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Legge

L.R. Piemonte 16/2024

Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo. [1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 16/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione indicata, tutela, benessere, identificazione e gestione degli animali da compagnia, prevenzione del randagismo, canili/gattili, cimiteri per animali, elenco pet-sitter, vigilanza e sanzioni. Abroga e sostituisce la normativa regionale previgente; alcune norme transitorie valgono fino al nuovo regolamento attuativo, da adottare entro 180 giorni.

Tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo

Tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo

La legge regionale disciplina, nel territorio della Regione, la tutela, il benessere, l’identificazione, la custodia e la gestione degli animali da compagnia, con particolare attenzione al contrasto del randagismo e alla convivenza responsabile tra uomo e animale.

Principi, finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce gli animali da compagnia come esseri senzienti e promuove condizioni di vita compatibili con le loro caratteristiche biologiche ed etologiche, condannando maltrattamento e abbandono. La disciplina mira a favorire il possesso responsabile, la salute pubblica, il benessere animale e la prevenzione del randagismo.

L’ambito applicativo riguarda gli animali appartenenti alle specie considerate da compagnia che vivono in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi animali esotici, fauna ittica e animali selvatici, per i quali valgono le rispettive normative europee, nazionali e regionali.

Definizioni rilevanti

La legge definisce, tra l’altro:

  • benessere animale come stato fisico e mentale dell’animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;
  • animale da compagnia come animale tenuto per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, inclusi quelli di assistenza;
  • responsabile dell’animale come proprietario o chiunque ne accetti la detenzione, anche temporanea;
  • animale randagio come animale non identificato o non iscritto all’anagrafe, non riferibile a proprietario o detentore privato;
  • colonia felina come aggregazione di almeno quattro gatti liberi che frequentano stabilmente un’area;
  • cani da assistenza come cani che assistono persone con disabilità o patologie che richiedono assistenza;
  • SINAC come Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia.

Sono inoltre definiti i concetti di allevamento ordinario e amatoriale, commercio di animali da compagnia, animale morsicatore/aggressore, animale a rischio elevato di aggressività e operatori del settore cinofilo.

Obblighi del responsabile dell’animale

Il responsabile deve provvedere all’identificazione elettronica e alla registrazione nel SINAC entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della cessione. Per gli animali introdotti stabilmente da altre regioni o dall’estero, la registrazione o la segnalazione all’ASL competente deve avvenire entro 7 giorni dall’inizio della detenzione.

Sono inoltre previsti obblighi di aggiornamento del SINAC entro 7 giorni per variazioni anagrafiche, cessione, decesso o cambio di residenza, e denuncia entro 2 giorni in caso di furto o smarrimento. Se l’identificazione risulta illeggibile, va ripristinata.

Il responsabile deve garantire salute, benessere, alimentazione, acqua, cure, pulizia, movimento, custodia e prevenzione della fuga, nonché evitare stress, angoscia e isolamento sociale. I cani, fuori dalle aree dedicate, devono essere condotti al guinzaglio con museruola al seguito; deve inoltre essere garantita l’interazione costante con l’animale.

Chiunque detenga un animale o se ne occupi è responsabile anche della riproduzione e della prole, dovendo evitare riproduzioni non pianificate. Chi alleva animali da compagnia deve avere adeguata formazione zootecnica e conoscenza della normativa; la Giunta regionale disciplina le modalità attuative di tale prescrizione.

Gestione degli animali morsicatori o a rischio elevato di aggressività

Il responsabile deve vigilare per prevenire aggressioni e rispettare le prescrizioni specifiche. Dopo un’aggressione, il cane può essere sottoposto, se ritenuto necessario dall’ASL, a visita veterinaria comportamentalista entro 40 giorni.

I comuni, con ASL, ordini veterinari, dipartimenti universitari, enti del terzo settore e operatori cinofili, organizzano percorsi formativi obbligatori per i proprietari di animali a rischio elevato di aggressività. Alla fine del percorso è previsto un test di verifica predisposto dal servizio veterinario pubblico con veterinario comportamentalista; le spese sono a carico del proprietario.

