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Ordinanza

Ordinanza n. 134/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota comunale di avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire convenzionato e di dichiarazione di inefficacia delle SCIA, ordine di sospensione dei lavori e, con motivi aggiunti, provvedimento che ha archiviato in parte il procedimento e dichiarato inefficace la SCIA del 10 marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di titoli edilizi)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la nota del 31 luglio 2026 con cui il Comune aveva avviato l’autotutela sui titoli edilizi e disposto la sospensione dei lavori, dopo avere rilevato che una parte dell’edificio ricadeva nella fascia di rispetto cimiteriale; ha impugnato anche il sopralluogo e la relazione tecnica. Con motivi aggiunti ha contestato il provvedimento del 14 settembre 2026, che ha archiviato il procedimento sul permesso di costruire e sulla SCIA del 19 aprile 2025 per decorso del termine di dodici mesi, ma ha dichiarato inefficace la SCIA del 10 marzo 2026. In sede cautelare la società ha dedotto l’illegittimità dell’autotutela per violazione dell’art. 21-nonies e difetto di motivazione, in particolare per mancata comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto del vincolo cimiteriale e l’affidamento ingenerato dai certificati di destinazione urbanistica che non riportavano il vincolo, dalla convenzione urbanistica e dagli investimenti e obblighi assunti. Ha inoltre rappresentato la stipulazione di tre preliminari di vendita con caparre di € 100.000 ciascuna, l’avanzato stato dei lavori e i danni economici connessi alla sospensione e all’inefficacia della SCIA. Ha chiesto anche il risarcimento di danni, quantificati nel ricorso e nei motivi aggiunti, oltre ai danni di immagine.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti e ha sospeso l’efficacia del provvedimento del 14 settembre 2026 limitatamente alla dichiarazione di inefficacia della SCIA del 10 marzo 2026, qualificata come atto di autotutela, facendo salva l’ulteriore attività amministrativa. Ha ravvisato fumus boni iuris perché il Comune non aveva comparato l’interesse pubblico al rispetto del vincolo cimiteriale con l’affidamento della società, tenuto conto dell’omessa indicazione del vincolo nei certificati di destinazione urbanistica allegati alla convenzione, degli impegni di permuta e delle vendite preliminari già stipulate, nonché dello stato delle opere e della sostanziale compromissione dell’area di tutela per la permanenza della sagoma dell’edificio. Ha ritenuto il provvedimento viziato per violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e difetto di motivazione. Non ha deciso in questa fase la domanda risarcitoria né la legittimità degli altri atti impugnati. Spese cautelari compensate; fissata l’udienza pubblica per il 10 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Ritenuto, pertanto, che il provvedimento risulta viziato per violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/90 e per difetto di motivazione;

    Nell’esercizio dell’autotutela su un titolo edilizio, l’amministrazione deve motivare e comparare l’interesse pubblico con l’affidamento ingenerato nel privato dalle circostanze concrete; la mancanza di tale comparazione integra, in questa fase cautelare, fumus di violazione dell’art. 21-nonies.

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, mediante la sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento prot. n. 94979 del 14.9.2026, nella parte in cui dichiara l’inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire, da qualificarsi come atto di autotutela, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa;

    La tutela cautelare è accordata sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato nella parte ritenuta affetta da fumus, senza precludere la successiva riedizione dell’attività amministrativa.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione interviene in autotutela su titoli edilizi, deve comparare l’interesse pubblico alla rimozione o all’inefficacia del titolo con l’affidamento del privato, valutato alla luce delle circostanze concrete, tra cui le informazioni risultanti dai certificati urbanistici, gli impegni negoziali assunti e lo stato di avanzamento delle opere; l’omessa comparazione può integrare violazione dell’art. 21-nonies e difetto di motivazione.
  • In sede cautelare può essere sospesa la sola parte del provvedimento di autotutela assistita da fumus boni iuris, facendo salva l’ulteriore attività amministrativa dell’ente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

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