Sentenza del 09/02/2017 n. 231 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Iniquità delle sanzioni su somme non percepite - Sanzioni non dovute sedeterminate dai meccanismi delle procedure concorsuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'applicazione delle sanzioni per l'omesso versamento dell'IVA relativa a compensi mai incassati da YYY, sottoposta ad amministrazione straordinaria. XXX era stata ammessa al passivo soltanto in via chirografaria e, secondo le previsioni del commissario giudiziale, non avrebbe ottenuto alcun riparto, poiché non sarebbero stati soddisfatti nemmeno tutti i creditori privilegiati. La società sosteneva quindi che il mancato versamento fosse dipeso da un'impossibilità oggettiva e da circostanze riconducibili alla procedura concorsuale, nonché che fosse irragionevole sanzionare il contribuente per un'imposta mai percepita e mai recuperabile. Chiedeva inoltre la possibilità di emettere note di variazione per recuperare l'IVA.
La decisione
La Commissione Provinciale aveva annullato le sanzioni, rigettando per il resto il ricorso. L'Ufficio aveva appellato sostenendo che l'apparente iniquità non fosse sufficiente per eliminare le sanzioni e che la società avrebbe dovuto emettere una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633/1972. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando l'annullamento delle sanzioni. Ha ritenuto che l'IVA e gli interessi restassero dovuti, ma che le sanzioni non fossero applicabili perché il mancato versamento era riconducibile a una situazione oggettiva, imprevedibile e non imputabile al contribuente. Il rimedio della nota di variazione era astrattamente previsto, ma non concretamente praticabile fino alla conclusione della procedura concorsuale, la cui durata indebitamente penalizzava il contribuente. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 26 del DPR n. 633/1972
La norma disciplina le variazioni in diminuzione dell'IVA e consente il recupero dell'imposta in presenza di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose. Nel caso esaminato, il rimedio era riconosciuto in astratto, ma non era ancora concretamente esercitabile perché la procedura di amministrazione straordinaria non si era conclusa e non risultava formalmente accertata l'infruttuosità.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando il mancato versamento dipende da un'impossibilità oggettiva, non imputabile al contribuente, derivante dal dissesto del debitore e dai tempi della procedura concorsuale.
- Il tributo principale e gli interessi possono restare dovuti anche quando le sanzioni vengono annullate: l'assenza di colpevolezza incide sulla sanzione, non necessariamente sull'obbligo fiscale.
- L'irrogazione della sanzione può risultare irragionevole quando il contribuente non ha incassato l'imponibile, non potrà realisticamente recuperarlo e l'Erario non subisce un effettivo pregiudizio.
- La mera esistenza astratta di una nota di variazione non esclude automaticamente la non punibilità, se il suo esercizio è formalmente subordinato alla chiusura della procedura concorsuale e tale evento è incerto o lontano nel tempo.
- Per ottenere l'annullamento delle sanzioni è essenziale dimostrare la buona fede, l'assenza di volontà evasiva, l'attivazione del creditore nella procedura concorsuale e l'effettiva o altamente probabile irrecuperabilità del credito.
- L'orientamento si basa su una valutazione concreta di ragionevolezza e colpevolezza e non implica che ogni IVA non incassata comporti automaticamente l'annullamento delle sanzioni.
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