramite un consorzio e cooperative 'teste di legno'. Le censure vertevano principalmente sulla erronea qualificazione dell'operatività e autonomia delle cooperative (sostenendo che erano operative e non fittizie), sulla mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 8 (cioè la finalità di consentire l'evasione fiscale), sulla mancata valutazione di elementi di prova favorevoli (per es. perizia e documenti) e sul mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 114 c.p. e dei benefici/sostituzioni di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha confermato il consolidato impianto motivazionale dei giudici di merito, richiamando la 'doppia conforme' (integrazione dell'argomentazione di primo grado e appello), e ha ritenuto congrua la valutazione secondo cui le cooperative erano formalmente esistenti ma, nella sostanza e nei fatti, prive di autonomia operativa essendo eterodirette dal Mugnaini e create per emettere fatture soggettivamente inesistenti utilizzate dal consorzio. La Corte ha inoltre ritenuto provato il dolo specifico degli amministratori di diritto (teste di legno) per la consapevolezza e la partecipazione al sistema criminoso e ha rigettato le richieste di attenuanti, sospensione condizionale subordinata ad attività non retribuita e sostituzione della pena. Ha altresì respinto la eccezione di prescrizione sollevata in sede di conclusioni perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e non poteva essere rilevata la prescrizione successiva.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Norma sull'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti: con riguardo alle imposte dirette integra il reato l'inesistenza oggettiva (diversità tra costi indicati e costi sostenuti). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione all'utilizzazione dei costi fittizi nel consorzio.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti: può operare anche tra società formalmente riconducibili allo stesso centro decisionale; richiede dolo specifico (finalità di consentire a terzi l'evasione), che può essere desunto dalla consapevolezza dell'emittente e da elementi fattuali circostanti anche se l'evasione non si realizza effettivamente.

  • codice penale, art. 114

    Attenuante per partecipazione di minima importanza: non riconosciuta quando l'amministratore formale, pur senza poteri effettivi, omette controllo e fornisce un apporto essenziale alla realizzazione del programma criminoso.

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 45, comma 1, lett. c)

    Riferimento alla categoria del 'consorzio stabile': la Corte ha osservato che la qualificazione formale non esclude la necessità di autonoma collaborazione e contrattazione; la mera qualificazione come consorzio stabile non giustifica l'assenza di autonomia gestionale delle cooperative.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Regole di formazione della prova: i ricorrenti non hanno efficacemente contestato il valutato insieme probatorio posto a fondamento della decisione di merito.

  • codice penale, art. 192

    Principio della valutazione della prova da parte del giudice: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto adeguata valutazione argomentata degli elementi probatori.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Cause di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ha ricordato che, una volta dichiarato inammissibile il ricorso, non può essere rilevata in cassazione una prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Onere delle spese di giudizio per il ricorrente in caso di inammissibilità: la Corte ha imposto il pagamento delle spese e un contributo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mera esistenza giuridica di una società non esclude che le fatture emesse da essa siano considerate soggettivamente inesistenti: i giudici valutano l'operatività reale e l'autonomia gestionale nella sua concretezza.
  • Il dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 (finalità di consentire l'evasione) può essere desunto dal complesso dei rapporti e dalla consapevolezza dell'amministratore di diritto (‘testa di legno’), dalla retribuzione ricevuta, dalle intercettazioni e dall'omessa vigilanza.
  • La configurazione di un 'sistema' organizzato (consorzio + cooperative 'cartiere' o 'teste di legno') costituisce forte indizio della finalità evasiva e legittima la qualificazione delle fatture come soggettivamente inesistenti.
  • In presenza di una decisione 'doppia conforme' (giudicato di primo grado e appello armonizzati), la Corte di cassazione ha limitata cognizione di merito e frequente inammissibilità dei ricorsi che non affrontano specificamente la motivazione dei giudici di merito.
  • Per essere ammissibile in Cassazione, il ricorso deve confrontarsi puntualmente e criticamente con i passaggi argomentativi della decisione impugnata: doglianze generiche o ripetitive dei motivi già discussi non sono sufficienti.
  • Le attenuanti per partecipazione di minima importanza e le richieste di benefici sostitutivi sono valutate con discrezionalità dal giudice di merito e richiedono una prova/argomentazione prognostica convincente della rieducazione o della scarsa pericolosità.
  • La prescrizione sopravvenuta non può essere rilevata dalla Corte di cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile: la questione deve essere tempestivamente sollevata e valorizzata nei gradi utili.
  • Chi agisce come amministratore 'di facciata' deve esercitare almeno i controlli minimi richiesti dal ruolo: l'omesso controllo può integrare un contributo essenziale al reato e precludere attenuanti.

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