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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-326/25

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2026. — CY contro VPD Nachalnik na 03 Rayonno upravlenie na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia – Sistema di informazione Schengen – Decisione 2007/533/GAI – Regolamento (UE) 2018/1862 – Segnalazione di un veicolo a motore a fini di sequestro o a titolo di prova in un procedimento penale – Ordine di consegnare un veicolo segnalato nel sistema d’informazione Schengen – Normativa nazionale che esclude l’intervento della persona che era in possesso dell’oggetto segnalato nel procedimento amministrativo e giudiziario di consegna dell’oggetto allo Stato membro segnalante. — Causa C-326/25

Giurisprudenza europea62025CJ0326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per le segnalazioni SIS di oggetti a fini di sequestro o prova, il regolamento 2018/1862 non disciplina il rimpatrio del bene allo Stato membro segnalante, ma solo il sequestro e lo scambio di informazioni tra autorità. Le regole nazionali sulla consegna del bene e sulla partecipazione del proprietario/possessore al relativo procedimento restano quindi fuori dall’ambito del regolamento. Per questo motivo la Corte non ha esaminato la seconda questione sull’articolo 47 della Carta.

Interpretazione dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1862: se il diritto dell’Unione disciplini la consegna/rimpatrio di un veicolo segnalato nel SIS e la partecipazione del possessore nel procedimento nazionale di restituzione.

La questione giuridica

Se gli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) 2018/1862, letti alla luce della Carta, ostino a una normativa nazionale che non consente al proprietario/possessore del bene segnalato nel SIS di partecipare ai procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alla sua consegna allo Stato membro segnalante; e se la finalità del SIS escluda l’applicazione dell’articolo 47 della Carta in una situazione in cui le misure nazionali incidano sui diritti e interessi legittimi del possessore del bene.

Principio di diritto

L’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1862 va interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro di esecuzione di sequestrare l’oggetto segnalato e di contattare lo Stato membro segnalante per concordare le misure necessarie, ma non disciplina né impone la decisione di consegna/rimpatrio del bene né le relative garanzie procedurali: tali aspetti restano di competenza del diritto nazionale. Di conseguenza, una normativa nazionale che regoli la consegna di un bene segnalato nel SIS non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento e, per la medesima ragione, non può essere valutata alla luce dell’articolo 47 della Carta come attuazione del diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione 2007/533/GAI
  • Regolamento (UE) 2018/1862
  • Decisione di esecuzione C(2021) 92 final
  • Decisione di esecuzione C(2021) 7901 final (manuale SIRENE - Polizia)
  • Raccomandazione C(2023) 2152
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 Carta
  • Articolo 51, paragrafo 1, Carta

Consegna di un veicolo segnalato nel SIS e ambito del regolamento 2018/1862

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria), riguarda un veicolo immatricolato in Bulgaria ma segnalato nel SIS dalla Germania ai fini di prova in un procedimento penale. La questione centrale è se il diritto dell’Unione imponga allo Stato membro di esecuzione di garantire al proprietario/possessore del bene la partecipazione al procedimento amministrativo e giudiziario di consegna del veicolo allo Stato segnalante.

Fatti e procedimento principale

CY, fermato a bordo del veicolo il 6 giugno 2024, ne risultava proprietario secondo la registrazione bulgara. Il numero di telaio corrispondeva a una segnalazione inserita nel SIS dalle autorità tedesche il 14 maggio 2024 per un veicolo ricercato a fini di prova in un procedimento penale.

A seguito della comunicazione tra gli uffici SIRENE, l’autorità di polizia bulgara ha emanato un ordine di consegna del veicolo a KL, indicato dalla Germania come soggetto incaricato della restituzione. CY ha impugnato l’atto, ma il giudice amministrativo di Sofia ha rifiutato di esaminare il ricorso, ritenendo che la normativa bulgara tutelasse il diritto di ricorso solo ove vi fosse lesione di diritti soggettivi e non per il solo fatto di essere destinatario formale dell’atto. Il giudice del rinvio ha quindi sollevato dubbi sulla compatibilità di tale disciplina con la decisione SIS II e con la Carta.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte ha osservato che, al momento dei fatti, la decisione 2007/533/GAI era già stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2018/1862, applicabile dal 7 marzo 2023. Tuttavia, ha rilevato che le disposizioni pertinenti della decisione e del regolamento hanno contenuto sostanzialmente identico.

