Sentenza del 12/04/2018 n. 3790 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2011, dell'importo di 216,12 euro. Ha dedotto l'invalidità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata, poiché il documento allegato era un semplice file PDF, privo di firma digitale e di attestazione di conformità all'originale. Ha inoltre contestato la mancata o invalida notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione del credito.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha accolto il ricorso e annullato la cartella. Ha ritenuto invalida la notifica via PEC perché l'Agenzia aveva trasmesso una copia per immagine in formato PDF, non firmata digitalmente e priva di attestazione di conformità, senza produrre in giudizio una copia dell'atto notificato. Tale carenza non consentiva di verificare autenticità, provenienza, integrità e immodificabilità del documento. Il giudice ha deciso sulla questione assorbente della validità della notifica, senza esaminare le ulteriori eccezioni, applicando il principio della ragione più liquida. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Campania sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
La notifica della cartella può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, ma deve rispettare i requisiti previsti per la trasmissione di documenti informatici validi.
D.P.R. 513/1997, articolo 1, lettera a), oggi confluito nel D.Lgs. n. 82/2005
Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Il documento informatico deve essere distinto dalla mera copia per immagine di un documento; quest'ultima necessita di ulteriori garanzie per avere l'efficacia dell'originale.
D.Lgs. n. 82/2005, articolo 20
Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge.
La validità e il valore giuridico del documento informatico dipendono dal rispetto delle regole tecniche e dalle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
D.Lgs. n. 82/2005, articolo 21
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
La firma elettronica qualificata o digitale garantisce identificabilità dell'autore, integrità e immodificabilità del documento, assicurandone anche la riconducibilità al titolare salvo prova contraria.
D.Lgs. n. 82/2005, articolo 23
Le copie su supporto analogico di documento informatico [...] hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale [...] è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Una copia o riproduzione del documento informatico non equivale all'originale se manca l'attestazione di conformità da parte di un soggetto autorizzato.
Codice civile, articolo 2712
Le riproduzioni meccaniche possono avere efficacia probatoria, ma sono soggette alla contestazione della conformità e non offrono automaticamente le garanzie proprie di un documento informatico sottoscritto digitalmente.
Costituzione, articolo 111
Il principio della ragionevole durata del processo giustifica la decisione della causa sulla questione assorbente, senza esaminare tutte le altre questioni quando una sola è sufficiente a definire il giudizio.
Principio della ragione più liquida
Il giudice può decidere la controversia sulla base della questione più semplice e assorbente, quando ciò consente di definire il processo senza affrontare le ulteriori censure.
Massime di principio
- La notifica via PEC di un atto tributario deve consentire di verificare con certezza l'autenticità, la provenienza, l'integrità e l'immodificabilità dell'atto.
- Un semplice file PDF allegato a una PEC, se privo di firma digitale e di attestazione di conformità, può essere considerato una mera copia e non necessariamente un documento idoneo a provare la valida notificazione dell'originale.
- Quando viene notificata una copia per immagine di un documento informatico o cartaceo, l'amministrazione deve fornire l'attestazione di conformità richiesta dalla legge, altrimenti la notifica può essere dichiarata invalida.
- In caso di contestazione, l'ente impositore deve produrre in giudizio la documentazione notificata e la prova delle modalità di notifica; la mancata produzione può impedire di verificare il contenuto e la validità dell'atto.
- L'invalidità della notifica della cartella può comportare l'annullamento della cartella stessa, soprattutto quando l'amministrazione non dimostri una successiva valida notificazione o il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Il giudice può accogliere il ricorso sulla sola questione della notifica, senza esaminare motivi ulteriori come prescrizione, decadenza o mancata notifica degli atti prodromici.
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