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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09191/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da fatture di conguaglio per fornitura di energia elettrica emesse da una società fornitrice verso una società esercente attività di bar, relative a consumi maturati tra il 2011 e il 2014 nell'ambito di un rapporto contrattuale di fornitura iniziato nel 2009 e cessato nel 2012. I crediti, per oltre 25.000 euro, sono stati ceduti in blocco a una società cessionaria nel 2017, la quale ha ottenuto decreto ingiuntivo. L'opponente ha contestato la legittimazione della cessionaria, la validità della cessione, la fondatezza dei conguagli e la prescrizione di parte del credito. In primo grado il decreto è stato revocato, ma l'opponente è stata comunque condannata al pagamento di una parte dell'importo, con declaratoria di prescrizione del residuo. In appello l'opponente ha insistito soprattutto sull'asserita nullità della cessione per mancanza, al momento del trasferimento, della licenza di cui all'art. 115 TULPS, sostenendo che tale titolo abilitativo dovesse essere anteriore alla cessione e che la sua mancanza determinasse nullità per contrasto con norme imperative; ha inoltre censurato la motivazione della sentenza di merito sul punto. La cessionaria ha resistito e proposto appello incidentale sulla prescrizione. In cassazione la ricorrente ha riproposto due censure: violazione di legge per ritenuta non necessaria l'anteriorità della licenza del Questore rispetto alla cessione dei crediti in blocco, e nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria sul fatto che tale deduzione fosse stata o meno effettivamente proposta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che l'attività svolta dal cessionario che agisce per il recupero di un credito definitivamente acquisito non è recupero crediti per conto terzi e quindi non richiede la licenza ex art. 115 TULPS; di conseguenza, tale licenza non costituisce requisito di validità civilistica della cessione né deve necessariamente precedere temporalmente l'atto di trasferimento. Ha inoltre escluso la sussistenza del vizio di motivazione denunciato, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni della decisione e non presentava un contrasto insanabile tale da renderne incomprensibile il percorso logico-giuridico. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della cessione per contrarietà a norme imperative, ma la Corte esclude che ricorressero i presupposti della nullità.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la Corte non accoglie la tesi sostanziale della nullità del contratto.

  • art. 1423 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insanabilità della nullità e l'irrilevanza di una licenza successiva.

  • art. 58 TUB

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina della cessione di crediti in blocco; la Corte rileva che non impone la preventiva titolarità della licenza ex art. 115 TULPS.

  • art. 106 TUB

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 58 TUB per sostenere la necessità di appartenere a categorie tipizzate; la Corte esclude che da tale disciplina discenda un requisito di anteriorità della licenza.

  • art. 2 D.M. 2 aprile 2015 n. 53

    Citato come norma integrativa della disciplina sulle cessioni in massa; la Corte afferma che individua i soggetti legittimati all'acquisto ma non prevede la preventiva licenza TULPS come requisito di validità.

  • art. 115 TULPS

    "la licenza del Questore abilita allo svolgimento dell'attività"

    La Corte interpreta la norma come disposizione che disciplina l'esercizio amministrativo dell'attività di recupero crediti per conto terzi, non come condizione di validità della cessione del credito né come requisito da possedere prima della cessione quando il cessionario agisce per un proprio diritto.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato quale schema tipico della cessione del credito che trasferisce definitivamente la titolarità del diritto al cessionario.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato per affermare che operazioni complesse di trasferimento crediti possono essere qualificate come accordi atipici meritevoli di tutela, comunque aventi effetto traslativo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio di motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la sentenza d'appello contiene una motivazione sufficiente.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il cessionario di un credito che agisce per il recupero di un credito definitivamente entrato nel proprio patrimonio non svolge attività di recupero crediti per conto terzi e non è pertanto tenuto alla licenza di pubblica sicurezza prevista per tale attività.
  • La licenza ex art. 115 TULPS disciplina il profilo amministrativo dell'esercizio dell'attività di recupero crediti per conto altrui e non costituisce, di per sé, requisito di validità civilistica della cessione del credito.
  • Nelle cessioni di crediti in blocco, la disciplina bancaria richiamata può individuare i soggetti legittimati all'acquisto, ma non introduce, in assenza di previsione espressa, una condizione di anteriorità del titolo abilitativo rispetto all'atto di cessione.
  • La nullità per contrarietà a norme imperative non può essere affermata in assenza di una specifica previsione normativa che colleghi alla mancanza del titolo abilitativo la invalidità dell'atto di trasferimento.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza presenti un contrasto insanabile o una motivazione meramente apparente; non basta la mera non condivisione della soluzione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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