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Ordinanza

Ordinanza n. 947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00315/2026, resa tra le parti nel giudizio n.12578/2025.

Giustizia amministrativa202601571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di gara CIG B3FCEEA104

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendo la riforma della reiezione della domanda cautelare. Dalla decisione emerge che l’urgenza prospettata era collegata al rischio che un passaggio di consegne, durante la pendenza del giudizio di merito, compromettesse l’efficienza del servizio. Nel giudizio di primo grado erano stati inoltre proposti ulteriori motivi aggiunti con una nuova richiesta cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Pur prescindendo dalla recente proposizione dei motivi aggiunti con connessa richiesta cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora. L’urgenza dedotta si fondava su ragioni di garanzia dell’efficienza del servizio soltanto asserite e non dimostrate; tali ragioni, inoltre, sarebbero state deducibili dalla parte committente e risultavano da questa confutate. Non è quindi stata dimostrata una compromissione concreta e attuale tale da giustificare la tutela cautelare. Le spese della fase d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato deciso mediante ordinanza con conferma sostanziale della reiezione della domanda cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione concreta e attuale del periculum in mora; il rischio meramente asserito di inefficienza del servizio, non comprovato e contestato dalla stazione appaltante, non è sufficiente a integrare il requisito.
  • Il prospettato pregiudizio derivante dal passaggio di consegne nell’esecuzione di un servizio deve essere supportato da elementi dimostrativi specifici e non può fondarsi su mere allegazioni della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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