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Sentenza

Sentenza n. 16128/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202310419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della dichiarazione depositata dalla ricorrente dopo il pagamento della quota ridotta richiesta. Non è stata esaminata la legittimità dei provvedimenti impugnati né sono stati decisi i motivi di merito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti per la peculiarità della questione trattata.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di certificazione e riparto degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, compreso il decreto regionale di attribuzione della quota dovuta dall’impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice aveva impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, con gli atti istruttori e di riparto, nonché gli atti presupposti statali e regionali relativi al cosiddetto payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La controversia investiva, tra l’altro, la certificazione del superamento dei tetti di spesa, la determinazione del fatturato per fornitore, i criteri di riparto e le modalità procedurali di attribuzione degli oneri. Il testo della sentenza non riporta l’esposizione dei singoli motivi di illegittimità dedotti. Con dichiarazione del 7 luglio 2026 la ricorrente ha comunicato di non avere più interesse alla decisione, avendo versato alle Regioni e Province autonome richiedenti la quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei rispettivi provvedimenti di ripiano.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 4 c.p.a., in relazione al sopravvenuto difetto d’interesse dichiarato, il ricorso è improcedibile.

    La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse integra una causa di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando determina il venir meno dell’interesse alla decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • La peculiarità della questione trattata può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositivi
RamiSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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