R.R. Liguria 3/2016
Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina in Liguria la caccia di selezione agli ungulati: funzioni regionali e di A.T.C./C.A., unità di gestione, monitoraggi, piani di prelievo, periodi di caccia, assegnazione dei capi, tecniche consentite, obblighi di abbattimento e regime di punteggi, sospensioni e revoche. È vigente, ma per molte specie le regole sono state aggiornate nel 2023.
Regolamento ligure sulla caccia di selezione agli ungulati
Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati
Il regolamento disciplina, nel territorio della Regione Liguria, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi della l.r. 29/1994. La disciplina è impostata su monitoraggi, piani di prelievo, assegnazione programmata dei capi e controlli biometrici, con una forte attribuzione di compiti operativi agli A.T.C. e ai Comprensori Alpini.
Finalità e principi generali
La gestione faunistico-venatoria deve perseguire popolazioni sane, ben strutturate e numericamente compatibili con l’ambiente. Il regolamento fonda l’attività su:
- conoscenza qualitativa e quantitativa delle popolazioni tramite monitoraggi;
- valutazione della capacità di carico dell’ambiente e della densità minima compatibile;
- piani di prelievo coerenti e loro verifica con controllo biometrico dei capi abbattuti;
- mezzi, tempi e tecniche biologicamente corretti;
- distribuzione programmata della pressione venatoria;
- destinazione dei proventi alla gestione della caccia di selezione e alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali;
- partecipazione dei cacciatori a specifici corsi di abilitazione.
Funzioni della Regione e poteri amministrativi
La Regione esercita coordinamento e controllo sull’applicazione del regolamento. La Giunta regionale:
- approva i criteri per i corsi per cacciatori di selezione e selecensitori, in coerenza con le indicazioni ISPRA;
- definisce le spese di istruttoria dovute per la partecipazione alla caccia di selezione per ciascun cacciatore abilitato iscritto alle unità di gestione.
Il dirigente della struttura competente:
- approva, previo parere ISPRA, i piani di prelievo proposti dagli A.T.C. e dai C.A.;
- riconosce i corsi e rilascia gli attestati di idoneità tecnica e i riconoscimenti di equipollenza;
- approva le disposizioni di attuazione proposte dagli A.T.C./C.A.;
- autorizza i conduttori di cani da traccia al recupero dei capi feriti nelle zone protette;
- approva l’individuazione delle unità di gestione.
Compiti di A.T.C. e Comprensori Alpini
Gli A.T.C./C.A. organizzano la caccia di selezione e le attività di gestione faunistica servendosi dei cacciatori abilitati. In particolare:
- propongono alla Regione le disposizioni attuative per il territorio di competenza;
- organizzano i corsi per cacciatore di selezione e selecensitore;
- individuano le unità di gestione e le relative zone di caccia;
- organizzano i monitoraggi e trasmettono i risultati, con eventuale proposta di piano di prelievo;
- approvano le graduatorie dei cacciatori e le rendono pubbliche;
- definiscono le quote dovute per l’abbattimento dei capi, per specie, sesso e classi di età;
- conferiscono la qualifica di accompagnatore secondo criteri propri;
- assegnano zone e capi ai cacciatori autorizzati sulla base della graduatoria;
- trasmettono alla Regione, almeno 15 giorni prima dell’apertura della stagione venatoria e ad ogni integrazione, l’elenco dei cacciatori iscritti a ciascuna unità di gestione con prova del versamento delle spese di istruttoria;
- individuano e organizzano i centri di raccolta per i rilevamenti biometrici.
Unità di gestione e organizzazione territoriale
La caccia di selezione è ammessa solo in specifiche unità di gestione. Le superfici minime e massime previste sono:
- Capriolo: 1.000-5.000 ettari;
- Daino: 1.000-10.000 ettari;
- Cervo: 5.000-20.000 ettari;
- Muflone: 1.000-5.000 ettari;
- Camoscio: 3.000-10.000 ettari;
- Cinghiale: oltre 20.000 ettari.
Le unità di gestione di Capriolo, Daino, Cervo, Muflone e Camoscio sono suddivise in zone di caccia; per il Cinghiale tali zone coincidono con il territorio assegnato alle squadre di caccia collettiva. La ripartizione delle zone, corredata da cartografia 1:25.000, va comunicata alla Regione entro la settimana precedente l’inizio del prelievo per ciascuna specie.
