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Sentenza

Sentenza n. 16163/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento 1) della deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 207 del 30.03.2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Della Regione Basilicata n. 18 dell’1.04.2023, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”; 2) degli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5 alla predetta determinazione; 3) della deliberazione n. 986 del 19.09.2019 del DG dell’AOR San Carlo di Potenza, della deliberazione n. 616 del 19.09.2019, della deliberazione n. 667 del 10.10.2019 del DG dell’A.S.P. di Potenza, della deliberazione n. 832 del 25.09.2019 del DG dell’ASL ASM di Matera, della deliberazione n. 592 del 13.09.2019 del DG dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, richiamate della DGR n. 207/2023, con le quali sarebbero stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015-2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; 4) se ed in quanto di ragione, della nota dell’Avvocatura Regionale n. 8631 del 13.01.2023, richiamata nella DGR n. 207/2023, nella quale sarebbe stato affermato che l’adozione dei provvedimenti di ripiano non necessitava della preventiva comunicazione di avvio del procedimento; 5) oltre che dei seguenti atti e provvedimenti: (i) il Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6.07.2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15.09.2022; (ii) il Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6.10.2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26.10.2022; (iii) l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7.11.2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; (iv) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; 6) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.09.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.09.2022.

Giustizia amministrativa202311148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023 e relativi allegati, recanti gli elenchi dei fornitori di dispositivi medici tenuti al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018, insieme agli atti presupposti e alle certificazioni dei fatturati

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio ha chiesto l’annullamento della deliberazione regionale di ripiano del payback per i dispositivi medici relativo al 2015-2018 e degli atti presupposti. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, sostenendo che la partecipazione avrebbe consentito di correggere gli errori nei conteggi; (2) violazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 e degli artt. 3 e 4 del d.m. 6 ottobre 2022, per omessa verifica della coerenza dei fatturati certificati dalle aziende sanitarie con la voce BA0210 del modello CE regionale, e per mancata comunicazione degli importi individuali; (3) difetto di trasparenza, istruttoria e motivazione circa la verifica dei dati, le quote di mercato e la quantificazione degli importi; (4) erronea inclusione nel calcolo di spese e fatture che, secondo la ricorrente, non riguardavano dispositivi medici o non dovevano concorrere al computo, con conseguente erroneità della certificazione ministeriale; (5)-(8) illegittimità costituzionale della disciplina per asserita violazione dei principi di capacità contributiva, eguaglianza, riserva di legge, ragionevolezza e proporzionalità, affidamento, proprietà e libertà d’impresa, nonché contrasto con la CEDU e il diritto UE; in subordine, richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE; (9) illegittimità dei tetti regionali, fissati retroattivamente nel 2019 per gli anni 2015-2018, senza differenziazione regionale e oltre i termini indicati dalla legge, con violazione dell’affidamento, della buona fede e dei limiti al potere.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione né la richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale. Ha premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 140/2024, aveva respinto le questioni di costituzionalità relative al meccanismo di payback per il quadriennio 2015-2018. Ha quindi rilevato che l’art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione regionale dell’accertamento del pagamento della quota ridotta, pari al 25%. In assenza, nel caso concreto, sia della comunicazione regionale di accertamento sia di documentazione del pagamento prodotta dalla ricorrente, non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione resa in udienza dalla ricorrente di avere tempestivamente pagato quanto dovuto è stata tuttavia ritenuta sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025, conv. in l. 118/2025

    Dopo le citate sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024 e durante la pendenza del presente giudizio, è stata introdotta una normativa ad hoc che prevede il pagamento in misura ridotta - da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari - in favore delle Regioni e Province autonome, per il periodo 2015-2018.

    La disciplina sopravvenuta prevede il pagamento ridotto del 25% e dispone la cessazione della materia del contendere a seguito dell’accertamento regionale del versamento; se tale accertamento non è comunicato, ma risulta il pagamento tempestivo dell’importo dovuto, il giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter d.l. 78/2015

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 140 del 2024, si è pronunciata sulla disciplina delineata dall’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 2015, come convertito, limitatamente al periodo 2015-2018, a cui, come si è detto, si riferisce il presente giudizio.

    Il TAR richiama la decisione della Corte costituzionale, secondo cui il meccanismo di payback applicabile al periodo 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata e rispetta la riserva di legge; tale richiamo non comporta però una decisione di merito sulle censure specifiche del ricorso, dichiarato improcedibile.

Massime di principio

  • Quando la legge sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento formale di accertamento del pagamento, la sola dichiarazione o prova del pagamento non consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Se, in pendenza del giudizio, il ricorrente dichiara di avere tempestivamente pagato l’importo dovuto secondo la disciplina sopravvenuta, ma manca il provvedimento amministrativo formale di accertamento richiesto per la cessazione della materia del contendere, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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