Sentenza del 03/07/2015 n. 13728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di mora emesso per riscuotere in Italia imposte sul reddito dovute all'amministrazione finanziaria tedesca per gli anni 1992-1994 e 1997-1998. Con il primo motivo ha denunciato, tra l'altro, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, sostenendo che la CTR avesse deciso sulla mancata produzione del provvedimento impositivo tedesco definitivo, questione che la contribuente non avrebbe ritualmente sollevato. Con il secondo motivo ha sostenuto che, ai sensi della Convenzione Italia-Germania, fosse sufficiente l'avviso di mora, eventualmente integrato dall'accettazione della richiesta da parte dell'autorità italiana, senza necessità di allegare il provvedimento tedesco definitivo o di provare specifici accordi tra le amministrazioni finanziarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando la sua formulazione confusa, la cumulativa deduzione di censure diverse, l'assenza di quesiti distinti e la genericità delle doglianze. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che l'art. 10, comma 3, della Convenzione impone, per procedere all'esecuzione in Italia, l'allegazione di una dichiarazione dell'autorità tedesca attestante la definitività del provvedimento, con certificazione della competenza dell'autorità. Nel caso concreto mancavano sia il provvedimento definitivo sia una specifica attestazione o indicazione del titolo divenuto inoppugnabile. L'avviso di mora non poteva sostituire tale documentazione né poteva essere considerato un certificato delle imposte dovute ai sensi del comma 4, poiché mancavano i particolari accordi tra le supreme autorità finanziarie dei due Stati. È stata inoltre ribadita la necessità che il contribuente riceva, secondo la legge italiana, un atto idoneo a renderlo consapevole dell'origine, della natura e delle caratteristiche del debito estero. Il ricorso è stato quindi rigettato ed Equitalia è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in 8.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 10, commi 1, 3 e 4, Convenzione Italia-Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria, resa esecutiva con R.D.L. 9 settembre 1938, n. 1676
Alla domanda di esecuzione dovrà essere allegata una dichiarazione, da parte dell'autorità competente dello Stato richiedente, attestante che il provvedimento è divenuto definitivo; la competenza di detta autorità dovrà essere certificata dalla suprema autorità amministrativa finanziaria dello Stato richiedente.
La riscossione in Italia di un credito tributario tedesco richiede la prova documentale della definitività del provvedimento impositivo e dell'autorità competente che lo ha emesso. In alternativa, i certificati delle imposte dovute possono valere come titolo esecutivo solo se esistono particolari accordi preventivi tra le supreme autorità finanziarie dei due Stati.
Art. 7 della Convenzione Italia-Germania sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia tributaria
L'autorità italiana incaricata della riscossione procede secondo la legge italiana, anche se agisce nell'interesse dell'amministrazione tedesca; ciò comporta il rispetto delle forme nazionali di conoscibilità e notificazione dell'atto di riscossione.
Art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato ritenuto violato, poiché la questione della legittimità dell'avviso di mora e della mancanza dei presupposti convenzionali rientrava nell'oggetto sostanziale della controversia.
Art. 24 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La censura relativa al contraddittorio e all'introduzione di nuove eccezioni non è stata accolta, anche per l'inadeguata formulazione del motivo di ricorso.
Art. 366-bis c.p.c.
Quando un motivo di ricorso contiene più censure autonome, devono essere formulati quesiti distinti e specifici; la loro omissione o genericità rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- La riscossione in Italia di un debito tributario estero non può fondarsi su un semplice avviso di mora privo dell'indicazione del titolo impositivo e della prova della sua definitività.
- L'autorità italiana deve rispettare le forme previste dalla legge italiana, notificando un atto che consenta al contribuente di comprendere l'origine, la natura e l'ammontare del debito estero e di esercitare le contestazioni spettanti al giudice italiano.
- Le eccezioni previste da una convenzione internazionale, come l'utilizzo di un certificato delle imposte dovute in luogo del provvedimento definitivo, richiedono il rispetto rigoroso delle condizioni previste, inclusi eventuali accordi specifici tra le autorità finanziarie competenti.
- L'accettazione o la presa in carico della richiesta di assistenza da parte dell'autorità italiana non equivale, di per sé, a un accordo preventivo tra le supreme autorità finanziarie dei due Stati.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo autonomo, chiaro e specifico; la confusione tra vizi processuali, violazioni di legge ed errori motivazionali può determinarne l'inammissibilità.
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