Se il proprietario non supera l’esame o non vi si sottopone e l’ASL certifica l’incapacità di gestione, il comune, su richiesta dell’ASL, dispone il sequestro e, se necessario, l’affidamento permanente a strutture idonee al recupero psicofisico dell’animale. Fino al superamento dell’esame, il cane deve essere tenuto al guinzaglio e con museruola nei luoghi aperti al pubblico e il proprietario deve stipulare una polizza RC per danni a terzi. Tutti i costi di mantenimento, visite e rieducazione sono a carico del proprietario.

Divieti generali e regole di detenzione

La legge vieta, salvo quanto già previsto da norme nazionali o altre fonti:

  • maltrattamento, sofferenza, angoscia e abbandono;
  • detenzione di animali non adattabili alla cattività;
  • detenzione in numeri o condizioni igienico-sanitarie tali da compromettere benessere e igiene;
  • privazione dell’attività motoria;
  • trasporto nei vani portabagagli senza osservazione e ventilazione;
  • addestramento con violenze, collari a punte/elettronici/elettrici o pratiche che esaltino l’aggressività;
  • combattimenti tra animali e selezioni volte a sviluppare aggressività;
  • accattonaggio con animali secondo le regole specifiche;
  • cessione, vendita o trasferimento di animali non identificati o non registrati;
  • commercio di animali non identificati, non registrati o privi di documentazione di provenienza e genealogia se dichiarati di razza;
  • partecipazione a mostre/esposizioni di animali privi di identificazione;
  • esposizione di animali in vetrina o all’esterno degli esercizi commerciali;
  • cessioni ambulanti o occasionali;
  • partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
  • maltrattamento o allontanamento dei gatti liberi dal loro habitat;
  • offerta di animali come premio, omaggio o vincita in attività commerciali, fieristiche o pubblicitarie.

È vietato l’uso della catena o di strumenti analoghi, salvo ragioni sanitarie documentabili, urgenti e temporanee esigenze di sicurezza o ragioni cinotecniche; in ogni caso è vietato l’aggancio a collari a strozzo. I cani da guardia del bestiame possono essere liberi quando impiegati nella guardia e conduzione delle greggi e, temporaneamente, può essere usata la catena in situazioni di rischio per persone o cane.

È vietato il trasporto o la conduzione al guinzaglio del cane quando il conduttore si muove in bicicletta o con mezzi similari. Inoltre, non possono detenere, cedere o acquistare animali da compagnia coloro che abbiano riportato condanne o sanzioni amministrative per violazioni a tutela degli animali.

Accattonaggio con animali

È vietato l’uso di animali in stato di incuria, denutrizione, malattia o maltrattamento nell’accattonaggio, nonché l’accattonaggio con cuccioli di età inferiore a 180 giorni. Gli animali non possono essere soggetti attivi dell’accattonaggio.

Gli animali impiegati in violazione dei divieti possono essere sequestrati a fini di confisca, nei limiti della normativa statale, se manca un legame affettivo tra detentore e animale. Se il legame affettivo sussiste, l’animale viene identificato elettronicamente e iscritto nel SINAC a cura dei servizi veterinari ASL.

Informazione, educazione e formazione

La Regione e le ASL promuovono programmi di informazione, sensibilizzazione ed educazione su detenzione, allevamento, addestramento, commercio, trasporto e custodia degli animali da compagnia. Sono promossi in particolare:

  • contrasto all’abbandono;
  • affidamento e adozione consapevole;
  • cultura del possesso responsabile;
  • sterilizzazione;
  • informazione sugli effetti di petardi, botti e fuochi d’artificio, con possibilità per i comuni di vietare la conduzione di animali nei luoghi delle manifestazioni pirotecniche.

La Regione promuove anche percorsi formativi comunali con ASL per proprietari e detentori, attività didattiche nelle scuole, aggiornamento del personale veterinario e degli uffici comunali e della polizia municipale, e campagne sui rischi della manipolazione genetica per standard di razza.

