Regolamento (UE) 2022/664
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione del 21 aprile 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina delle salvaguardie definitive sull’importazione di determinati prodotti siderurgici, adeguandola alla cessazione dell’esclusione temporanea prevista da alcuni accordi di partenariato economico (APE) con paesi SADC. La Commissione conferma, alla luce dei nuovi dati, la sussistenza dell’incremento delle importazioni, degli sviluppi imprevisti, della minaccia di grave pregiudizio, del nesso causale e dell’interesse dell’Unione. Vengono inoltre riviste le esclusioni per i paesi in via di sviluppo e ricalcolati i contingenti tariffari, con applicazione dal 1o maggio 2022.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sulla misura di salvaguardia definitiva per determinate importazioni di prodotti di acciaio, con aggiornamento dell’elenco dei paesi esclusi e dei contingenti tariffari.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio ricompresi nelle 26 categorie oggetto della misura di salvaguardia definitiva istituita dal regolamento (UE) 2019/159. Incide sugli operatori importatori e sull’assegnazione dei contingenti tariffari per i paesi soggetti alla misura, inclusi i paesi aderenti all’APE SADC per i quali l’esclusione temporanea è cessata, nonché sui paesi in via di sviluppo membri dell’OMC ai fini dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478. Sono rilevanti esclusioni specifiche, tra cui il Mozambico, che continua a non essere soggetto alle misure di cui all’articolo 1 del regolamento modificato; il Sud Africa viene invece incluso per alcune categorie di prodotto. Il regolamento si applica dal 1o maggio 2022 ed è destinato a operare fino agli aggiornamenti successivi dei contingenti previsti dopo il riesame in corso.
Modifica della salvaguardia definitiva sui prodotti di acciaio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio. L’intervento si colloca nel quadro della disciplina UE sulle importazioni e delle regole OMC in materia di salvaguardie, con particolare attenzione al rispetto della clausola della nazione più favorita e degli effetti degli accordi di partenariato economico con alcuni paesi SADC.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama la precedente misura provvisoria del 2018, la misura definitiva del 2019, la proroga disposta nel 2021 e gli adeguamenti intervenuti nel 2022 a seguito del divieto di importazione da Russia e Bielorussia. La ratio dell’intervento è ricalibrare la misura di salvaguardia alla luce della fine dell’esclusione temporanea di alcuni paesi aderenti all’APE, assicurando coerenza con le norme UE e OMC e aggiornando i contingenti tariffari conseguenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio rientranti nelle 26 categorie già coperte dal regolamento 2019/159. Si applica agli operatori che importano tali prodotti dai paesi soggetti alla misura e rileva sia per i contingenti tariffari globali sia per quelli assegnati per paese. Sono interessati in particolare alcuni paesi aderenti all’APE SADC, che tornano nell’ambito della salvaguardia, nonché i paesi in via di sviluppo membri OMC per i quali deve essere verificato il superamento delle soglie di esclusione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478. Il Mozambico resta escluso dalle misure di cui all’articolo 1 del regolamento modificato.
Conferma dei presupposti della misura
La Commissione rivede l’analisi dell’incremento delle importazioni includendo i dati provenienti da alcuni paesi aderenti all’APE, che in precedenza erano esclusi dall’analisi per effetto del principio del parallelismo. Sulla base dei dati aggiornati, conferma che le importazioni del prodotto in esame sono aumentate sia in termini assoluti sia relativi, con una crescita complessiva superiore a quella già rilevata nel regolamento 2019/159. Rimangono confermati anche gli sviluppi imprevisti che avevano determinato l’incremento delle importazioni, la minaccia di grave pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione.
Aggiornamento delle esclusioni per paesi in via di sviluppo
La Commissione riesamina, per ciascuna categoria di prodotto, se le importazioni da paesi aderenti all’APE superino le soglie di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478. L’unica modifica espressamente evidenziata riguarda il Sud Africa, che viene incluso nella misura per le categorie di prodotti 8, 9 e 10. Per tali categorie, quindi, il Sud Africa non beneficia più dell’esenzione riservata ai paesi in via di sviluppo che non superano le soglie rilevanti.
