L.R. Piemonte 17/2024
Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 17/2024 disciplina costruzione, autorizzazione ed esercizio degli impianti funiviari pubblici per il trasporto di persone, distinguendo tra impianti di trasporto locale e impianti sportivo-turistici. Abroga la l.r. 74/1989, modifica la l.r. 2/2009 e prevede un disciplinare attuativo entro 180 giorni. In vigore 90 giorni dopo la pubblicazione.
Disciplina degli impianti funiviari pubblici per il trasporto di persone e modifiche alla normativa sugli sport montani
Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone
La legge regionale del Piemonte disciplina la costruzione e l’esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, con particolare attenzione alle aree montane e alla valorizzazione turistica e sportiva del territorio. Interviene anche sulla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2, e abroga la previgente legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica agli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, non agli impianti in servizio privato. Sono ricompresi sia gli impianti che utilizzano funi come vie di corsa o organi di trazione/portanti, sia i servizi pubblici con offerta indifferenziata, orario prestabilito e, se previsto, titolo di viaggio. La legge definisce anche impianti di arroccamento e linee funiviarie interferenti.
Categorie di impianti
Gli impianti in servizio pubblico sono distinti in due categorie:
- impianti di trasporto pubblico locale, destinati a collegare strade o ferrovie con centri abitati, frazioni o zone interne ai centri;
- impianti ad uso sportivo o turistico-ricreativo, sia inseriti in area sciabile e di sviluppo montano sia esterni, anche parzialmente, a tali aree.
Regimi autorizzatori per costruzione ed esercizio
La costruzione degli impianti e l’esercizio pubblico degli impianti di trasporto locale sono soggetti a concessione. L’esercizio pubblico degli impianti sportivo-turistici è soggetto ad autorizzazione. L’ente competente deve rilasciare il titolo entro 60 giorni dalla domanda.
Competenza al rilascio dei titoli
La concessione per la costruzione è rilasciata dall’unione montana di riferimento, previa deliberazione del comune interessato. Se l’impianto interessa più comuni della stessa unione, decide l’unione previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni; se interessa comuni di unioni diverse, decide l’unione sul cui territorio insiste la maggior parte della linea, salvo accordi diversi. Se il territorio non appartiene a un’unione montana, la competenza passa al comune territorialmente competente. Se l’impianto interessa più regioni, la concessione è rilasciata da una delle regioni secondo la prevalenza territoriale e in base all’art. 84 del d.P.R. 616/1977.
Titoli edilizi, contributo di costruzione e pubblica utilità
La concessione per la costruzione degli impianti funiviari pubblici e delle opere accessorie non è soggetta al contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. 380/2001. Restano invece soggette a tale contributo le eventuali strutture commerciali, ricettive o di somministrazione non funzionali al trasporto pubblico. La domanda di concessione comprende anche l’istanza di dichiarazione di pubblica utilità; per gli impianti nelle aree sciabili si applica la disciplina speciale della l.r. 2/2009.
Progetto, conferenza di servizi e titolo unico
Il progetto definitivo è approvato dall’ente concedente tramite conferenza di servizi. Le procedure ambientali devono essere concluse prima dell’avvio del procedimento concessorio. L’autorizzazione all’esecuzione delle opere, ai sensi del d.P.R. 753/1980, richiede la presentazione della documentazione tecnica prevista dal decreto ministeriale 18 giugno 2021, n. 172. La concessione alla costruzione costituisce titolo unico e sostituisce ogni altro assenso, fissando inizio e fine lavori; la mancata osservanza dei termini comporta decadenza, salvo proroga per forza maggiore.
Concorrenza tra domande
Le domande di concessione sono considerate concorrenti se riguardano linee finitime o interferenti o lo stesso impianto. L’ente concedente pubblica l’avvenuto deposito per verificare l’eventuale concorrenza. La comparazione non opera per la sostituzione di un impianto esistente sulla stessa linea o nell’area sciabile di pertinenza, né quando solo il proprietario degli impianti esistenti possa realizzare il nuovo impianto per ragioni tecniche o logistiche.
Apertura al pubblico esercizio e autorizzazione di sicurezza
L’apertura al pubblico degli impianti è subordinata, dopo i lavori o la revisione generale, al rilascio della concessione di esercizio oppure dell’autorizzazione, a seconda della categoria dell’impianto, e al previo rilascio dell’autorizzazione di sicurezza ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 753/1980. Alle verifiche e prove funzionali partecipa l’ente concedente.
Durata, rinnovo, voltura, sospensione e revoca
La durata della concessione di esercizio è quella prevista dalla normativa statale; l’autorizzazione dura quanto la vita tecnica dell’impianto. La concessione può essere rinnovata alla scadenza; per gli impianti privati è previsto un indennizzo al nuovo concessionario o in caso di acquisto pubblico, calcolato sul valore commerciale e sul capitale investito, al netto dei contributi pubblici. Se non vi sono richieste di rinnovo e l’ente non acquisisce l’impianto, il proprietario deve demolire e ripristinare l’area entro 24 mesi. Sono previste anche voltura dell’autorizzazione, sospensione, decadenza e revoca per ragioni di sicurezza, inadempienze o pubblico interesse.
Tariffe, orari e periodi di apertura
Il gestore comunica all’ente concedente, all’avvio dell’esercizio e poi almeno stagionalmente o in caso di variazioni significative, tariffe minime e massime, orari di esercizio e periodi di apertura. Le informazioni devono essere esposte al pubblico e rese disponibili sui siti web. L’apertura concreta, entro i periodi comunicati, dipende da condizioni meteorologiche, innevamento, manutenzione e sicurezza.
Disciplinare attuativo
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale adotta un disciplinare, previo parere della commissione consiliare competente, per definire i criteri di comparazione delle domande concorrenti e la documentazione da allegare alle istanze di costruzione e di revisione generale. Fino all’adozione del disciplinare si applicano le norme nazionali vigenti.
Modifiche alla legge regionale 2/2009
La legge aggiorna la disciplina sugli sport montani e sulle piste da sci, introducendo modifiche alla perimetrazione delle aree sciabili, alla classificazione delle piste di discesa e di fondo, alla composizione e ai poteri della commissione tecnica, alle informazioni da comunicare e alla segnaletica, nonché ai criteri per il finanziamento e ad alcune sanzioni. È previsto anche un nuovo regime transitorio per le piste già esistenti e per alcune professionalità pregresse riconosciute ai fini dell’iscrizione negli elenchi regionali.
Regime transitorio e sanatoria per impianti e piste esistenti
Per le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della legge e per le relative aree sciabili, il titolo autorizzativo si intende costituito di diritto senza ulteriori procedure. Le domande di classificazione pendenti possono essere sostituite da una SCIA di classificazione, che archivia automaticamente la domanda precedente. Sono inoltre previsti riconoscimenti transitori per chi abbia svolto per determinati periodi funzioni di direttore piste o di gestione piste di fondo, con iscrizione negli elenchi regionali.
Abrogazioni, coordinamento e disciplina transitoria sulle domande pregresse
Dal giorno di entrata in vigore è abrogata la l.r. 74/1989. Restano ferme, per le domande di concessione, esercizio e revisione generale presentate ai sensi della vecchia legge e non concluse alla data di entrata in vigore, le norme previgenti. Sono inoltre previste modifiche di coordinamento alla l.r. 2/2009 per aggiornare i richiami normativi.
Entrata in vigore e oneri finanziari
La legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. La Regione dichiara che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
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