Interventi chirurgici, mutilazioni e soppressione eutanasica

Sono vietati gli interventi chirurgici non curativi diretti a modificare l’aspetto dell’animale, in particolare recisione delle corde vocali, taglio di orecchie e coda, asportazione di unghie e denti, salve le eccezioni della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e gli interventi non estetici resi necessari da gravi condizioni di salute.

Le condizioni che giustificano l’intervento e, ove consentita, la caudotomia devono essere attestate per iscritto dal veterinario, con trasmissione al servizio veterinario ASL per i controlli e l’annotazione in anagrafe. È vietata anche la detenzione, vendita, cessione ed esposizione di animali mutilati, salvo quelli ceduti da canili ufficialmente autorizzati.

La soppressione è consentita solo per animali gravemente malati e sofferenti con prognosi infausta certificata, ed esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico e previa anestesia profonda.

Accessibilità e trasporto degli animali

La Giunta regionale deve definire criteri e modalità per l’accesso degli animali al seguito del proprietario nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate. La Regione promuove inoltre l’accoglienza negli esercizi ricettivi, nelle case di prima accoglienza notturna e nei luoghi pubblici.

Nei locali aperti al pubblico e sui mezzi pubblici i cani devono essere tenuti al guinzaglio con museruola al seguito. Il trasporto senza finalità economiche deve avvenire in sicurezza, con mezzi che non causino sofferenze o danni fisici, e secondo criteri regolamentari su ventilazione, spazio, contenitori idonei, soste e divieto di lasciare l’animale chiuso in condizioni pericolose.

Cani da assistenza

I cani da assistenza devono frequentare un corso di abilitazione presso enti riconosciuti a livello nazionale e ricevere documentazione di idoneità. Devono essere resi riconoscibili con distintivi identificativi e il detentore deve portare con sé la documentazione. Il cane deve mantenere un comportamento compatibile con il mezzo di trasporto o il luogo in cui si trova.

Attività circensi

La Regione, con i comuni, favorisce forme di circo e spettacoli viaggianti senza impiego di animali, per promuovere il graduale superamento dell’uso degli animali in tali attività.

Commercio, addestramento, toelettatura, asili e allevamento commerciale

La detenzione per vendita, il commercio, l’addestramento e la toelettatura sono soggetti a vigilanza veterinaria dell’ASL. Chi vende animali deve fornire istruzioni scritte, garantire certificazione di provenienza e identificazione.

Commercio, toelettatura e asili sono soggetti a SCIA al comune, secondo i requisiti fissati dalla Giunta regionale. Chi commercia animali deve verificare l’età dell’acquirente e, se minore di 18 anni, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. I cuccioli in vendita devono essere registrati nel SINAC, muniti di certificato genealogico se previsto e in condizioni adeguate di sviluppo e autonomia.

È vietata la cessione di cani e gatti sotto l’età stabilita dalla normativa nazionale. Gli operatori del settore cinofilo che svolgono addestramento, a titolo professionale o privato, devono presentare SCIA al comune e all’ASL, che vidima il registro delle attività.

Gli allevatori commerciali iscritti in SINAC devono, tra l’altro:

  • individuare un veterinario di riferimento quale direttore sanitario;
  • predisporre un piano per gli animali invenduti privilegiando adozione gratuita e inserimento in famiglia;
  • possedere adeguate competenze acquisite con formazione professionale riconosciuta;
  • non detenere nello stesso locale o contenitore specie o esemplari incompatibili;
  • comunicare la cessazione dell’attività almeno 15 giorni prima, indicando gli animali invenduti e la loro destinazione.

Alla cessione di ogni animale deve essere rilasciato certificato veterinario di buona salute e materiale informativo su esigenze etologiche e obblighi di legge. È vietata la vendita di animali vivi, esclusi gli insetti, per l’alimentazione di altri animali salvo certificazione veterinaria che ne attesti la necessità sanitaria o l’impossibilità di abituarsi a prede morte.