L’iscrizione alle unità di gestione avviene mediante apposito modulo regionale. È possibile iscriversi a più unità della stessa specie nello stesso A.T.C./C.A. solo se vi sono posti liberi in graduatoria; in tal caso il punteggio di anzianità vale per una sola unità.
Referenti, graduatorie e supporto tecnico
Per ciascuna unità di gestione gli A.T.C./C.A. individuano e comunicano alla Regione:
- un dipendente o incaricato dell’A.T.C./C.A.;
- un tecnico laureato e specializzato in gestione faunistica, responsabile dell’accertamento dei capi abbattuti e delle schede biometriche.
Per il Cinghiale il ruolo tecnico può essere svolto anche da un cacciatore di selezione esperto o da un biometrista con attestato riconosciuto dalla Regione.
I referenti:
- redigono annualmente le graduatorie;
- assegnano zone e capi secondo i criteri regolamentari e le disposizioni attuative;
- comunicano alla Regione, a ogni assegnazione, gli abbinamenti codice bracciale/cacciatore;
- trasmettono i dati delle schede biometriche in formato digitale.
Il tecnico può essere coadiuvato da cacciatori esperti o biometristi nominati dall’A.T.C./C.A. previa comunicazione alla Regione.
Monitoraggi delle popolazioni e soglie di densità minima compatibile
La caccia di selezione è subordinata ai monitoraggi, condotti secondo metodi e criteri ISPRA.
Per specie:
- Capriolo: monitoraggi con battute campione e/o osservazione diretta; D.M.C. pari a 10 capi/100 ettari negli A.T.C. e 5 capi/100 ettari nei C.A.;
- Daino e Muflone: osservazione diretta e contemporanea;
- Cervo: monitoraggi “al bramito” e osservazione diretta e contemporanea; D.M.C. pari a 2 capi/100 ettari negli A.T.C. e 1,5 capi/100 ettari nei C.A.;
- Camoscio: osservazione diretta e contemporanea; D.M.C. pari a 3 capi/100 ettari;
- Cinghiale: monitoraggi, di norma con il metodo delle governe, quando possibile.
Il programma dei monitoraggi e le modalità di partecipazione sono definiti dall’A.T.C./C.A.; il coordinamento scientifico e la relazione conclusiva sono affidati a un istituto universitario, a un altro istituto scientifico riconosciuto dallo Stato o a tecnici laureati esperti. La presenza dei cacciatori è rilevata ai fini della graduatoria. Le sessioni possono essere invalidate per gravi irregolarità e, se necessario, ripetute.
Piano di prelievo
Dopo i monitoraggi e, per Capriolo, Cervo e Camoscio, dopo l’accertamento del superamento della D.M.C., i responsabili del coordinamento scientifico redigono una proposta di piano di prelievo articolata per unità di gestione. La proposta indica:
- numero di capi da abbattere;
- ripartizione per sesso e classi di età.
La proposta è trasmessa dagli A.T.C./C.A. alla Regione per il parere ISPRA e la successiva approvazione.
Periodi di caccia
La caccia di selezione può essere esercitata nei periodi previsti dall’articolo 35 della l.r. 29/1994. Il regolamento non fissa autonomamente un calendario diverso, ma rinvia alla legge regionale di base.
Assegnazione delle zone e dei capi
L’assegnazione avviene tramite graduatoria di merito basata soprattutto su:
- collaborazione alle attività organizzate dall’A.T.C./C.A.;
- corretto abbattimento dei capi assegnati nelle stagioni precedenti;
- anzianità di iscrizione e partecipazione alle attività dell’unità di gestione.
In caso di parità prevale il cacciatore più anziano; se persiste la parità, prevale chi ha ottenuto il voto più alto all’esame di abilitazione.
Chi non ha svolto il numero minimo annuale di monitoraggi non partecipa al piano di prelievo, salvo l’ipotesi residuale prevista per i posti non assegnati. L’A.T.C./C.A. consegna per ogni capo un bracciale numerato inamovibile e la scheda biometrica.
