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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40902/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone tre motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e mancata esclusione della sussistenza del reato di tentato furto aggravato, deducendo la mancanza dell'elemento soggettivo e sostenendo di aver agito su richiesta della persona offesa legata da rapporto di amicizia; (2) violazione di legge per presunto malgoverno della regola di giudizio (art. 533 c.p.p.); (3) erronea applicazione della legge penale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per la ritenuta configurabilità dell'aggravante (violenza sulle cose/esposizione della cosa alla pubblica fede) e per il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto le censure generiche e mera riedizione di quanto già deciso in appello, non confrontandosi con la motivazione della Corte territoriale; ha richiamato la distinzione tra errore di diritto deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e contestazioni sulla motivazione (che non sono proponibili come tale). Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la presunta violazione dell'art. 533 c.p.p. non integra una causa di nullità o illegittimità deducibile ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. Quanto al terzo motivo, è inammissibile perché la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non era stata invocata nel merito e il ricorrente non ha indicato gli elementi che ne avrebbero imposto il riconoscimento; le censure sull'aggravante risultano inesatte o generiche e le contestazioni sulle attenuanti generiche non si confrontano con la motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. b)

    La Corte distingue tra errore di diritto o di applicazione della norma (deducibile ai sensi di questa disposizione) e censure che in realtà attaccano la motivazione; queste ultime non rientrano nella lett. b) se consistono in una critica alla ricostruzione dei fatti non affrontata dal ricorrente

  • art. 606 c.p.p. lett. c)

    Per dedurre violazioni di norme processuali è necessario che la violazione abbia costituito causa di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; l'asserito malgoverno della regola di giudizio (art. 533 c.p.p.) non soddisfa tale requisito se non è stata prevista una sanzione di nullità

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in relazione al 'malgoverno della regola di giudizio'; la Corte osserva che l'inosservanza di tale regola non è automaticamente deducibile in Cassazione se non è connessa a una causa di nullità o altra conseguenza prevista dalla legge

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis deve essere specificamente invocata e documentata nel giudizio di merito; se non è stata proposta nel merito il ricorso in Cassazione non può fondatamente lamentarne la mancata valutazione

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende, come qui comminato

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della corte territoriale; mera riedizione delle argomentazioni già respinte determina inammissibilità
  • La distinzione tra errore di diritto (deducibile per art. 606 lett. b) c.p.p.) e critica alla motivazione è cruciale: le critiche alla ricostruzione fattuale vanno proposte come vizio di motivazione e sono spesso improponibili come semplice errore di diritto
  • Non possono essere sollevati in Cassazione nuovi rilevanti profili di fatto o difese non dedotte nel giudizio di merito (es. cause di non punibilità non invocate in appello o in primo grado)
  • La deducibilità di una violazione processuale in Cassazione richiede che la norma violata preveda una sanzione (nullità, inutilizzabilità, ecc.); altrimenti la doglianza è inammissibile per art. 606 lett. c) c.p.p.
  • La mancata indicazione degli elementi che giustificherebbero il riconoscimento di una causa di non punibilità o di un'attenuante rende la censura generica e inammissibile
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla cassa delle ammende

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