Elenco regionale dei pet-sitter

La Regione istituisce un elenco regionale dei pet-sitter, a funzione esclusivamente ricognitiva, distinto per tipologia di animale. Possono chiedere l’iscrizione imprese, ditte individuali e liberi professionisti con codice ATECO 96.09.04 e attività prevalente di pet-sitter.

Sono richiesti l’assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali e, alternativamente:

  • attestati di corsi di formazione di almeno 60 ore, teoria e tirocinio, presso strutture accreditate; oppure
  • laurea in medicina veterinaria ed equipollenti; oppure
  • qualifica di educatore, istruttore o addestratore cinofilo riconosciuta da federazioni o enti nazionali.

L’iscrizione non è requisito per esercitare l’attività. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire modalità di tenuta, domanda, controlli e cancellazione dell’elenco.

Cimiteri per animali da compagnia e gestione delle spoglie

L’istituzione dei cimiteri per animali da compagnia è soggetta ad autorizzazione comunale secondo il regolamento attuativo.

Le ceneri possono essere tumulate, previa cremazione e in urna separata, nella tomba o nel loculo del proprietario o di altro soggetto, o nella tomba di famiglia, su richiesta o volontà del defunto o degli eredi, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria. Gli oneri sono a carico di chi dispone la tumulazione e il costo è definito dal comune.

Le spoglie possono essere inumate nelle aree cimiteriali dedicate o in siti agricoli o idonei; le aziende agricole possono destinare parte del terreno alla sepoltura, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche e delle indicazioni ASL. Il trasporto e il seppellimento nei cimiteri richiedono certificato veterinario che escluda malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie non destinate ai siti cimiteriali seguono la disciplina europea sui sottoprodotti di origine animale. Le norme non si applicano alle spoglie destinate all’incenerimento in impianti autorizzati. Il gestore del cimitero tiene un registro delle presenze secondo le modalità regolamentari.

Sistema SINAC e prevenzione del randagismo

La Regione adotta il SINAC come sistema nazionale di identificazione e registrazione degli animali da compagnia. Il sistema è gestito dai servizi veterinari ASL e dalla struttura regionale competente, in collaborazione con veterinari liberi professionisti, comuni e altri soggetti. L’unico sistema di identificazione è quello mediante mezzi certificati.

Le ASL, con i comuni, organizzano la rete delle sedi di identificazione; gli interventi non possono avere cadenza superiore a 30 giorni. I comuni mettono a disposizione locali idonei e personale ausiliario. L’identificazione può essere svolta anche da veterinari liberi professionisti autorizzati, che registrano al SINAC e rilasciano copia dell’attestazione.

I dati devono essere inseriti e aggiornati dagli utenti autorizzati. Le ASL promuovono informazione capillare, preferibilmente digitale. I comuni possono consultare il SINAC, registrare smarrimenti e decessi e conoscere i dati aggiornati; il sistema è consultabile dalle forze dell’ordine e dalle guardie particolari giurate di associazioni protezionistiche e zoofile. I dati per il rintraccio degli animali smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati nei limiti della legge statale.

Cattura, custodia e gestione dei cani vaganti

Ricevuta segnalazione di cani vaganti o fuori dal domicilio senza controllo, i comuni provvedono alla cattura tramite operatori formati e autorizzati. Nei casi complessi o di rischio sanitario, concorrono i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle ASL.

I cani vaganti senza proprietario responsabile sono identificati e registrati con intestazione al comune di ritrovamento. Se il responsabile è identificabile, sono a suo carico le spese di cattura, custodia e cure, nonché le spese per visita sanitaria e osservazione post-cattura secondo le modalità dell’autorità competente.

La Regione sostiene progetti di profilazione genetica degli animali da compagnia come strumento di contrasto al randagismo.

Colonie feline e randagismo felino

I gatti liberi sono protetti e non possono essere maltrattati o allontanati dal loro habitat. Le colonie feline, composte da almeno quattro gatti liberi, sono censite e monitorate dal comune, che trasmette annualmente la mappatura all’ASL; la nuova colonia viene registrata nel SINAC su richiesta comunale.

