Sentenza del 27/06/2019 n. 5620 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento IRPEF 2011, con cui le era stato attribuito per trasparenza un maggior reddito derivante dall'accertamento effettuato nei confronti della società di persone. In primo grado aveva contestato, tra l'altro, la mancata produzione della delega di firma del funzionario, la tardiva costituzione dell'Ufficio, la motivazione per relationem, l'assenza di responsabilità della socia accomandante e l'applicazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale ha esaminato preliminarmente tali questioni, ritenendo valida la delega di firma prodotta in appello, ammissibile il processo tributario telematico e legittimo il rinvio all'accertamento societario. Ha inoltre ritenuto applicabile alla socia accomandante il reddito accertato alla società e le relative sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso di accertamento, ritenendo invalida la sottoscrizione per mancata produzione della delega. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, depositando la disposizione di servizio n. 19/2016 con l'individuazione dei funzionari autorizzati alla firma. La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado e confermando la validità dell'avviso di accertamento. Ha respinto anche le eccezioni relative al litisconsorzio necessario, alla notificazione telematica, alla produzione tardiva della delega, alla motivazione per relationem e all'annullamento delle sanzioni. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 5 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
Il maggior reddito accertato in capo a una società di persone viene imputato per trasparenza ai soci, anche se il socio è accomandante e non partecipa all'amministrazione.
Art. 41 d.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato quale fondamento dell'accertamento del maggior reddito imponibile attribuito alla socia.
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, a pena di nullità.
La delega al funzionario che sottoscrive l'avviso è stata qualificata dalla giurisprudenza più recente come delega di firma, attuabile anche mediante un ordine di servizio interno, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, purché sia individuata la qualifica.
Art. 32 d.lgs. n. 546/1992
La tardiva costituzione e produzione documentale dell'Ufficio in primo grado non è stata ritenuta decisiva in appello, poiché la delega è stata legittimamente prodotta nel secondo grado.
Art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
In materia di contenzioso tributario è consentita in appello la produzione di nuovi documenti, anche se disponibili in precedenza.
La disposizione consente all'Amministrazione di depositare in appello la delega di firma non prodotta in primo grado.
Art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
In appello non possono essere introdotte domande nuove. Per questo la CTR non ha esaminato le nuove contestazioni fondate su documenti e risultanze del procedimento penale.
Art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La motivazione per relationem dell'avviso diretto al socio è stata ritenuta sufficiente anche se l'avviso societario richiamato non era stato notificato personalmente alla socia, poiché la socia poteva accedere alla documentazione della società.
Art. 12 legge n. 212/2000
Il rinvio all'accertamento societario non è stato ritenuto lesivo del diritto di difesa della socia.
Art. 2320, ultimo comma, codice civile
La socia accomandante ha poteri di controllo sulla gestione e sui bilanci della società; l'omesso o insufficiente esercizio di tali poteri può integrare la colpa necessaria per l'applicazione delle sanzioni.
Art. 5 d.lgs. n. 472/1997
La responsabilità sanzionatoria richiede la colpevolezza, che nel caso della socia accomandante può derivare dal mancato controllo sull'esattezza dei dati societari, nonostante l'estraneità all'amministrazione.
Art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992
La richiesta di rimessione della causa al primo grado per mancata integrazione del contraddittorio è stata respinta perché tardiva e comunque infondata, trattandosi di contestazioni relative a vizi propri dell'avviso notificato alla socia.
Art. 3 d.lgs. n. 39/1993
È stata ritenuta valida la firma meccanografica o stampata apposta sulla disposizione di servizio, senza necessità di firma autografa.
Art. 6 d.lgs. n. 119/2018, convertito nella legge n. 136/2018
La contribuente aveva chiesto di definire la controversia mediante le agevolazioni previste dalla norma, ma la decisione si è conclusa con l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia.
Massime di principio
- Per gli accertamenti rivolti ai soci di società di persone, il reddito societario viene normalmente imputato ai soci in proporzione alla partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione effettiva degli utili.
- La mancata partecipazione del socio accomandante alla gestione non esclude automaticamente né l'imputazione del reddito né l'applicazione delle sanzioni: il socio deve esercitare i poteri di controllo previsti dalla legge.
- La delega per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento può essere una delega di firma e può risultare da un ordine di servizio interno; secondo l'orientamento richiamato, non è sempre necessaria l'indicazione nominativa del funzionario.
- L'Amministrazione finanziaria può produrre nuovi documenti in appello, inclusa la delega di firma, anche se il documento era già disponibile in precedenza.
- Un avviso destinato al socio può motivare per relationem richiamando l'accertamento della società, purché il socio possa conoscere o reperire gli elementi dell'accertamento presupposto.
- In appello non possono essere introdotte contestazioni o domande nuove: eventuali nuovi fatti emersi in procedimenti penali devono essere collegati a eccezioni e domande già tempestivamente formulate.
- Il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci riguarda soprattutto le contestazioni comuni sull'esistenza o sull'ammontare del reddito societario; può non operare quando il socio deduce esclusivamente vizi personali dell'avviso a lui notificato.
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