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Legge

L.R. Liguria 3/2016

Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Liguria, organizzazione, monitoraggi, piani di prelievo, assegnazioni, tecniche di abbattimento, accompagnamento e sanzioni della caccia di selezione agli ungulati. È applicabile nei periodi di caccia previsti dall’art. 35 l.r. 29/1994 e reca anche il riconoscimento automatico di titoli abilitativi provinciali liguri e della Città Metropolitana di Genova.

Regolamento ligure sulla caccia di selezione agli ungulati

Regolamento ligure sulla caccia di selezione agli ungulati

Il regolamento disciplina, nel territorio della Regione Liguria, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell’art. 35 della l.r. 29/1994. Definisce i principi gestionali, i ruoli di Regione, A.T.C. e C.A., le modalità di monitoraggio e prelievo, le tecniche consentite, l’accompagnamento e il regime sanzionatorio.

Finalità e criteri di gestione

La disciplina è orientata a mantenere popolazioni sane, strutturate e compatibili con l’ambiente. La gestione deve basarsi su:

  • conoscenza qualitativa e quantitativa delle popolazioni tramite monitoraggi;
  • valutazione della capacità di carico dell’ambiente e della densità minima compatibile;
  • piani di prelievo coerenti e verifica dei risultati con controllo biometrico;
  • tempi e mezzi di caccia biologicamente corretti;
  • distribuzione programmata della pressione venatoria;
  • destinazione dei proventi alla gestione della selezione e alla tutela agro-silvo-pastorale;
  • partecipazione a corsi di abilitazione per cacciatori di selezione.

Ruolo della Regione e degli uffici regionali

La Regione esercita coordinamento e controllo sull’applicazione del regolamento. La Giunta regionale:

  • approva i criteri per i corsi per cacciatori di selezione e selecensitori, secondo le indicazioni ISPRA;
  • definisce le spese di istruttoria dovute da ciascun cacciatore abilitato iscritto alle unità di gestione.

Il dirigente della struttura competente:

  • approva, previo parere ISPRA, i piani di prelievo proposti da A.T.C. e C.A.;
  • riconosce i corsi e rilascia attestati di idoneità tecnica ed eventuali equipollenze;
  • approva le disposizioni di attuazione proposte dagli A.T.C./C.A.;
  • autorizza i conduttori di cani da traccia al recupero dei capi feriti nelle zone protette;
  • approva l’individuazione delle unità di gestione.

Compiti degli A.T.C. e dei C.A.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini organizzano la caccia di selezione e le attività di gestione faunistica avvalendosi dei cacciatori abilitati. In particolare:

  • propongono le disposizioni di attuazione del regolamento;
  • organizzano i corsi di abilitazione;
  • individuano le unità di gestione e la loro articolazione in zone di caccia;
  • organizzano i monitoraggi e trasmettono risultati e proposte di piano di prelievo;
  • approvano le graduatorie redatte dai referenti dell’unità di gestione;
  • definiscono le quote per l’abbattimento dei capi per specie, sesso e classi di età;
  • conferiscono la qualifica di accompagnatore;
  • assegnano zone e capi ai cacciatori autorizzati;
  • trasmettono alla Regione, prima della stagione venatoria e ad ogni integrazione, l’elenco degli abilitati iscritti con prova del versamento delle spese di istruttoria;
  • individuano e organizzano i centri di raccolta per i capi abbattuti.

Unità di gestione, zone di caccia e iscrizione

La caccia di selezione si svolge solo in apposite unità di gestione, con superfici minime e massime differenziate per specie. Le unità sono suddivise in zone di caccia, mentre per il cinghiale le zone corrispondono al territorio della squadra di caccia collettiva.

L’iscrizione avviene con modulo regionale consegnato all’A.T.C./C.A.; l’iscrizione a più unità della stessa specie nello stesso ambito è possibile solo se vi sono posti liberi in graduatoria.

I referenti di ciascuna unità di gestione sono comunicati alla Regione e comprendono un incaricato dell’A.T.C./C.A. e un tecnico laureato; per il cinghiale il ruolo tecnico può essere svolto anche da un cacciatore esperto o biometrista riconosciuto.

Monitoraggi delle popolazioni

Il prelievo selettivo è subordinato a monitoraggi condotti secondo metodi e criteri ISPRA. Per alcune specie è richiesto anche l’accertamento della densità minima compatibile con il prelievo:

  • capriolo: monitoraggi con battute campione e/o osservazione diretta; D.M.C. pari a 10 capi/100 ettari negli A.T.C. e 5 nei C.A.;
  • daino e muflone: osservazione diretta e contemporanea;
  • cervo: monitoraggi “al bramito” e osservazione diretta e contemporanea; D.M.C. pari a 2 capi/100 ettari negli A.T.C. e 1,5 nei C.A.;
  • camoscio: osservazione diretta e contemporanea; D.M.C. pari a 3 capi/100 ettari;
  • cinghiale: monitoraggi, quando possibile, di norma con il metodo delle governe.