La cattura dei gatti liberi è ammessa solo per identificazione, registrazione, sterilizzazione e cure sanitarie. Se vi sono problemi igienico-sanitari o di benessere, il comune richiede accertamenti all’ASL e, se necessario, organizza interventi di controllo della popolazione felina secondo regolamento.

Le colonie possono essere spostate solo per gravi e documentate necessità, con autorizzazione comunale e parere ASL. I comuni devono dedicare aree per i gatti liberi non reinseribili nelle colonie. I gatti liberi non riconducibili a proprietario sono sterilizzati dall’ASL e, se su area pubblica, identificati elettronicamente, iscritti al SINAC e intestati al comune di cattura. Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico dei comuni, con possibile sostegno regionale.

Canili pubblici, rifugi e tutela degli animali randagi

I comuni istituiscono e mantengono un servizio pubblico di cattura e un canile per la custodia temporanea e l’osservazione sanitaria, anche in collaborazione con enti del terzo settore iscritti al RUNTS. Devono essere predisposti programmi per l’istituzione o il risanamento dei canili sanitari al fine di garantire il servizio su tutto il territorio regionale.

I canili sanitari devono assicurare benessere animale e requisiti igienico-sanitari; i criteri realizzativi e gestionali sono definiti dal regolamento. La Regione può concedere contributi parziali ai comuni per gli interventi di competenza, anche con risorse statali e regionali.

La gestione sanitaria dei canili sanitari è affidata alle ASL. I canili rifugio devono riservare posti per animali detenuti temporaneamente da persone non idonee alla custodia per ricovero sanitario, socio-sanitario o detenzione. Devono inoltre disporre di un’area per cani a rischio elevato di aggressività nelle more delle procedure dell’articolo dedicato.

I cani ospiti del canile rifugio devono essere sterilizzati entro 30 giorni dall’ingresso se privi di proprietario, oppure comunque dopo sei mesi. Nei canili sanitari è consentito l’accesso alle guardie zoofile. In fase di adozione, i canili pubblici devono avvalersi di figure esperte in comportamento animale o di istruttori/educatori cinofili per favorire il buon esito dell’affidamento.

Gli animali randagi non possono essere soppressi né destinati a sperimentazione, salvo quanto previsto in materia di soppressione eutanasica. Regione e comuni promuovono l’affidamento dei cani randagi e dei gatti custoditi in gattili pubblici o convenzionati; i comuni possono prevedere rimborsi per spese veterinarie sostenute dagli adottanti. La Regione sostiene gli enti del terzo settore per la gestione di rifugi e ricovero di cani e gatti senza proprietario in attesa di affidamento.

Santuari per animali

La legge riconosce i rifugi permanenti o santuari per animali come strutture che ospitano varie specie, secondo la definizione e la banca dati nazionale della normativa statale. Queste strutture accolgono animali vittime di maltrattamenti, anche provenienti da allevamenti, traffici illegali, circhi e zoo in dismissione.

I santuari sono gestiti da associazioni di protezione animale o soggetti privati che collaborano con esse. Devono essere registrati nella BDN, conformi alle norme di biosicurezza, non possono allevare, acquistare o commercializzare animali, devono promuovere la sterilizzazione, registrare e iscrivere gli ospiti nella banca dati nazionale e possono trasferirli solo verso strutture equivalenti o migliori sotto il profilo del benessere.

Animali di soggetti in carico ai servizi sociali e interventi assistiti

La Regione assicura prestazioni veterinarie gratuite, compresa identificazione elettronica e sterilizzazione, agli animali da compagnia detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali. Le prestazioni sono garantite dagli ambulatori veterinari sociali delle ASL.

Con provvedimento della Giunta regionale, tali verifiche possono essere estese anche agli animali da compagnia impiegati negli interventi assistiti con gli animali.