Ricalcolo dei contingenti tariffari
In applicazione del principio del parallelismo, i volumi dei contingenti tariffari sono ricalcolati tenendo conto delle importazioni dei paesi APE ora soggetti alla misura. La Commissione utilizza la medesima metodologia del regolamento 2019/159, aggiornando i dati di riferimento e sommando i successivi incrementi dei contingenti già previsti dopo l’adozione della salvaguardia definitiva, comprese le modifiche del regolamento (UE) 2022/434. Per i periodi successivi al 1o luglio 2022 vengono aggiunti, ove pertinenti, i volumi relativi ai paesi APE; per il trimestre in corso all’entrata in vigore del regolamento, aprile-giugno 2022, il volume aggiuntivo viene calcolato pro rata dal 1o maggio 2022 al 30 giugno 2022.
Contingenti specifici per paese e contingente globale
Ai fini dell’assegnazione dei contingenti, la Commissione verifica se le importazioni di ciascun paese raggiungano almeno il 5 % delle importazioni totali nel periodo di riferimento, per stabilire l’eventuale accesso a un contingente specifico per paese. Il Sud Africa è trattato in modo differenziato: per la categoria 8, che resta gestita a livello globale, la sua quota storica è aggiunta al contingente globale; per le categorie 9 e 10, invece, riceve contingenti specifici per paese in base ai propri volumi storici di importazione.
Disposizioni operative e allegati
L’articolo 1 sostituisce gli allegati III e IV del regolamento 2019/159 con i nuovi allegati I e II del regolamento 2022/664. Gli allegati contengono, rispettivamente, l’elenco aggiornato delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive e la nuova articolazione dei volumi dei contingenti tariffari, con i codici NC/TARIC, le assegnazioni per paese e i contingenti trimestrali fino al 30 giugno 2024. Sono inoltre disciplinati i meccanismi di accesso al contingente residuo negli ultimi trimestri per i paesi titolari di contingenti specifici, con indicazione di alcune ipotesi di regime speciale o di assenza di accesso al contingente residuo.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o maggio 2022. La decorrenza anticipata rispetto all’entrata in vigore è espressamente giustificata dall’esigenza di assicurare un preavviso sufficiente agli operatori economici prima dell’aggiornamento dei contingenti e delle regole di accesso alla misura di salvaguardia.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento 2019/159
L’articolo 1 sostituisce l’allegato III, punto III.2, e l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 con i nuovi allegati I e II del presente regolamento. Viene inoltre modificato l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 2019/159 per precisare che anche il Mozambico non è soggetto alle misure di cui all’articolo 1.
Revisione dell’ambito soggettivo per effetto degli APE
La Commissione rivede l’esclusione di alcuni paesi aderenti all’APE SADC dalla misura di salvaguardia definitiva, in quanto la base temporale dell’esclusione è scaduta per alcuni di essi. Per rispettare la clausola MFN dell’OMC, tali paesi sono nuovamente inclusi nell’ambito di applicazione della salvaguardia.
Conferma dell’aumento delle importazioni e dei presupposti della salvaguardia
Dopo aver incluso i dati di importazione dei paesi APE rilevanti, la Commissione conferma che le importazioni sono aumentate sia in termini assoluti sia relativi; conferma altresì gli sviluppi imprevisti, la minaccia di grave pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione già accertati nel regolamento 2019/159.
Aggiornamento dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura
Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2015/478, la Commissione aggiorna l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura. Il Sud Africa viene incluso nella misura per le categorie di prodotti 8, 9 e 10, poiché supera le soglie di esclusione applicabili.
Ricalcolo e assegnazione dei contingenti tariffari
I contingenti tariffari sono ricalcolati applicando il principio del parallelismo e la stessa metodologia del regolamento 2019/159, integrando i volumi storici delle importazioni dei paesi ora soggetti alla misura e tenendo conto delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2022/434. Per i periodi successivi al 1o luglio 2022 sono aggiunti, se del caso, i volumi relativi ai paesi APE; per il trimestre aprile-giugno 2022 i volumi sono ricalcolati pro rata dal 1o maggio 2022 al 30 giugno 2022.
Regole per i contingenti specifici per paese
Per l’assegnazione dei contingenti specifici per paese la Commissione verifica se le importazioni di ciascun paese raggiungano almeno il 5 % delle importazioni totali nel periodo di riferimento. Il Sud Africa non beneficia dell’esenzione per i paesi in via di sviluppo: per la categoria 8 partecipa al contingente globale, mentre per le categorie 9 e 10 riceve contingenti specifici per paese in base ai volumi storici.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o maggio 2022. La Commissione motiva tale decorrenza anticipata con l’esigenza di fornire un preavviso sufficiente agli operatori economici.
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