L’A.T.C./C.A. può fissare una durata della validità dell’assegnazione e limiti anche pluristagionali per determinate classi di sesso ed età. Il cacciatore può rinunciare al capo assegnato restituendo bracciale e scheda. I bracciali non utilizzati vanno restituiti alla scadenza della validità e comunque entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia della specie.
Il cambio della zona assegnata è possibile dopo cinque uscite di caccia, su richiesta ai referenti.
Per il Cinghiale si applica un regime speciale: le regole ordinarie di graduatoria non valgono, perché il prelievo è riservato ai cacciatori appartenenti alle squadre di caccia collettiva, ai quali è assegnata automaticamente la zona della squadra; il cambio zona è possibile con consenso dell’A.T.C./C.A., che può autorizzare anche cacciatori non appartenenti a squadre.
Se rimangono zone o capi non assegnati, l’A.T.C./C.A. può ammettere al prelievo altri cacciatori abilitati anche senza i requisiti ordinari; per tali soggetti le quote sono elevate fino al triplo della base.
Tecniche di caccia e mezzi consentiti
L’abbattimento è consentito solo come caccia di selezione, alla cerca o all’aspetto, esclusivamente nella zona assegnata e senza uso di cani, salvo il cane da traccia per il recupero dei feriti. È vietata qualsiasi battuta.
L’accesso alla zona avviene con arma scarica e custodita. Durante spostamenti e cerca, se l’arma è carica, la sicura deve essere inserita; può essere disinserita solo dopo l’osservazione del capo assegnato.
Sono consentite solo armi a canna rigata con cannocchiale ammesse dalla normativa vigente; le armi semiautomatiche sono ammesse solo per il Cinghiale.
Il cacciatore deve portare bracciali e schede biometriche dei capi assegnati, oltre a binocolo o cannocchiale. La distanza massima di tiro è stabilita dalle disposizioni attuative degli A.T.C./C.A.
L’altana può essere costruita solo con il consenso del proprietario/conduttore del fondo, nel rispetto della vegetazione, ed esclusivamente in legno; può essere usata per più stagioni. È vietato collocare sostanze attrattive, salvo quanto stabilito da ISPRA per le singole specie. È vietato condurre la cerca a bordo di mezzi motorizzati.
Uscite di caccia, accompagnamento e soggetti ausiliari
Ogni uscita deve essere preventivamente comunicata all’A.T.C./C.A. secondo le modalità definite dallo stesso.
Il cacciatore può essere seguito da non più di due soggetti disarmati, i cui dati devono essere comunicati all’A.T.C./C.A.
L’A.T.C./C.A. può conferire la qualifica di accompagnatore solo a cacciatori di selezione o selecensitori abilitati. L’accompagnatore segue le uscite secondo le finalità e modalità stabilite dall’A.T.C./C.A.
Per chi partecipa per la prima volta al prelievo selettivo del Camoscio è obbligatorio l’accompagnamento per due stagioni venatorie da parte di un cacciatore esperto che abbia partecipato ad almeno due piani di abbattimento della specie senza infrazioni.
L’accompagnamento è obbligatorio anche per i cacciatori ammessi al prelievo residuale di cui all’articolo 8, comma 10, salvo il Cinghiale.
Il cacciatore e i soggetti che lo seguono non possono attraversare a piedi aree protette in forma disgiunta. L’accompagnatore e i soggetti che seguono il cacciatore non devono essere incorsi nelle sanzioni richiamate dal regolamento e devono dichiarare il possesso dei requisiti all’A.T.C./C.A. ai sensi del DPR 445/2000.
Obblighi dopo l’abbattimento e controlli biometrici
Dopo l’abbattimento il cacciatore deve applicare, prima di rimuovere l’animale, un bracciale numerato inamovibile al tendine di Achille di un arto posteriore, evidenziando la data tramite il taglio delle linguette. Per il Cinghiale il bracciale può essere privo di datario.
Il capo va consegnato al centro di raccolta entro 24 ore e controllato entro 72 ore dal tecnico responsabile; per il Cinghiale il controllo è svolto dal biometrista incaricato. Solo dopo il controllo il capo è a disposizione del cacciatore.
