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Legge

L.R. Piemonte 11/2024

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 11/2024 interviene sulla disciplina elettorale regionale, aggiornando le cause di ineleggibilità/incompatibilità per alcuni dipendenti regionali e riformulando i requisiti di presentazione delle liste elettorali. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Modifiche alle norme regionali piemontesi sull’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta

Modifiche alla disciplina elettorale regionale piemontese

La legge regionale del Piemonte n. 11 del 4 aprile 2024 apporta modifiche puntuali alla legge regionale 19 luglio 2023, n. 12, relativa all’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. L’intervento riguarda sia i soggetti non candidabili in ragione del loro rapporto con la Regione, sia le modalità e i presupposti di presentazione di alcune liste elettorali.

Soggetti esclusi dalla candidatura

Viene sostituita la lettera relativa ai dipendenti regionali che non possono candidarsi quando, al momento della candidatura, svolgono funzioni e attività amministrative. La disciplina resta quindi concentrata sui dipendenti della Regione impegnati in attività amministrative al momento della presentazione della candidatura.

Presentazione delle liste: categorie ammesse senza ulteriori sottoscrizioni secondo le modifiche

La legge riscrive e integra le ipotesi di liste che possono beneficiare del regime agevolato di presentazione previsto dall’articolo 19 della legge regionale n. 12/2023. In particolare, vengono disciplinate tre categorie:

  • liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni svoltesi nelle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
  • liste che, al momento dell’indizione delle elezioni regionali, siano espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere;
  • liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi presenti nel Consiglio regionale del Piemonte, escluso il gruppo misto, purché regolarmente costituiti secondo il regolamento interno alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Per le liste di cui sopra, la presentazione deve essere sottoscritta dal segretario o presidente del partito, gruppo politico o movimento, oppure da persona munita di mandato conferito da tali soggetti e autenticato da notaio. Per le liste corrispondenti a gruppi parlamentari è richiesta un’attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

Decorrenza ed efficacia

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Non sono previsti regimi transitori ulteriori nel testo fornito.

Ambito territoriale e utilità pratica

La disciplina ha efficacia esclusivamente per le elezioni regionali del Piemonte e incide sulla sola normativa elettorale regionale richiamata. Non introduce una regolazione generale o permanente di carattere nazionale, ma modifica requisiti e cause di esclusione rilevanti per la presentazione delle candidature e delle liste nelle consultazioni regionali piemontesi.

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