Il programma dei monitoraggi e le modalità di partecipazione sono stabiliti dall’A.T.C./C.A.; il coordinamento scientifico e la relazione conclusiva sono affidati a un istituto universitario, altro istituto scientifico riconosciuto o tecnici laureati esperti. La presenza dei cacciatori ai monitoraggi è registrata ai fini della graduatoria; i responsabili scientifici possono invalidare e far ripetere sessioni irregolari.

Piano di prelievo

Dopo i monitoraggi e, per capriolo, cervo e camoscio, dopo il superamento della D.M.C., viene redatta una proposta di piano di prelievo articolata per unità di gestione e completa dei risultati dei monitoraggi, con indicazione del numero di capi e della ripartizione per sesso e classi di età.

La proposta è trasmessa dagli A.T.C./C.A. alla Regione, che acquisisce il parere ISPRA e procede all’approvazione.

Periodi di caccia

La caccia di selezione può essere esercitata nei periodi previsti dall’art. 35 della l.r. 29/1994.

Graduatoria, assegnazione dei capi e gestione delle quote

L’assegnazione delle zone e dei capi avviene tramite graduatoria di merito basata soprattutto su:

  • collaborazione alle attività dell’A.T.C./C.A.;
  • corretto abbattimento dei capi assegnati nelle stagioni precedenti;
  • anzianità di iscrizione e partecipazione alle attività dell’unità di gestione.

A parità di punteggio prevale il cacciatore più anziano; se persiste la parità, chi ha ottenuto il voto più alto nell’esame di abilitazione.

I cacciatori che non abbiano svolto il numero minimo di monitoraggi stabilito annualmente non partecipano al piano di prelievo, salvo il caso di assegnazioni residuali previste dal regolamento. A ciascun cacciatore autorizzato vengono consegnati il bracciale numerato inamovibile e la scheda biometrica.

L’A.T.C./C.A. può fissare un termine di validità dell’assegnazione e limiti anche pluristagionali per determinate classi di sesso ed età. Il cacciatore può rinunciare al capo assegnato e deve restituire i bracciali non utilizzati entro la scadenza dell’assegnazione e comunque entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia per specie.

Se restano zone o capi non assegnati, l’A.T.C./C.A. può ammettere altri cacciatori abilitati senza i requisiti ordinari; per costoro le quote richieste possono essere aumentate fino al triplo.

Per il cinghiale si applica una disciplina speciale: il prelievo è riservato ai cacciatori appartenenti alle squadre di caccia collettiva, con assegnazione automatica della zona della squadra; il cambio zona richiede il consenso dell’A.T.C./C.A.

Tecniche di caccia e mezzi consentiti

L’abbattimento è consentito solo in forma di caccia di selezione, alla cerca o all’aspetto, esclusivamente nella zona assegnata e senza uso di cani, salvo il cane da traccia per il recupero dei feriti. Sono vietate le battute.

L’arma deve essere scarica e in custodia per l’accesso alla zona; durante gli spostamenti, se carica, deve avere la sicura inserita. La sicura può essere disinserita solo dopo l’osservazione del capo assegnato.

Sono consentite solo armi a canna rigata con cannocchiale ammesse dalla normativa vigente; le armi semiautomatiche sono consentite esclusivamente per il cinghiale.

Il cacciatore deve avere con sé bracciali e schede biometriche relativi ai capi assegnati, oltre a binocolo o cannocchiale. La distanza massima di tiro è stabilita dalle disposizioni attuative dell’A.T.C./C.A. L’altana è ammessa solo con consenso del proprietario/conduttore del fondo, nel rispetto della vegetazione, e deve essere in legno. È vietato collocare sostanze attrattive, salvo diverse indicazioni ISPRA per singola specie, e non è consentito l’uso di mezzi motorizzati per la cerca.

Uscite, accompagnamento e qualifiche

Ogni uscita deve essere preventivamente comunicata all’A.T.C./C.A.. Il cacciatore può essere seguito da non più di due soggetti disarmati, i cui dati devono essere comunicati secondo le modalità fissate.

