Cassazione Penale, Ordinanza n. 37016/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per tentato furto aggravato, deducendo un solo motivo relativo alla concreta dosimetria della pena. Il ricorso contestava la quantificazione della sanzione ritenendola non adeguatamente motivata, invocando un denunciato vizio di carenza grafica della motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la pena era stata determinata dal giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità, con motivazione non illogica, tenendo conto dei criteri legali e della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, con pena comunque prossima al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse esclusivamente la graduazione della pena, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non suscettibile di una nuova valutazione in cassazione, salvo vizi logici o giuridici non riscontrati nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato come base del reato contestato; la condanna riguarda il tentativo.
art. 624 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del furto.
art. 625 c.p.
Richiamato come previsione delle aggravanti del furto contestate.
art. 132 c.p.
Indicato insieme all'art. 133 c.p. come criterio legale per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.
art. 133 c.p.
Indicato insieme all'art. 132 c.p. come parametro per la commisurazione della pena.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla sola quantificazione della pena è inammissibile in cassazione quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito, essendo la graduazione della pena rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sulla pena è immune da censura di legittimità se il giudice di merito esplicita, anche sinteticamente, i criteri seguiti e la sanzione risulta collocata in prossimità del minimo edittale, specie quando siano state riconosciute attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
- In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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