Cassazione Civile, Sentenza n. 32189/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda l'applicazione dell'art.1, co.115 legge n.190/2014 per la rivalutazione dell'anzianità contributiva derivante da esposizione ad amianto nella misura dell'1,50 anziché 1,25. La Corte d'appello di Firenze aveva riconosciuto il maggior coefficiente ritenendo sufficiente la chiusura dello stabilimento di Livorno e la collocazione in mobilità dei lavoratori di quello stabilimento, indipendentemente dal fatto che l'impresa continuasse l'attività in altri stabilimenti. L'INPS ha impugnato sostenendo che la norma va interpretata nel senso che il beneficio spetta solo in caso di cessazione totale dell'attività aziendale che determina la messa in mobilità di tutti i lavoratori esposti, e non per la sola chiusura di un singolo reparto o stabilimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente e ha affermato che l'art.1, co.115 l. n.190/14 richiede la cessazione completa dell'attività d'impresa che comporta esposizione all'amianto (anche se svolta in più siti) e la collocazione in mobilità di tutti i lavoratori esposti, non la sola cessazione dell'attività in un singolo stabilimento. La Corte ha quindi censurato la decisione d'appello per aver circoscritto l'accertamento al solo stabilimento di Livorno e ne ha disposto la cassazione (conseguente rimessione degli atti per la valutazione conforme ai principi esposti).
Norme richiamate
art.1, co.115, legge n.190/2014
La norma riconosce la rivalutazione contributiva nella misura dell'1,50 solo quando vi sia cessazione dell'attività aziendale che dava luogo all'esposizione ad amianto e tutti i lavoratori esposti siano collocati in mobilità; non si applica per la sola chiusura di un singolo stabilimento se l'attività espositiva persiste altrove.
art.24, co.1 e co.2, legge n.223/1991
Richiamata come parametro sistematico: la cessazione totale dell'attività d'impresa (co.2) è distinta dalla riduzione/trasformazione dell'attività (co.1). Il richiamo chiarisce che la disposizione sul trattamento dei lavoratori in mobilità si riferisce alla cessazione complessiva dell'attività aziendale e non a fenomeni limitati a singole unità produttive.
Cass. n.18810/2013 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza che aveva già affermato che il beneficio spetta solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale e non per cessazione di un singolo reparto.
Cass. n.2161/2009 e Cass. n.28461/2018 (giurisprudenza citata)
Precedenti richiamati in tema di cessazione totale dell'attività d'impresa (anche con riferimento a istituti analoghi come la liquidazione di enti pubblici/privati e alla nozione di cessazione ai fini delle tutele per i licenziamenti collettivi).
Cass. n.26092/2024 (giurisprudenza interna della Corte)
Precedente della stessa Corte che ha precisato come rilevi la cessazione dell'attività produttiva che dava esposizione ad amianto anche se permane un lavoratore con compiti non espositivi; ma ciò non equivale a dire che la cessazione di un singolo stabilimento sia sufficiente se l'attività espositiva persiste in altri siti.
Massime di principio
- Il beneficio della rivalutazione contributiva da 1,25 a 1,50 previsto dall'art.1, co.115 l.190/2014 richiede la cessazione completa dell'attività d'impresa che determina l'esposizione all'amianto: la chiusura di un solo stabilimento non è sufficiente se l'attività espositiva prosegue in altri siti dell'impresa.
- Occorre verificare se l'attività lavorativa fonte di esposizione all'amianto fosse svolta in più unità produttive; se sì, il requisito della cessazione si considera soddisfatto solo se tale attività cessa in tutti i siti e tutti i lavoratori esposti sono collocati in mobilità.
- La presenza di uno o pochi lavoratori rimasti in forza per mansioni non implicanti esposizione all'amianto non esclude automaticamente il riconoscimento del beneficio, purché l'attività produttiva che dava esposizione sia effettivamente cessata.
- L'interpretazione va collegata al regime dei licenziamenti collettivi e della mobilità (art.24 l.223/1991): la distinzione tra cessazione totale dell'attività e sua riduzione/trasformazione è cruciale per determinare l'applicabilità del vantaggio contributivo.
- In contenziosi analoghi è necessario un accertamento fattuale esteso sull'intera compagine aziendale e sulle attività svolte in tutti gli stabilimenti per stabilire se sussista la cessazione aziendale richiesta dalla norma.
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