Cassazione Penale, Sentenza n. 40902/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propone tre motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e mancata esclusione della sussistenza del reato di tentato furto aggravato, deducendo la mancanza dell'elemento soggettivo e sostenendo di aver agito su richiesta della persona offesa legata da rapporto di amicizia; (2) violazione di legge per presunto malgoverno della regola di giudizio (art. 533 c.p.p.); (3) erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per la ritenuta configurabilità dell'aggravante (violenza sulle cose/esposizione della cosa alla pubblica fede) e per il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto le censure generiche e mera riedizione di quanto già deciso in appello, non confrontandosi con la motivazione della Corte territoriale; ha richiamato la distinzione tra errore di diritto deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e contestazioni sulla motivazione (che non sono proponibili come tale). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la presunta violazione dell'art. 533 c.p.p. non integra una causa di nullità o illegittimità deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. Quanto al terzo motivo, è inammissibile perché la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non era stata invocata nel merito e il ricorrente non ha indicato gli elementi che ne avrebbero imposto il riconoscimento; le censure sull'aggravante risultano inesatte o generiche e le contestazioni sulle attenuanti generiche non si confrontano con la motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. b)
La Corte distingue tra errore di diritto o di applicazione della norma (deducibile ai sensi di questa disposizione) e censure che in realtà attaccano la motivazione; queste ultime non rientrano nella lett. b) se consistono in una critica alla ricostruzione dei fatti non affrontata dal ricorrente
art. 606 c.p.p. lett. c)
Per dedurre violazioni di norme processuali è necessario che la violazione abbia costituito causa di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; l'asserito malgoverno della regola di giudizio (art. 533 c.p.p.) non soddisfa tale requisito se non è stata prevista una sanzione di nullità
art. 533 c.p.p.
Richiamato in relazione al 'malgoverno della regola di giudizio'; la Corte osserva che l'inosservanza di tale regola non è automaticamente deducibile in Cassazione se non è connessa a una causa di nullità o altra conseguenza prevista dalla legge
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis deve essere specificamente invocata e documentata nel giudizio di merito; se non è stata proposta nel merito il ricorso in Cassazione non può fondatamente lamentarne la mancata valutazione
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende, come qui comminato
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale; mera riedizione delle argomentazioni già respinte determina inammissibilità
- La distinzione tra errore di diritto (deducibile per art. 606 lett. b) c.p.p.) e critica alla motivazione è cruciale: le critiche alla ricostruzione fattuale vanno proposte come vizio di motivazione e sono spesso improponibili come semplice errore di diritto
- Non possono essere sollevati in Cassazione nuovi rilevanti profili di fatto o difese non dedotte nel giudizio di merito (es. cause di non punibilità non invocate in appello o in primo grado)
- La deducibilità di una violazione processuale in Cassazione richiede che la norma violata preveda una sanzione (nullità, inutilizzabilità, ecc.); altrimenti la doglianza è inammissibile per art. 606 lett. c) c.p.p.
- La mancata indicazione degli elementi che giustificherebbero il riconoscimento di una causa di non punibilità o di un'attenuante rende la censura generica e inammissibile
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla cassa delle ammende
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