Sentenza del 29/03/2019 n. 8829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto relativa ad avvisi di accertamento ICI e accessori per gli anni 2003-2007, contestando, tra l'altro, l'ammissibilità dell'appello comunale, la formazione di un giudicato interno, la rideterminazione del valore delle aree edificabili, la motivazione degli avvisi, la mancata comunicazione della trasformazione urbanistica, le sanzioni per omessa dichiarazione, il mancato riconoscimento dell'aliquota agevolata e il regime delle spese. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente l'istanza di oscuramento dei dati personali e l'eccezione di inammissibilità del controricorso del Comune per difetto di valida procura speciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, escludendo sia l'inammissibilità dell'appello comunale sia la formazione di un giudicato interno e ritenendo legittima la rideterminazione giudiziale del valore imponibile. Ha dichiarato inammissibili il quarto e l'ottavo motivo, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove oltre i limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha respinto anche il quinto, il sesto e il settimo motivo, confermando rispettivamente la non necessità di allegare le delibere comunali generali, la debenza degli interessi nonostante l'omessa comunicazione della variazione urbanistica e la sanzionabilità dell'omessa dichiarazione catastale. Ha invece accolto il nono motivo: le sanzioni per omessa dichiarazione potevano essere applicate per ciascuna annualità, ma dovevano essere rideterminate applicando l'istituto della continuazione. Il decimo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la rideterminazione delle spese. Il controricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile per vizio della procura e non è stato considerato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.
L'appello del Comune è stato ritenuto ammissibile perché, interpretato sostanzialmente, conteneva una critica specifica alla sentenza di primo grado, accusata di avere annullato integralmente gli avvisi sulla base di un vizio riguardante soltanto una parte della pretesa.
Codice di procedura civile, artt. 329, 324 e 2909
Non si è formato un giudicato interno sull'annullamento degli avvisi, poiché l'appello comunale contestava adeguatamente la motivazione e l'estensione dell'annullamento pronunciato in primo grado.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Dopo la riforma del 2012, in Cassazione è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, oppure un'anomalia motivazionale grave, non la semplice insufficienza o erroneità della valutazione delle prove.
Codice di procedura civile, art. 83, comma 3
La procura speciale per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata a margine o in calce al controricorso, oppure su foglio separato materialmente congiunto ad esso. La procura apposta sulla copia notificata del ricorso avversario non garantisce la certezza della sua anteriorità o contestualità rispetto al controricorso.
L. n. 212/2000, art. 7
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso riguarda gli atti necessari alla comprensione della motivazione e non conosciuti o conoscibili dal contribuente. Le delibere comunali generali, soggette a pubblicità legale, non devono necessariamente essere allegate.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, comma 4
L'obbligo dichiarativo ICI può essere sanzionato anche quando il dato catastale omesso sia successivamente risultato inesatto, se la mancata dichiarazione ha comunque interferito con l'attività di controllo dell'amministrazione.
L. n. 289/2002, art. 31, comma 20
I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza.
La mancata comunicazione può giustificare l'esclusione delle sanzioni in presenza di buona fede, ma non elimina l'obbligo tributario né gli interessi moratori, poiché l'edificabilità deriva dal piano urbanistico pubblicizzato legalmente.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 12, comma 5
Per violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta e riconducibili a una condotta reiterata, si applica la continuazione: la sanzione base deve essere aumentata da una metà fino al triplo, anziché sommata integralmente senza attenuazione.
D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 53
La disposizione è stata richiamata nel motivo relativo alla cumulabilità delle sanzioni, ma la decisione favorevole ai contribuenti è stata fondata principalmente sull'applicazione dell'istituto della continuazione previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
D.Lgs. n. 196/2003, art. 52
L'interessato può chiedere, per motivi legittimi, l'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi nella riproduzione della sentenza.
L'oscuramento dei dati personali non è automatico nelle controversie ICI: chi lo richiede deve indicare specifici motivi legittimi. La materia tributaria, di per sé, non è necessariamente sensibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile se, valutato nel suo contenuto sostanziale, individua chiaramente l'errore della sentenza impugnata e chiede la sua riforma; non è indispensabile una formulazione meramente formale se la critica è comprensibile e specifica.
- Il giudice tributario, quando ritiene errata la quantificazione sostanziale della pretesa, può sostituirsi all'amministrazione e rideterminare l'imposta entro i limiti delle domande e degli elementi acquisiti, invece di annullare integralmente l'atto.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del valore degli immobili o delle prove: occorre dimostrare una violazione di legge, l'omesso esame di un fatto decisivo oppure un'anomalia motivazionale radicale.
- Gli atti normativi o regolamentari generali dell'ente, come delibere tariffarie e determinazioni pubblicate secondo legge, si presumono conoscibili e non devono necessariamente essere allegati all'avviso di accertamento.
- La mancata comunicazione comunale della trasformazione di un terreno in area edificabile può incidere sulle sanzioni quando esiste buona fede, ma normalmente non cancella l'obbligo di versare l'imposta né gli interessi moratori.
- L'omessa dichiarazione tributaria protratta per più anni genera violazioni autonome per ciascun periodo d'imposta, ma, se deriva dalla stessa condotta e riguarda violazioni della medesima indole, deve essere applicata la continuazione con una sanzione attenuata.
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale del controricorrente deve essere formalmente e materialmente collegata al controricorso; una procura collocata su un atto diverso può comportare l'inammissibilità del controricorso.
- La cassazione con rinvio limitata a uno specifico motivo lascia al giudice di rinvio il compito di ricalcolare la conseguenza direttamente collegata a quel motivo e di rivalutare le spese complessive in base all'esito finale della lite.
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