Sentenza del 18/05/2016 n. 662 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSOTRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI - DINIEGO AUTOTUTELA - AMMISSIBILITA' - SUSSISTE. In tema di impugnabilità del provvedimento di rigettodella richiesta di autotutela deve osservarsi come la giurisprudenza dilegittimità ha giàstabilito l'impugnabilità avanti al Giudice tributario di detto provvedimentoal fine di evitare una lacuna di tutela giurisdizionale nel sistema giuridicotributario. A tal proposito il sindacato del giudice tributario in materiadovrà riguardare non solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria - ove l'attodi esercizio del potere di autotutela contenga una tale verifica - ma prima ditutto il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, neilimiti e nei modi in cui l'esercizio di tale potere può essere suscettibile dicontrollo giurisdizionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che il provvedimento di rigetto della richiesta di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario, così da evitare una lacuna di tutela giurisdizionale. Il giudice può verificare non soltanto l'obbligazione tributaria, quando il provvedimento la esamini, ma anche il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, nei limiti in cui tale potere è sottoponibile a controllo giudiziario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela, sostenendone l'impugnabilità davanti al giudice tributario. La questione riguarda la possibilità di sottoporre a controllo giurisdizionale il diniego dell'Amministrazione, sia con riferimento all'eventuale esistenza dell'obbligazione tributaria, sia soprattutto al corretto esercizio del potere discrezionale di autotutela.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'impugnabilità del diniego di autotutela
Il provvedimento di rigetto della richiesta di autotutela è impugnabile avanti al Giudice tributario.
Il diniego non è sottratto in assoluto al controllo giudiziario: può essere impugnato per verificare il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione e, se esaminata, anche l'esistenza dell'obbligazione tributaria.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela, in materia tributaria, può essere impugnato davanti al giudice tributario per evitare una mancanza di tutela giurisdizionale.
- Il giudice non si sostituisce automaticamente all'Amministrazione nelle valutazioni discrezionali, ma controlla che il potere sia stato esercitato correttamente, entro i limiti di legge e con adeguata motivazione.
- L'impugnazione del diniego non consente necessariamente di riaprire integralmente ogni questione relativa all'atto tributario originario: occorre dimostrare un vizio del diniego o un cattivo esercizio del potere di autotutela.
- Quando il provvedimento di autotutela affronta anche il merito dell'obbligazione tributaria, tale valutazione può rientrare nel sindacato del giudice insieme al controllo sulla legittimità dell'azione amministrativa.
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