L’A.T.C./C.A. può conferire la qualifica di “Accompagnatore” solo a cacciatori di selezione o selecensitori abilitati. L’accompagnamento è obbligatorio:

  • per il cacciatore che partecipa per la prima volta al prelievo selettivo del camoscio, per due stagioni venatorie, da parte di un cacciatore esperto senza infrazioni;
  • per i cacciatori ammessi al prelievo in assenza dei requisiti ordinari, salvo il cinghiale.

È vietato attraversare a piedi aree protette in forma disgiunta. Gli accompagnatori e i soggetti che seguono il cacciatore non devono essere incorso in determinate sanzioni in materia venatoria e dichiarano il possesso dei requisiti tramite autocertificazione.

Regole dopo l’abbattimento e controlli biometrici

Dopo l’abbattimento, prima di rimuovere l’animale, il cacciatore deve applicare il bracciale numerato inamovibile nel tendine di Achille di un arto posteriore; il bracciale deve evidenziare la data di abbattimento. Per il cinghiale il bracciale può essere privo di datario.

Il capo va consegnato al centro di raccolta entro 24 ore e controllato entro 72 ore dal tecnico incaricato; per il cinghiale il controllo può essere effettuato dal biometrista. Solo dopo il controllo il capo è a disposizione del cacciatore.

L’abbattimento, il colpo mancato o il ferimento del capo assegnato devono essere segnalati immediatamente ai referenti dell’unità di gestione.

Per maschi di capriolo, daino, cervo, muflone e camoscio il cacciatore deve preparare il trofeo e applicarvi il contrassegno con numero e data del verbale di abbattimento, consegnandolo su richiesta dell’A.T.C./C.A. Deve inoltre conservare per due anni un’emimandibola di ogni capo con copia della scheda biometrica, per eventuali verifiche.

Punteggi, penalizzazioni e errori lievi

Le disposizioni attuative dell’A.T.C./C.A. determinano penalizzazioni, incentivi e casi di accompagnamento obbligatorio, che incidono sulla graduatoria della stagione successiva.

Sono previste penalizzazioni, tra l’altro, per:

  • errore di abbattimento rispetto a sesso e classe di età;
  • recidiva nell’errore lieve;
  • assenza di binocolo/cannocchiale;
  • errore nell’ultima ora di caccia;
  • arma carica non in sicura;
  • mancata denuncia del colpo mancato;
  • superamento della distanza massima di tiro.

Il regolamento distingue specifici errori lievi per capriolo, daino, cervo e cinghiale, e prevede ulteriori casi in cui non si applica alcuna penalizzazione, tra cui alcuni scambi tra classi di sesso ed età per capriolo, daino, camoscio, cinghiale, cervo e muflone.

Sospensioni e revoche dell’abilitazione

La Regione dispone la sospensione dell’abilitazione, o dei suoi effetti giuridici se rilasciata da altra amministrazione, per una stagione venatoria o per due stagioni venatorie, a seconda dell’infrazione. Tra le principali ipotesi vi sono:

  • mancata comunicazione dell’uscita;
  • mancata consegna del capo al centro di raccolta nei termini;
  • uso di sostanze attrattive;
  • caccia fuori dalla zona assegnata;
  • omessa segnalazione del ferimento;
  • mancata messa in custodia dell’arma;
  • violazioni sull’accompagnamento;
  • scambio dei capi abbattuti;
  • esercizio senza bracciali e schede biometriche;
  • violazioni sull’uso dei mezzi motorizzati;
  • mancato versamento delle somme dovute all’A.T.C./C.A..

È prevista la revoca, o la cessazione degli effetti dell’abilitazione esterna, per ipotesi più gravi, tra cui:

  • caccia senza autorizzazione;
  • caccia fuori periodo;
  • violazioni dell’art. 30 della l. 157/1992 in materia di specie non consentite o mezzi vietati;
  • uso di armi semiautomatiche per capriolo, daino, cervo, muflone e camoscio;
  • mancata applicazione del bracciale o manomissione;
  • recidiva entro cinque anni per alcune infrazioni.

In caso di revoca, il cacciatore può nuovamente conseguire l’abilitazione solo dopo tre anni, tramite nuovo corso ed esame o nuovo riconoscimento dell’equipollenza. In caso di recidiva entro cinque anni per le infrazioni più gravi, l’abilitazione non può essere conseguita nuovamente. I provvedimenti sono adottati anche se la sanzione amministrativa sia stata pagata in misura ridotta.

Riconoscimento dei titoli di abilitazione

Sono automaticamente riconosciuti dalla Regione Liguria i titoli di abilitazione alla caccia di selezione rilasciati dalle Amministrazioni provinciali liguri e dalla Città Metropolitana di Genova, compresi i relativi riconoscimenti di equipollenza.

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