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Legge

L.R. Liguria 2/2016

Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)

Normativa regionaleL.R. Liguria 2/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione, il funzionamento del Fondo destinato a prevenire e risarcire i danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica, soprattutto protetta, alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere sui terreni coltivati e a pascolo, nonché i danni da attività venatoria e cinofila. I ristori sono erogati nei limiti delle risorse disponibili.

Fondo regionale per prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica

Fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica

Il regolamento disciplina, per la Regione indicata, l’operatività del Fondo previsto dalla legge regionale sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio. Il Fondo è finalizzato sia alla prevenzione sia al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili causati dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, alle produzioni agricole e zootecniche, nonché alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo, inclusi i danni derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria e cinofila.

Ambito di applicazione e limiti del ristoro

Il meccanismo riguarda esclusivamente i danni rientranti nell’oggetto del Fondo e opera entro il limite delle risorse disponibili. I risarcimenti sono infatti liquidati in misura proporzionale agli stanziamenti effettivamente presenti, con conseguente possibile riduzione dell’importo riconoscibile rispetto al danno subito.

Destinazione degli stanziamenti non utilizzati

Le somme eventualmente non utilizzate del Fondo non restano accantonate per la sola finalità risarcitoria, ma sono impegnate dalla Regione per l’esercizio delle funzioni amministrative previste dalla normativa statale e dalla legge regionale richiamata in materia faunistico-venatoria.

Comitato di gestione del Fondo

Alla gestione del Fondo è preposto un apposito Comitato nominato dalla Giunta regionale. La composizione è paritetica tra rappresentanti del settore agricolo e del mondo venatorio, con la presidenza affidata al dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia, o a un suo delegato.

Il Comitato è formato da:

  • 4 rappresentanti delle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • 4 rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la rappresentanza di tutti i territori provinciali.

Per ogni componente è previsto un supplente. Possono essere sentiti alle sedute, in relazione alle problematiche trattate, anche i presidenti o i delegati degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) interessati, oltre ai tecnici istruttori delle pratiche.

Funzionamento del Comitato

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatta una sintesi degli argomenti trattati e delle decisioni assunte.

Il Comitato deve essere rinnovato a ogni legislatura regionale e i componenti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi. L’attività è svolta a titolo gratuito.

Compiti del Comitato

Il Comitato gestisce il Fondo secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, definendo ogni anno le quote da destinare rispettivamente alla prevenzione e al risarcimento dei danni. Può inoltre:

  • valutare situazioni particolari finalizzate alla prevenzione dei danni;
  • stabilire eventuali disposizioni applicative specifiche.

Beneficiari degli interventi

Possono accedere ai benefici del Fondo:

  • per il risarcimento, i proprietari o conduttori di fondi agricoli, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali, che abbiano subito danni alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria e cinofila;
  • per i contributi preventivi, i proprietari o conduttori di fondi agricoli, sempre con priorità per gli imprenditori agricoli professionali, che intendano realizzare strutture di salvaguardia delle colture, purché non abbiano già ottenuto o non intendano ottenere per le stesse opere contributi analoghi da altri enti.

Rapporti con ATC e CA

Per garantire il miglior funzionamento del Fondo, l’Amministrazione regionale può affidare, tramite le forme collaborative più opportune o mediante specifiche deleghe, attività e compiti particolari agli organi di gestione degli ATC e dei CA.

Decorrenza e attualità della disciplina

Il regolamento è del 4 aprile 2016 e disciplina un Fondo operativo in modo stabile per la gestione dei danni da fauna selvatica nella Regione. Non contiene un termine finale di efficacia né una disciplina transitoria limitata nel tempo; non risulta quindi riferito a un esercizio ormai concluso.

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