Cassazione Penale, Ordinanza n. 37140/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 e ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per ricettazione di una tessera bancomat, ritenendo accertato l'uso della carta il 29 luglio 2016. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che il giudizio di colpevolezza non avesse rispettato il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo la difesa, una ricostruzione alternativa dei fatti era plausibile: l'imputato avrebbe utilizzato una tessera bancomat consegnatagli da un soggetto indicato come "Luciano"; inoltre vi sarebbe stata una testimonianza secondo cui il denaro prelevato e poi consegnato all'imputato, utilizzato per giocare alle slot machines, sarebbe stato successivamente riscosso da tale Luciano. Il ricorso contestava quindi, in sostanza, la tenuta della prova sull'elemento soggettivo del reato e la valutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già esaminato puntualmente gli elementi richiamati dalla difesa, fornendo una motivazione congrua e logica: era provato che fosse stato l'imputato a utilizzare il bancomat per prelevare denaro poi impiegato per il gioco, mentre l'unico passaggio di denaro al sedicente Luciano riguardava soltanto 50 euro sui 650 euro prelevati. La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, per sovvertire la ricostruzione del giudice di merito, l'ipotesi alternativa deve essere inconfutabile e non meramente plausibile; il dubbio rilevante ai fini del ragionevole dubbio deve fondarsi su elementi processuali sostenibili e non su congetture. Ha inoltre ribadito che in cassazione non sono censurabili se non i vizi motivazionali nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, non essendo consentita una diversa lettura del materiale probatorio. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007
Indicata come norma incriminatrice per un diverso reato dichiarato estinto per prescrizione in appello; la decisione di legittimità non ne affronta il merito, ma ne prende atto come parte della sentenza impugnata.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del reato di ricettazione per cui è stata confermata la responsabilità dell'imputato in appello.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Individua i vizi dedotti nel ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 192, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione della prova e al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Massime di principio
- In sede di legittimità, una ricostruzione alternativa del fatto può rilevare solo se è fondata su elementi processuali concreti, sostenibili e incompatibili con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una mera ipotesi alternativa plausibile.
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non impone al giudice di merito di confutare ogni congettura astrattamente possibile, ma di misurarsi con alternative fattuali effettivamente supportate dagli atti di causa.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la critica alla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito: sono deducibili solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su profili decisivi.
- Se la sentenza impugnata ha esaminato gli elementi addotti dalla difesa e li ha logicamente disattesi, la censura che si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36972/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36977/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36979/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36980/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36982/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36983/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →