Sentenza n. 2075/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 4458/2024, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Comune e non impugnata. Ha chiesto il pagamento di euro 155.345,35, oltre agli interessi legali secondo le modalità e la decorrenza previste dall’art. 2 della legge n. 210/1992, nonché il pagamento delle spese del giudizio civile, liquidate in euro 14.103,00 oltre accessori. Ha inoltre domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e la condanna del Comune alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, risultando provati il passaggio in giudicato della sentenza civile e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Comune di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’intervento sostitutivo. Ha inoltre disposto, quale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il Comune è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.901,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire le prescrizioni necessarie e adottare misure sostitutive.
art. 114 c.p.a.
Consente di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora in caso di ritardo o inosservanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per imporre il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche è stato considerato, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 2 l. 25 febbraio 1992, n. 210
Il pagamento dovuto in esecuzione della sentenza civile deve avvenire con le modalità e la decorrenza degli interessi previste dal titolo e dalla disposizione richiamata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta; la relativa parcella deve essere presentata entro il termine previsto dall’art. 71, il cui dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua conoscenza o notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento.
- In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere configurata nel pagamento di interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza sino all’insediamento del commissario ad acta.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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