Canili e gattili privati, pensioni e asili

Le strutture private di ricovero o custodia, comprese pensioni e asili per cani e gatti, sono soggette alle norme della legge sul benessere animale e sulle condizioni igienico-sanitarie. La disciplina si estende alle strutture in cui si detengono animali da compagnia, con criteri regolamentari per la detenzione di animali di proprietà in luoghi diversi dall’abitazione.

Organismi di consultazione e partecipazione del terzo settore

La Regione promuove e sostiene gli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali e può erogare contributi agli enti locali che realizzano progetti specifici con tali enti, usando risorse nazionali trasferite e regionali.

La Giunta regionale definisce i criteri per selezionare enti qualificati e iscritti al RUNTS da coinvolgere nelle iniziative regionali, nei programmi di informazione ed educazione e nella composizione del Comitato tecnico regionale.

Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

È istituito un Comitato tecnico regionale con funzioni consultive sulla tutela degli animali da compagnia e sulla valutazione e controllo dell’aggressività canina. Vi partecipano rappresentanti della Regione, veterinari, funzionari regionali, un veterinario libero professionista, esperti degli enti del terzo settore, il garante per i diritti degli animali, un rappresentante dei comuni e tre veterinari ufficiali delle ASL.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno, resta in carica per l’intera legislatura, è consultato sui provvedimenti in materia di benessere, sui programmi informativi e sulle modalità di valutazione dell’aggressività, e opera gratuitamente senza compensi o indennità.

Vigilanza e sanzioni

In caso di violazioni delle norme su benessere, detenzione inadeguata, gli animali sono posti sotto osservazione sanitaria dalla ASL, con costi a carico del detentore.

Sono previste sanzioni amministrative, in particolare per:

  • malgoverno e omissioni di cura;
  • riproduzione non pianificata;
  • gestione degli animali morsicatori/aggressori;
  • detenzione di animali in condizioni inidonee;
  • violazione di divieti di cessione, accattonaggio, maltrattamento dei gatti, uso della catena e detenzione/esposizione di animali mutilati;
  • esercizio di attività soggette a SCIA senza segnalazione.

In caso di recidiva, la sanzione è triplicata. Vigilano ASL e guardie zoofile riconosciute; il Presidente della Giunta, assessori e consiglieri regionali hanno diritto di accesso senza preavviso ai canili, gattili e rifugi, d’intesa con i soggetti vigilanti. Le sanzioni sono introitate dal comune e destinate ad azioni connesse alla presente legge.

Attuazione, transitorio e regolamento

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare il regolamento attuativo su catena, aree di sgambamento, trasporto, cimiteri, inumazione, registro cimiteriale, controllo del randagismo felino, canili e rifugi, e criteri per la detenzione di animali di proprietà in luoghi diversi dall’abitazione.

Fino all’approvazione del regolamento continuano ad applicarsi, compatibilmente con la nuova legge, il regolamento regionale sugli animali d’affezione del 1993, quello sui cimiteri per animali d’affezione del 2001 e la legge regionale istitutiva dell’elenco dei dog sitter del 2021. Sono fatti salvi i procedimenti di finanziamento già avviati e i provvedimenti già adottati ai sensi della legge del 2021.

Abrogazioni

Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate, con salvezza delle norme transitorie, le principali discipline regionali pregresse in materia di animali d’affezione, identificazione elettronica, cimiteri per animali, rapporto persone-cani, elenco dog sitter e altre disposizioni collegate, oltre ad alcune norme di leggi di riordino e finanziarie regionali.

Clausola valutativa

La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti. Dopo tre anni dall’entrata in vigore e poi ogni tre anni, presenta una relazione su servizi, attuazione, criticità, correttivi ed effetti finanziari, che viene resa pubblica.

Norma finanziaria

Per la prima applicazione, gli oneri sono quantificati in 1.505.000 euro complessivi per il triennio 2024-2026, di cui 750.000 euro in spesa corrente e 755.000 euro in conto capitale. Sono coperti tramite stanziamenti già iscritti e nuovi capitoli nella missione tutela della salute. Per gli esercizi successivi al 2026 la copertura avviene con le annuali leggi di bilancio.

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