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Regolamento

R.R. Liguria 2/2016

Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)

Normativa regionaleR.R. Liguria 2/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, nella Regione indicata dalla l.r. 29/1994, il funzionamento del Fondo per prevenire e risarcire i danni non altrimenti risarcibili alle produzioni agricole e zootecniche causati da fauna selvatica, attività venatoria e cinofila. Prevede composizione e compiti del Comitato di gestione, criteri di utilizzo delle risorse, priorità per imprenditori agricoli professionali e possibilità di affidare attività ad ATC e CA.

Funzionamento del Fondo regionale per prevenzione e risarcimento danni da fauna selvatica

Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica

Il regolamento disciplina, nell’ambito della Regione cui si applica la l.r. 29/1994, il funzionamento del Fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche. La disciplina riguarda anche i danni connessi all’attività venatoria e cinofila, nei limiti delle risorse disponibili.

Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo è finalizzato a intervenire per danni non altrimenti risarcibili arrecati:

  • alle produzioni agricole;
  • alle produzioni zootecniche;
  • alle altre opere approntate su terreni coltivati e a pascolo.

L’intervento copre i danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella protetta, nonché quelli derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e cinofila. I risarcimenti sono liquidati in misura proporzionale alle risorse disponibili, quindi non vi è un diritto automatico all’integrale ristoro.

Destinazione delle risorse non utilizzate

Le eventuali somme stanziate per il Fondo e non utilizzate sono impiegate dalla Regione per l’esercizio delle funzioni amministrative previste dalla normativa statale sulla fauna selvatica e dalla legge regionale 29/1994. La disposizione consente quindi di riallocare le risorse residue ad attività istituzionali collegate alla materia faunistico-venatoria.

Organo di gestione: composizione e nomina

Alla gestione del Fondo è preposto un Comitato nominato dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto da:

  • il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
  • quattro rappresentanti delle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • quattro rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la rappresentanza di tutti i territori provinciali.

Per ciascun componente è previsto un supplente. Possono inoltre essere sentiti, in relazione alle questioni trattate, i presidenti o i delegati degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) territorialmente interessati, oltre ai tecnici istruttori delle pratiche.

Funzionamento del Comitato

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatta una sintesi degli argomenti trattati e delle decisioni assunte.

Il Comitato deve essere rinnovato a ogni legislatura regionale; i componenti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi. L’attività è svolta a titolo gratuito.

Compiti del Comitato

Il Comitato gestisce il Fondo sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale e provvede a definire annualmente le quote da destinare:

  • alla prevenzione dei danni;
  • al risarcimento dei danni.

Il Comitato può inoltre valutare situazioni particolari finalizzate alla prevenzione dei danni e stabilire eventuali disposizioni applicative specifiche.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al risarcimento i proprietari o conduttori di fondi agricoli, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali, che abbiano subito danni alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo, purché i danni siano causati dalla fauna selvatica o dall’attività venatoria e cinofila.

Possono ottenere contributi per la prevenzione dei danni i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali, che intendano realizzare strutture di salvaguardia delle colture, a condizione che non abbiano già beneficiato né intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi concessi da altri enti.

Collaborazione con ATC e CA

Per garantire il migliore funzionamento del Fondo, l’Amministrazione regionale può affidare agli organi di gestione degli ATC e dei CA, mediante forme collaborative o specifiche deleghe, attività e compiti particolari. La disposizione amplia gli strumenti operativi a disposizione della Regione per l’attuazione concreta del Fondo.

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