Sentenza del 25/10/2016 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Imposte ipotecarie e catastali - Vendita di immobile con riserva della proprietà - Mancanza dell'effetto traslativo ai sensi dell'art. 1523 cod. civ. - Sospensione della trascrizione e quindi sospensione del versamento della relativa imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente riteneva che la vendita di un immobile con riserva della proprietà producesse l'effetto traslativo soltanto con il pagamento dell'ultima rata, ai sensi dell'art. 1523 cod. civ. Da ciò faceva derivare la necessità di sospendere la trascrizione dell'atto e, conseguentemente, il versamento delle relative imposte ipotecarie e catastali. La questione riguardava quindi il rapporto tra la disciplina civilistica della riserva di proprietà e il trattamento fiscale dell'atto.
La decisione
La tesi della sospensione non è stata accolta. Ai fini tributari, le vendite con riserva di proprietà non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva, in forza dell'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986. Inoltre, l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 equipara tali vendite a quelle con efficacia traslativa immediata. Pertanto, la riserva della proprietà opera come garanzia civilistica per il venditore, ma non sospende gli effetti fiscali dell'atto né il versamento delle imposte ipotecarie e catastali.
Norme richiamate
Art. 1523 cod. civ.
nella vendita a rate con riserva della proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata del prezzo
La norma disciplina il momento dell'acquisto della proprietà sul piano civilistico e attribuisce alla riserva di proprietà una funzione di garanzia, ma non determina automaticamente una sospensione degli effetti fiscali dell'atto.
Art. 27, comma 3, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla volontà dell'acquirente o del creditore
Ai fini dell'imposta di registro, la vendita con riserva di proprietà non è trattata come negozio sottoposto a condizione sospensiva; le imposte sono quindi dovute senza attendere il pagamento dell'ultima rata.
Art. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione equipara, ai fini dell'IVA, le vendite con riserva della proprietà alle vendite con effetto traslativo immediato, confermando che la riserva non comporta una generale sospensione degli effetti tributari.
Massime di principio
- La distinzione tra effetti civilistici e fiscali è decisiva: il differimento del trasferimento della proprietà previsto dal codice civile non implica necessariamente il differimento dell'imposizione.
- Quando una norma tributaria qualifica espressamente una fattispecie come non soggetta a condizione sospensiva, l'imposta deve essere applicata immediatamente, anche se il trasferimento civilistico della proprietà è differito.
- La riserva di proprietà nelle vendite a rate ha principalmente una funzione di garanzia del venditore e, salvo diversa previsione normativa, non consente di sospendere trascrizione o pagamento delle imposte.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare separatamente il momento dell'effetto traslativo secondo il diritto civile e il momento impositivo stabilito dalla specifica disciplina fiscale.
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