Sentenza del 20/04/2016 n. 7862 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello e confermato la rideterminazione del reddito imputato al socio. Ha dedotto, principalmente, la violazione del litisconsorzio necessario, poiché il giudizio era stato svolto soltanto nei confronti del singolo socio e non anche della società e dell’altro socio. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 295 c.p.c., sostenendo che il processo relativo al socio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio riguardante la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha dichiarato nullo l’intero giudizio perché, nei procedimenti relativi all’accertamento del reddito di una società di persone e alla sua imputazione automatica ai soci, devono partecipare necessariamente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali. La sentenza impugnata è stata cassata e il processo è stato rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione, affinché disponga l’integrazione del contraddittorio e celebri un nuovo giudizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1
L’integrazione del contraddittorio è necessaria nei confronti di tutti i soggetti che devono partecipare al giudizio.
Nelle controversie riguardanti l’accertamento unitario del reddito di una società di persone e la sua imputazione ai soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Consente, in presenza dei presupposti, la riunione di procedimenti connessi, senza sostituire l’obbligo di instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
Il reddito prodotto dalle società di persone è imputato direttamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Tale meccanismo giustifica l’unitarietà dell’accertamento relativo alla società e ai soci.
Codice di procedura civile, art. 295
Disciplina la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di un’altra causa pregiudiziale. La Corte non ha esaminato nel merito questo motivo, poiché la violazione del litisconsorzio necessario era sufficiente a definire il ricorso.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato opera nei limiti soggettivi delle parti del processo. Nel nuovo giudizio dovrà quindi essere valutata l’eventuale rilevanza di giudicati già formatisi rispetto a singole posizioni processuali.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione accerta unitariamente il reddito di una società di persone e quello imputato ai soci, la controversia deve normalmente svolgersi con la partecipazione della società e di tutti i soci.
- Un giudizio instaurato soltanto da o contro uno dei soci, senza la società e gli altri soci, è normalmente nullo per violazione del litisconsorzio necessario, salvo che siano trattate questioni esclusivamente personali del singolo socio.
- La nullità per mancata integrazione del contraddittorio è assoluta, può essere rilevata d’ufficio in ogni fase e grado e comporta la cassazione della decisione e la rimessione della causa al giudice di primo grado per un nuovo esame.
- La pendenza o la definizione del giudizio relativo alla società può incidere sui procedimenti dei soci; tuttavia, prima ancora di valutare la sospensione, occorre garantire la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
- La riunione di procedimenti connessi può essere utile, ma non elimina l’obbligo di chiamare in giudizio tutti i soggetti necessari.
- L’imputazione del reddito ai soci avviene in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e non dipende dall’effettiva distribuzione o percezione del reddito.
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