R.R. Liguria 2/2016
Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nella Regione indicata dalla l.r. 29/1994, il funzionamento del Fondo per prevenire e risarcire i danni non altrimenti risarcibili alle produzioni agricole e zootecniche causati da fauna selvatica, attività venatoria e cinofila. Prevede composizione e compiti del Comitato di gestione, criteri di utilizzo delle risorse, priorità per imprenditori agricoli professionali e possibilità di affidare attività ad ATC e CA.
Funzionamento del Fondo regionale per prevenzione e risarcimento danni da fauna selvatica
Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica
Il regolamento disciplina, nell’ambito della Regione cui si applica la l.r. 29/1994, il funzionamento del Fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche. La disciplina riguarda anche i danni connessi all’attività venatoria e cinofila, nei limiti delle risorse disponibili.
Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo è finalizzato a intervenire per danni non altrimenti risarcibili arrecati:
- alle produzioni agricole;
- alle produzioni zootecniche;
- alle altre opere approntate su terreni coltivati e a pascolo.
L’intervento copre i danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella protetta, nonché quelli derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e cinofila. I risarcimenti sono liquidati in misura proporzionale alle risorse disponibili, quindi non vi è un diritto automatico all’integrale ristoro.
Destinazione delle risorse non utilizzate
Le eventuali somme stanziate per il Fondo e non utilizzate sono impiegate dalla Regione per l’esercizio delle funzioni amministrative previste dalla normativa statale sulla fauna selvatica e dalla legge regionale 29/1994. La disposizione consente quindi di riallocare le risorse residue ad attività istituzionali collegate alla materia faunistico-venatoria.
Organo di gestione: composizione e nomina
Alla gestione del Fondo è preposto un Comitato nominato dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto da:
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- quattro rappresentanti delle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- quattro rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la rappresentanza di tutti i territori provinciali.
Per ciascun componente è previsto un supplente. Possono inoltre essere sentiti, in relazione alle questioni trattate, i presidenti o i delegati degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) territorialmente interessati, oltre ai tecnici istruttori delle pratiche.
Funzionamento del Comitato
Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatta una sintesi degli argomenti trattati e delle decisioni assunte.
Il Comitato deve essere rinnovato a ogni legislatura regionale; i componenti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi. L’attività è svolta a titolo gratuito.
Compiti del Comitato
Il Comitato gestisce il Fondo sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale e provvede a definire annualmente le quote da destinare:
- alla prevenzione dei danni;
- al risarcimento dei danni.
Il Comitato può inoltre valutare situazioni particolari finalizzate alla prevenzione dei danni e stabilire eventuali disposizioni applicative specifiche.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al risarcimento i proprietari o conduttori di fondi agricoli, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali, che abbiano subito danni alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo, purché i danni siano causati dalla fauna selvatica o dall’attività venatoria e cinofila.
Possono ottenere contributi per la prevenzione dei danni i proprietari o conduttori dei fondi agricoli, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali, che intendano realizzare strutture di salvaguardia delle colture, a condizione che non abbiano già beneficiato né intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi concessi da altri enti.
Collaborazione con ATC e CA
Per garantire il migliore funzionamento del Fondo, l’Amministrazione regionale può affidare agli organi di gestione degli ATC e dei CA, mediante forme collaborative o specifiche deleghe, attività e compiti particolari. La disposizione amplia gli strumenti operativi a disposizione della Regione per l’attuazione concreta del Fondo.
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