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Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 6622 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 207/2019 - IVA- Operazione soggettivamente inesistente - Onere della Prova - Ripartizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui gli era stato attribuito un reddito da partecipazione qualificata derivante da utili presuntivamente distribuiti dalla società partecipata, conseguenti alla ripresa a tassazione di costi e IVA relativi a fatture emesse da un'impresa ritenuta cartiera nell'ambito di una frode carosello. Ha contestato, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, il difetto di motivazione per mancata allegazione del verbale della Guardia di finanza, l'insufficienza della prova circa l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la propria consapevolezza della frode, nonché la mancata percezione degli utili accertati.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza presso altri soggetti senza necessità di un previo contraddittorio con il contribuente e ha considerato adeguatamente motivato l'avviso, anche perché risultava allegato l'accertamento presupposto a carico della società partecipata. L'Amministrazione aveva fornito una prova presuntiva grave, precisa e concordante della natura di cartiera del cedente, basata sull'assenza di sede, depositi, mezzi e personale, sull'inaffidabilità delle autofatture e sulle dichiarazioni degli agricoltori indicati come fornitori. Il contribuente non ha fornito una prova concreta della reale esecuzione dei rapporti con il cedente né della propria buona fede, essendo insufficienti fatture, documenti di trasporto e pagamenti non univocamente riferibili alle operazioni. È stata inoltre confermata la presunzione di distribuzione degli utili ai soci derivante dalla ristretta base partecipativa e dai maggiori redditi accertati in capo alla società. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento può fondarsi su verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti.

    Gli elementi acquisiti durante verifiche fiscali presso terzi possono essere utilizzati per l'accertamento, senza che sia necessario instaurare preventivamente un contraddittorio con il contribuente cui gli elementi vengono riferiti.

  • Art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Rileva ai fini dell'accertamento IVA in presenza di fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti.

    Consente la rettifica IVA quando l'Amministrazione dimostri l'inesistenza delle operazioni fatturate, anche attraverso elementi presuntivi.

  • Art. 12, legge n. 212/2000

    Le garanzie si riferiscono agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

    Le garanzie del contribuente relative al contraddittorio durante la verifica spettano al soggetto direttamente sottoposto ad accesso o ispezione e non si estendono automaticamente al terzo nei cui confronti siano utilizzati i dati raccolti.

  • Art. 34, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    Prevede l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per determinati agricoltori in presenza dei relativi presupposti.

    La disciplina delle autofatture agricole non esclude la necessità che le operazioni siano reali e documentate; l'assenza di firme, i disconoscimenti dei presunti cedenti e l'inesistenza della struttura del fornitore possono dimostrare la fittizietà delle operazioni.

  • Principi giurisprudenziali su operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello

    L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, la natura di cartiera del cedente e la conoscenza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.

    Una volta forniti tali indizi, il contribuente deve dimostrare l'effettività dell'operazione con il cedente oppure l'impossibilità oggettiva, nonostante la dovuta diligenza, di conoscere la frode. La sola regolarità formale della contabilità, la consegna della merce e il pagamento non sono normalmente sufficienti.

  • Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa

    La ristretta base partecipativa e l'accertamento di ricavi non contabilizzati consentono di presumere la distribuzione degli utili ai soci, salvo prova contraria.

    Il socio può superare la presunzione dimostrando concretamente che gli utili non sono stati distribuiti o che non ne ha avuto la disponibilità; la mera negazione della percezione non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di frode carosello l'Amministrazione deve inizialmente fornire un quadro indiziario serio e convergente sulla natura fittizia o cartiera del cedente e sulla conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
  • Dopo tale dimostrazione, l'onere probatorio passa al contribuente, che deve fornire elementi positivi sull'effettività del rapporto con il fornitore e sulla propria buona fede.
  • La regolarità formale di fatture, scritture contabili, documenti di trasporto e pagamenti non dimostra da sola né la reale identità del cedente né l'assenza di consapevolezza della frode.
  • La mancanza di una struttura operativa del fornitore, come sede, magazzino, mezzi e personale, costituisce un forte indizio che impone all'acquirente una particolare verifica e diligenza.
  • Il contribuente deve documentare controlli concreti e coerenti sulla controparte commerciale, adeguati alla propria professionalità e alle circostanze dell'operazione.
  • I verbali e gli elementi raccolti presso altri soggetti possono essere utilizzati nell'accertamento, anche senza un previo contraddittorio con il contribuente non direttamente sottoposto alla verifica.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, il maggior reddito accertato in capo alla società può essere presunto distribuito ai soci, salvo prova concreta contraria.

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