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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29237/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

Una persona convenne un'altra persona davanti al Tribunale di Cosenza chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla proposizione, da parte del convenuto, di una denuncia-querela ritenuta calunniosa, che aveva dato luogo a un processo penale per appropriazione indebita e tentata truffa aggravata concluso con assoluzione per insussistenza del fatto. Il convenuto eccepì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza, sostenendo che il foro competente fosse Roma, sia perché egli vi risiedeva, sia perché la denuncia-querela era stata depositata a Roma, presso il Dipartimento di PS della Camera dei Deputati. Il Tribunale respinse l'eccezione. Nel regolamento di competenza, il ricorrente dedusse violazione degli artt. 18, 20 e 38 c.p.c., sostenendo: che l'eccezione di incompetenza era stata già formulata indicando il foro di Roma; che, trattandosi di responsabilità extracontrattuale e non di obbligazione pecuniaria liquida, non sarebbe stato applicabile il criterio del luogo di adempimento di cui all'art. 20, seconda parte, c.p.c.; che la parte attrice non avrebbe potuto ampliare il thema decidendum oltre i limiti di costituzione del convenuto; e che la decisione sulla competenza sarebbe stata nulla perché assunta da un giudice onorario in mancanza di delega del giudice professionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha affermato che l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, anche se di fonte extracontrattuale, sicché il convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale deve contestare tutti i fori concorrenti, compreso quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Ha inoltre rilevato che l'incompletezza dell'eccezione è rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza. Quanto alla dedotta nullità del provvedimento per la partecipazione del giudice onorario, la Corte l'ha esclusa, rilevando che i giudici onorari possono decidere i processi per i quali non vi sia espresso divieto di legge e che il procedimento in esame non rientrava tra quelli sottratti alla loro trattazione. Il regolamento è stato quindi rigettato e la competenza del Tribunale di Cosenza è stata dichiarata; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 c.p.c.

    foro generale delle persone fisiche; residenza e domicilio

    Per contestare validamente la competenza territoriale occorre prendere posizione sia sulla residenza sia sul domicilio, poiché sono criteri autonomi e concorrenti.

  • art. 20 c.p.c.

    prima parte; seconda parte

    Si applica a tutte le obbligazioni, anche di origine extracontrattuale; l'eccezione di incompetenza deve confrontarsi con entrambi i criteri di collegamento, cioè luogo dell'evento/fatto e luogo di esecuzione dell'obbligazione.

  • art. 38 c.p.c.

    secondo comma, secondo inciso

    L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile richiede specifica e completa indicazione del giudice competente e dei fori concorrenti; non opera un principio di ammissione per omissione del contraddittorio su tutti i criteri.

  • art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.

    È stato il parametro invocato per denunciare la violazione delle norme sulla competenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il regolamento è stato trattato in camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 183 c.p.c.

    Le doglianze sulla trattazione scritta e sulla questione preliminare di competenza sono state ritenute non decisive ai fini della validità della decisione.

  • art. 158 c.p.c.

    Il vizio di costituzione del giudice è configurabile solo se gli atti sono compiuti da soggetto estraneo all'ufficio giudiziario.

  • art. 106 Cost.

    Richiamato per affermare la piena assimilazione dei poteri dei giudici onorari, in mancanza di divieti di legge.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116 del 2017

    Il procedimento in esame non rientra tra quelli ai quali la legge vieta l'assegnazione ai giudici onorari di pace.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di competenza territoriale per le obbligazioni, l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, indipendentemente dalla loro fonte contrattuale o extracontrattuale; pertanto, chi eccepisce l'incompetenza deve confrontarsi con tutti i criteri di collegamento previsti dalla norma.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è inammissibile se non indica in modo completo tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili, compresi i fori generali e speciali pertinenti; l'omissione è rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza.
  • Ai fini dell'art. 18 c.p.c., residenza e domicilio costituiscono criteri autonomi: la contestazione del foro generale richiede una specifica presa di posizione su entrambi.
  • La partecipazione alla decisione di un giudice onorario non determina nullità del provvedimento se quel giudice è legittimato a trattare il procedimento e non vi è un espresso divieto di legge; il vizio di costituzione del giudice ricorre solo quando l'atto provenga da soggetto estraneo all'ufficio.
  • Il rigetto del ricorso per regolamento di competenza comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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