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Regolamento

R.R. Liguria 1/2016

Modifiche al Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua).

Normativa regionaleR.R. Liguria 1/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il Regolamento regionale Liguria 14 luglio 2011, n. 3, fissando per i corsi d’acqua del reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello una fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri e abrogando alcune previsioni precedenti. Dal giorno successivo alla pubblicazione si applicano le nuove regole, salvi i titoli edilizi e le autorizzazioni idrauliche già rilasciati, se i lavori iniziano entro un anno.

Modifiche alla disciplina ligure sulle fasce di tutela dei corsi d’acqua

Modifiche alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua

Il regolamento regionale della Liguria interviene sul Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua. La disciplina risultante rafforza e semplifica il regime di inedificabilità nelle fasce adiacenti ai corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello.

Fascia di inedificabilità assoluta

Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri. La previsione sostituisce la precedente disciplina dell’articolo 4 del regolamento modificato e costituisce il nuovo parametro applicabile per valutare la compatibilità degli interventi con la tutela idraulica.

Abrogazioni e semplificazione del testo previgente

Sono abrogati:

  • i commi 5 e 6 dell’articolo 4 del regolamento regionale n. 3 del 2011;
  • il comma 3 dell’articolo 5 del medesimo regolamento.

La modifica opera quindi una riduzione delle disposizioni previgenti, lasciando in vigore il solo assetto compatibile con la nuova fascia di rispetto stabilita.

Regime transitorio

Dalla data di entrata in vigore del regolamento non sono assentibili né realizzabili gli interventi in contrasto con la nuova normativa.

Restano tuttavia salvi:

  • gli interventi già dotati di titolo edilizio;
  • gli interventi già oggetto di autorizzazione idraulica ai sensi della normativa previgente,

purché i relativi lavori siano iniziati entro un anno.

Entrata in vigore e ambito territoriale

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione Liguria.

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