Sono state considerate in particolare:

  • l’articolo 1 del regolamento 2018/1862, sullo scopo del SIS;
  • l’articolo 38, sugli oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova;
  • l’articolo 39, sull’esecuzione dell’azione richiesta in caso di riscontro positivo;
  • l’articolo 55, paragrafo 5, lettera a), sulla cancellazione della segnalazione dopo il sequestro e lo scambio di informazioni supplementari;
  • l’articolo 68, paragrafo 1, sui mezzi di impugnazione;
  • la decisione di esecuzione C(2021) 92, che individua per le segnalazioni di oggetti l’azione da intraprendere;
  • il manuale SIRENE - Polizia e il manuale SIS, richiamati come contesto interpretativo.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ha anzitutto chiarito che l’articolo 39 del regolamento 2018/1862 disciplina solo il seguito da dare al riscontro positivo: l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve sequestrare l’oggetto conformemente al diritto nazionale e contattare lo Stato membro segnalante per concordare le misure necessarie.

Secondo la Corte:

  • il testo della norma non specifica quali siano le misure ulteriori da adottare;
  • il regolamento lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità in ordine a tali misure;
  • il contesto normativo conferma che, per le segnalazioni relative a oggetti, l’obbligo dell’autorità di esecuzione si esaurisce nel sequestro e nello scambio di informazioni supplementari;
  • la cancellazione della segnalazione ex articolo 55, paragrafo 5, lettera a), avviene già dopo il sequestro e lo scambio tra uffici SIRENE, il che mostra che il sistema ha raggiunto il suo obiettivo senza disciplinare il successivo rimpatrio del bene;
  • la decisione di esecuzione C(2021) 92 prevede, per le segnalazioni di oggetti, il sequestro o misure conservative, l’identificazione del possessore e il contatto con l’ufficio SIRENE, ma non la consegna del bene;
  • anche il manuale SIRENE e il manuale SIS non introducono una disciplina vincolante del rimpatrio del bene, che viene descritto come fase successiva e non rientrante, in generale, nella procedura SIS.

Ne consegue che la decisione di rimpatriare/consegnare il veicolo, e le regole procedurali ad essa relative, restano regolate dal diritto nazionale e non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento 2018/1862.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla pretesa prevalenza della finalità del SIS sull’articolo 47 della Carta, la Corte ha ricordato che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi attuano il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.

Poiché la normativa nazionale controversa, per la parte relativa alla consegna del bene e alla partecipazione del proprietario/possessore al relativo procedimento, non attua il regolamento 2018/1862, non sussiste il necessario collegamento con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, non era necessario esaminare se l’articolo 47 della Carta imponesse una tutela giurisdizionale effettiva in tale contesto.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1862 deve essere interpretato nel senso che le norme nazionali relative all’adozione di una misura di consegna di un oggetto segnalato nel SIS, adottata dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione in risposta alla richiesta dello Stato membro segnalante, non rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza distingue nettamente tra:

  • la fase SIS, che impone sequestro, identificazione dell’oggetto e scambio di informazioni tra autorità;
  • la fase successiva di consegna/rimpatrio del bene, rimessa alla normativa interna dello Stato membro di esecuzione.

In assenza di disciplina UE specifica, eventuali contestazioni sulla legittimazione a partecipare al procedimento nazionale o sui rimedi esperibili devono essere valutate secondo il diritto interno, senza invocare direttamente il regolamento SIS come fonte di garanzie procedurali su tale fase.

Come è indicizzato

Materiesistema di informazione schengencooperazione di poliziasequestro e consegna di beni in procedimenti penalitutela giurisdizionale effettiva

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