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Legge

L.R. Piemonte 14/2024

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 14/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 8 aprile 2024, n. 14 modifica la disciplina dell’ordinamento della professione di maestro di sci: introduce il titolo di allievo maestro di sci dopo i primi moduli e i relativi esami, prevede un periodo minimo di insegnamento di 30 ore in scuola di sci sotto vigilanza e demanda al Collegio regionale un regolamento attuativo con il numero annuale di ore per disciplina. Nessun nuovo onere finanziario; efficacia dalla pubblicazione sul BUR Piemonte.

Modifiche alla disciplina regionale della professione di maestro di sci

Modifiche alla disciplina della professione di maestro di sci in Piemonte

La legge regionale Piemonte 8 aprile 2024, n. 14 interviene sulla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50, aggiornando il percorso formativo e il periodo di tirocinio/insegnamento richiesto per conseguire il titolo di maestro di sci. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Piemonte e si applica dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Percorso per la qualifica di allievo maestro di sci

La frequenza dei primi moduli dei corsi tecnico-pratici, didattici e culturali, unita al superamento dei relativi esami, consente di ottenere la qualifica di allievo maestro di sci nelle discipline previste dalla legge regionale.

L’allievo maestro, ai fini del conseguimento del titolo definitivo di maestro di sci, deve svolgere attività di insegnamento all’interno di una scuola di sci, sotto la vigilanza del direttore della scuola.

Sono previsti i seguenti elementi essenziali:

  • durata minima del periodo di insegnamento: 30 ore;
  • svolgimento nei campi scuola oppure in altre piste;
  • attività limitata alla disciplina propria dell’allievo maestro e fino al livello tecnico previsto dalla relativa qualifica.

Ruolo del Collegio regionale dei maestri di sci

Il Collegio regionale dei maestri di sci è incaricato di adottare uno specifico regolamento attuativo per disciplinare le modalità applicative del periodo di insegnamento.

Inoltre, il Collegio stabilisce annualmente il numero di ore richiesto per le diverse discipline previste dalla legge, nell’ambito del quadro delineato dalla modifica normativa.

Aggiornamento del sistema dei requisiti per il titolo di maestro di sci

La modifica coordinata dell’articolo 5 della legge regionale n. 50 del 1992 chiarisce che, tra gli elementi rilevanti ai fini del percorso verso il titolo di maestro di sci, rientra anche il periodo di insegnamento previsto per l’allievo maestro ai sensi dell’articolo 3, comma 1 ter.

Regime finanziario

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Testo integrale

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