Il cacciatore deve segnalare immediatamente ai referenti l’abbattimento, il colpo mancato o il ferimento del capo assegnato.
Per maschi di Capriolo, Daino, Cervo, Muflone e per il Camoscio il cacciatore deve preparare il trofeo con contrassegno recante numero e data del verbale di abbattimento e consegnarlo se richiesto. Deve inoltre conservare per due anni una emimandibola di ogni capo con copia della scheda biometrica, per eventuali verifiche.
Punteggi, penalizzazioni e accompagnamento obbligatorio
Gli A.T.C./C.A. disciplinano, nelle proprie disposizioni attuative, penalizzazioni e incentivi di punteggio per la graduatoria della stagione successiva e i casi di accompagnamento obbligatorio.
Sono previste penalizzazioni, tra l’altro, per:
- errore di abbattimento rispetto a sesso e classe di età, salvo gli errori lievi;
- recidiva nell’errore lieve;
- esercizio senza binocolo/cannocchiale;
- errore nell’ultima ora di caccia;
- cerca con arma carica non in sicura;
- mancata denuncia di colpo mancato;
- superamento della distanza massima di tiro.
Il regolamento individua errori lievi specifici per Capriolo, Daino, Cervo e Cinghiale, e in via generale rimette al tecnico responsabile la valutazione di ulteriori casi con caratteristiche biometriche riferibili ad altre classi.
In alcune ipotesi non si applica alcuna penalizzazione, tra cui specifici abbinamenti errati tra sesso e classe per Capriolo, Daino, Camoscio, Cinghiale, Cervo e Muflone, secondo le casistiche tassativamente elencate.
Sospensioni, revoche e conseguenze disciplinari
La Regione dispone la sospensione dell’abilitazione, o dei suoi effetti se rilasciata da altre amministrazioni, per una stagione venatoria o per due stagioni, a seconda dell’infrazione.
Tra le cause di sospensione per una stagione vi sono:
- mancata comunicazione di uscita;
- mancata consegna del capo nei termini;
- uso di sostanze attrattive;
- esercizio fuori dalla zona assegnata, in zona non adiacente;
- mancata segnalazione del ferimento;
- mancata messa in custodia dell’arma per entrare o uscire dalla zona;
- violazione delle regole sull’accompagnamento;
- scambio dei capi abbattuti.
La sospensione per due stagioni è prevista, in particolare, per:
- esercizio senza bracciali inamovibili e schede biometriche;
- violazione delle norme sui mezzi motorizzati;
- mancato versamento delle somme dovute all’A.T.C./C.A.
È prevista la revoca dell’abilitazione, o la cessazione degli effetti dell’equipollenza, per:
- esercizio da parte di abilitati ma non autorizzati;
- esercizio fuori periodo;
- violazioni della disciplina sanzionatoria della l. 157/1992 richiamata dal regolamento;
- uso di armi semiautomatiche per Capriolo, Daino, Cervo, Muflone e Camoscio;
- mancata immediata applicazione del bracciale inamovibile o sua manomissione;
- recidiva entro cinque anni per alcune infrazioni già sanzionate con sospensione.
In caso di revoca, il cacciatore può conseguire nuovamente l’abilitazione solo dopo tre anni, mediante nuovo corso ed esame, o nuovo riconoscimento di equipollenza. Per alcune recidive entro cinque anni l’abilitazione non può essere nuovamente conseguita. I provvedimenti sono adottati sulla base del verbale trasmesso dall’organo accertatore e si applicano anche se la sanzione amministrativa è stata pagata in misura ridotta.
Riconoscimento dei titoli di abilitazione
Sono automaticamente riconosciuti in Liguria i titoli di abilitazione alla caccia di selezione rilasciati dalle amministrazioni provinciali liguri e dalla Città Metropolitana di Genova, inclusi i riconoscimenti di equipollenza.
Aggiornamenti e applicazione attuale
Il testo risulta oggetto di diverse modifiche successive, in particolare nel 2018 e nel 2023, soprattutto su unità di gestione, graduatorie, monitoraggi, tecniche di prelievo e regime sanzionatorio. La disciplina è tuttora operativa nel territorio ligure e resta rilevante per la gestione della caccia di selezione agli ungulati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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