Ordinanza n. 369/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della delibera ARERA 6 giugno 2023, n. 244/2023/S/IDR e di ogni eventuale altro atto o provvedimento presupposto connesso o consequenziale (sanzione amministrativa pecuniaria);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera ARERA 6 giugno 2023, n. 244/2023/S/IDR, recante sanzione amministrativa pecuniaria
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato per l’annullamento la delibera sanzionatoria dell’ARERA e gli eventuali atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Considerato il tempo trascorso dalla vicenda, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla situazione attuale, verificare se permanga l’interesse del Comune alla decisione di merito e conoscere l’eventuale sopravvenienza di fatti, atti o provvedimenti rilevanti per la controversia, nonché l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Il Comune deve depositare entro il 13 maggio 2026 una breve memoria, nelle forme del PAT, precisando motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione della vicenda, comunicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. L’ARERA deve fornire, entro lo stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze o provvedimenti incidenti sul permanere dell’interesse o sull’esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l’inerzia, in particolare quanto alla dichiarazione sulla permanenza dell’interesse, potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’ordinanza cautelare di rigetto n. 1184/2023 è richiamata come precedente processuale, senza ulteriore valutazione nel presente provvedimento.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione giudiziale del comportamento processuale e dell’eventuale improcedibilità in caso di inerzia.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L’inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale alla decisione, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo sollecita una parte, mediante ordinanza istruttoria o comunicazione di cortesia, a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione, l’inerzia della parte può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In una controversia risalente nel tempo, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori per acquisire dalle parti aggiornamenti sui fatti e sugli atti sopravvenuti, verificare l’attuale interesse alla decisione e valutare se tali sopravvenienze possano incidere sull’esito del giudizio.
- La dichiarazione sulla permanenza dell’interesse alla decisione e gli aggiornamenti richiesti dal giudice devono essere resi entro il termine assegnato e nelle forme processuali indicate; il mancato adempimento può produrre conseguenze sul piano della procedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 770/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 126/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 128/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 129/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2137/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 13 apr 2026Ordinanza n. 2138/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →