Cassazione Civile, Sentenza n. 17189/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello di Edilservice avverso avvisi di accertamento relativi al 2006: la contestazione principale riguardava la vendita di sei unità immobiliari a prezzo inferiore al mercato, con rettifica del reddito d'impresa e conseguenze ai fini IRAP, IVA e IRPEF per i soci. L'Agenzia denunciava che la CTR aveva motivato in modo apparente scegliendo di utilizzare esclusivamente le quotazioni OMI (rejectando l'uso combinato di OMI e Tecnocasa) e che, in sostanza, il giudice di appello aveva deciso secondo criteri di equità anziché sulla base del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (nullità della motivazione per apparente 'error in procedendo') ritenendo insufficiente la spiegazione fornita dalla CTR sul perché l'uso congiunto di OMI e Tecnocasa non consentisse una valutazione obiettiva, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel motivo rinviando la causa alla CTR di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e per le spese. Il secondo motivo dell'Agenzia è stato assorbito. Il ricorso incidentale proposto da Edilservice è stato respinto. La Corte ha altresì riconosciuto che l'accertamento originario era legittimo in astratto perché fondato su pluralità di elementi presuntivi (non solo sulle quotazioni OMI), ma ha comunque ritenuto viziata la motivazione della CTR nella parte in cui ha escluso l'uso combinato delle fonti senza adeguata spiegazione.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e alla possibilità di nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte applica i principi di corretto procedimento previsti dal testo normativo.
art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 4
Fondamento giuridico dei motivi di cassazione: vizio di rilevanza per violazione di norme di diritto e per motivazione apparente (nullità per 'error in procedendo').
art. 113 cod. proc. civ.
Richiamato dall'Agenzia per censurare l'uso del criterio di equità da parte della CTR; la Corte ha comunque assorbito il relativo motivo.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1
Principio del giusto procedimento evocato dalla parte resistente: la Corte precisa che il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre obbligatorio e va valutato secondo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Disciplina del contraddittorio preventivo con termine dilatorio di 60 giorni; la Corte ricorda che tale obbligo è tassativo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali aziendali e in casi specifici stabiliti dalla legge.
d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 600, art. 39, primo comma, lett. d)
Richiamato nella discussione sull'accertamento dei redditi d'impresa: la Corte ricorda che, dopo gli interventi normativi, non è più sufficiente il solo scostamento tra corrispettivo e quotazioni OMI per fondare l'accertamento; servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, secondo comma
Richiamato in relazione alla contestazione IVA: la Corte richiama la giurisprudenza europea e nazionale sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla prova di resistenza richiesta dal contribuente se lamenta violazioni procedurali.
legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
Riferimento alla sostituzione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973; la Corte richiama l'effetto di ripristino del precedente quadro normativo che impone l'onere di ulteriori elementi indiziari per accertamenti sulle cessioni immobiliari.
d.l. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3 e legge n. 248 del 2006 (conversione)
Citata per ricostruire il contesto normativo e la rimozione della presunzione legale relativa; utile a spiegare che oggi l'accertamento richiede elementi indiziari ulteriori rispetto al solo confronto con le quotazioni OMI.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Riferimenti normativi relativi al contributo unificato: la Corte rileva l'obbligo processuale per il ricorrente incidentale rigettato di versare l'ulteriore importo pari al contributo previsto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Lo scostamento tra corrispettivo dichiarato in atto e quotazioni OMI, di per sé, non è sufficiente a fondare l'accertamento fiscale dopo la modifica normativa: occorrono ulteriori elementi indiziari 'gravi, precisi e concordanti'.
- L'utilizzo di più fonti (es. OMI e Tecnocasa) è legittimo; se il giudice preferisce una sola fonte deve motivare chiaramente le ragioni tecniche e giuridiche della scelta altrimenti la motivazione può essere ritenuta apparente e la decisione annullabile.
- La motivazione della decisione giurisdizionale deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico: argomentazioni incompatibili o assenti configurano una motivazione apparente e comportano la nullità della sentenza.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio nelle ipotesi tassative (accessi, ispezioni, verifiche in locali aziendali) e in casi specifici previsti dalla legge; per le verifiche 'a tavolino' non è normalmente obbligatorio, salvo discipline particolari come per gli accertamenti IVA interpretati alla luce del diritto UE.
- Quando si contesta la mancata attivazione del contraddittorio per fatti che incidono sull'IVA, il contribuente deve dimostrare concretamente (prova di resistenza) le ragioni che avrebbe fatto valere, altrimenti l'omissione non porta automaticamente all'annullamento dell'atto.
- Se l'amministrazione ha fondato l'accertamento su pluralità di elementi presuntivi, l'accertamento è legittimo in astratto, ma la sua concreta applicazione può essere censurata se il giudice di merito motiva in modo apparente o decide in base all'equità senza adeguata ricostruzione probatoria.
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